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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 12942/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19536/2019 R.G. proposto da : C [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie, 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (PCCNDR71R05H501), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3190/2018 depositata il15/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Osserva

1. [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che condannò la convenuta [OSCURATO:PERSONA] dell’Addolorata al pagamento, in favore dell’attore della somma di € 18.057,28, quale cessionario del credito vantato da Pharmagic. 1.

1. Con lo strumento impugnatorio il [OSCURATO:PERSONA] lamentò che il Tribunale aveva considerato solo 97 delle 329 fatture prodotte, reputando di non aver potuto tenere conto delle restanti; nonché per essere stato determinato il danno sulla base della differenza tra gli interessi applicati dalle banche e gli interessi al tasso legale, senza vagliare la commissione per il massimo scoperto e le spese per la tenuta del conto.

2. La Corte d’appello di Roma rigettò il gravame.

Chiarisce la Corte romana che, se pur vero che il primo Giudice avevaautorizzato - dopo l’espletamento della c.t.u. - la produzione tardiva degli atti di messa in mora, relativi alle altre fatture prima non allegate, la doglianza non poteva essere presa in considerazione, poiché non v’era modo di dedurne , mancando puntuale indicazione, il patto bancario di commissione di massimo scoperto e la misura della remunerazione dovuta all’istituto bancario, né la spesa per la tenuta del conto.

L’indice dell’atto d’appello, inoltre, non mentovava espressamente i documenti ai quali l’appellante aveva inteso fare riferimento, né potevasi costringere il giudice di secondo grado a una ricerca esplorativa dei documenti rilevanti, tra la congerie delle carte del fascicolo.

Sotto altro profilo, la tardività della produzione ben avrebbe potuto essere rilevata d’ufficio, né emergevano evidenze tali da rendere giustificato il superamento dei termini decadenziali.

3. [OSCURATO:SOCIETA]. e per conto di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso sulla base di due motivi.

L’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” resiste con controricorso.

4. Con il primo motivo viene denunciata nullità della sentenza per assenza di motivazione, con violazione dell’art. 132, co. 1, n. 4, cod. proc. civ.

Si sostiene che la Corte locale, dopo aver riportato parte saliente della sentenza impugnata, aveva reso solo un’apparenza di motivazione, dalla quale non era dato trarre la ragione per la quale era stata affermata la tardività della produzione documentale.

Dalla mancata statuizione del Tribunale sul punto la Corte d’appello aveva tratto in maniera frettolosa e superficiale, non realmente motivata, la tardività della produzione documentale .

Inoltre, la motivazione risultava anche non comprensibile a cagione dell’ irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili , per non avere la sentenza colto l’incongruenza della scelta operata dal Giudice di primo grado, il quale, dopo avere autorizzato con decreto il deposito documentale richiesto con istanza del dott. [OSCURATO:PERSONA], non ha dato seguito a tale propria decisione . 4.

1. Il motivo è inammissibile.

Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo, S.U. n. 2767/2023, in motivazione).

A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto.

Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).

Qui non ricorre alcuna delle ipotesi sopra richiamate, avendo la Corte romana spiegato in forma comprensibile le ragioni del decidere.

Sotto altro profilo, va escluso l’insanabile contrasto: la sentenza, quale che ne sia il fondamento giuridico (qui non censurato), ha impiegato due “rationes decidendi” non contrapposte, bensì convergenti: a) la produzione era tardiva e la tardività poteva essere rilevata d’ufficio dal giudice d’appello; b) la documentazione non risultava puntualmente indicata nell’indice e il giudice d’appello non poteva essere onerato della esplorazione (il principio trova conferma in Cass. nn. 5077/1999 e 11617/2011).

5. Con il secondo motivo si denuncia, ad un tempo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1124, co. 2, 2697 cod. civ., 115, 196, 198 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, dopo avere autorizzato la produzione, nulla aveva disposto a riguardo della effettiva rimessione in termini e aveva reputato non necessario riconvocare il c.t.u. per chiarimenti e integrazione.

La Corte d’appello, dal canto suo, colpevolmente, non ha preso atto di tali elementi, pur decisivi per la definizione del giudizio, omettendone un compiuto ed adeguato esame .

Per contro, aveva dato un eccessivo rilievo all’asserita imperfezione dell’indice, nel mentre avrebbe potuto liberamente apprezzare i documenti, traendone le conclusioni che ne derivavano in punto di commissione di massimo scoperto e costi per la tenuta del conto corrente bancario. 5.

1. Il motivo è inammissibile.

La critica, per un verso, rimprovera alla sentenza di non avere adottato decisioni istruttorie diverse da quelle del primo Giudice, senza, tuttavia, allegare essere stata esposta un concludente motivo d’appello sul punto.

Per altro verso, muove un’impropria censura all’insindacabile vaglio di merito.

Inoltre, va soggiunto che è del tutto palese che attraverso la denunzia di violazione di legge la ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

La violazione dell’art. 115 non sussiste per le note ragioni.

6. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

7. La ricorrente, stante l’epilogo, va condannata a rimborsare le spese in favore della controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo.

8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della ricorrente , a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a tito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19536/2019 R.G. proposto da : C [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie, 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (PCCNDR71R05H501), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3190/2018 depositata il15/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che condannò la convenuta [OSCURATO:PERSONA] dell’Addolorata al pagamento, in favore dell’attore della somma di € 18.057,28, quale cessionario del credito vantato da Pharmagic. 1. 1. Con lo strumento impugnatorio il [OSCURATO:PERSONA] lamentò che il Tribunale aveva considerato solo 97 delle 329 fatture prodotte, reputando di non aver potuto tenere conto delle restanti; nonché per essere stato determinato il danno sulla base della differenza tra gli interessi applicati dalle banche e gli interessi al tasso legale, senza vagliare la commissione per il massimo scoperto e le spese per la tenuta del conto. 2. La Corte d’appello di Roma rigettò il gravame. Chiarisce la Corte romana che, se pur vero che il primo Giudice avevaautorizzato - dopo l’espletamento della c.t.u. - la produzione tardiva degli atti di messa in mora, relativi alle altre fatture prima non allegate, la doglianza non poteva essere presa in considerazione, poiché non v’era modo di dedurne , mancando puntuale indicazione, il patto bancario di commissione di massimo scoperto e la misura della remunerazione dovuta all’istituto bancario, né la spesa per la tenuta del conto. L’indice dell’atto d’appello, inoltre, non mentovava espressamente i documenti ai quali l’appellante aveva inteso fare riferimento, né potevasi costringere il giudice di secondo grado a una ricerca esplorativa dei documenti rilevanti, tra la congerie delle carte del fascicolo. Sotto altro profilo, la tardività della produzione ben avrebbe potuto essere rilevata d’ufficio, né emergevano evidenze tali da rendere giustificato il superamento dei termini decadenziali. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. e per conto di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso sulla base di due motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” resiste con controricorso. 4. Con il primo motivo viene denunciata nullità della sentenza per assenza di motivazione, con violazione dell’art. 132, co. 1, n. 4, cod. proc. civ. Si sostiene che la Corte locale, dopo aver riportato parte saliente della sentenza impugnata, aveva reso solo un’apparenza di motivazione, dalla quale non era dato trarre la ragione per la quale era stata affermata la tardività della produzione documentale. Dalla mancata statuizione del Tribunale sul punto la Corte d’appello aveva tratto in maniera frettolosa e superficiale, non realmente motivata, la tardività della produzione documentale . Inoltre, la motivazione risultava anche non comprensibile a cagione dell’ irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili , per non avere la sentenza colto l’incongruenza della scelta operata dal Giudice di primo grado, il quale, dopo avere autorizzato con decreto il deposito documentale richiesto con istanza del dott. [OSCURATO:PERSONA], non ha dato seguito a tale propria decisione . 4. 1. Il motivo è inammissibile. Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo, S.U. n. 2767/2023, in motivazione). A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto. Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). Qui non ricorre alcuna delle ipotesi sopra richiamate, avendo la Corte romana spiegato in forma comprensibile le ragioni del decidere. Sotto altro profilo, va escluso l’insanabile contrasto: la sentenza, quale che ne sia il fondamento giuridico (qui non censurato), ha impiegato due “rationes decidendi” non contrapposte, bensì convergenti: a) la produzione era tardiva e la tardività poteva essere rilevata d’ufficio dal giudice d’appello; b) la documentazione non risultava puntualmente indicata nell’indice e il giudice d’appello non poteva essere onerato della esplorazione (il principio trova conferma in Cass. nn. 5077/1999 e 11617/2011). 5. Con il secondo motivo si denuncia, ad un tempo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1124, co. 2, 2697 cod. civ., 115, 196, 198 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, dopo avere autorizzato la produzione, nulla aveva disposto a riguardo della effettiva rimessione in termini e aveva reputato non necessario riconvocare il c.t.u. per chiarimenti e integrazione. La Corte d’appello, dal canto suo, colpevolmente, non ha preso atto di tali elementi, pur decisivi per la definizione del giudizio, omettendone un compiuto ed adeguato esame . Per contro, aveva dato un eccessivo rilievo all’asserita imperfezione dell’indice, nel mentre avrebbe potuto liberamente apprezzare i documenti, traendone le conclusioni che ne derivavano in punto di commissione di massimo scoperto e costi per la tenuta del conto corrente bancario. 5. 1. Il motivo è inammissibile. La critica, per un verso, rimprovera alla sentenza di non avere adottato decisioni istruttorie diverse da quelle del primo Giudice, senza, tuttavia, allegare essere stata esposta un concludente motivo d’appello sul punto. Per altro verso, muove un’impropria censura all’insindacabile vaglio di merito. Inoltre, va soggiunto che è del tutto palese che attraverso la denunzia di violazione di legge la ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). La violazione dell’art. 115 non sussiste per le note ragioni. 6. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 7. La ricorrente, stante l’epilogo, va condannata a rimborsare le spese in favore della controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo. 8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della ricorrente , a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a tito