CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 23853/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3647/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e dife nde unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale allegata in calce al ricorso, -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dellaProvincia di NAPOLI , -intimato - avverso l’Ordinanza d el G iudice di P ace di Napoli depositata i l 22.10.2020 nel procedimento iscritto al n. 14873/2020R.G. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1°.6.2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di Pace di Napoliha respinto il ricorso ai sensi dell’art. 18 d. lgs. n. 150 del 2011 presentato dal cittadino del [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di quella città che ne aveva disposto l’espulsione ai sensi dell’art. 13 T.U. Immigrazione (d. lgs. n. 286 del 1998). Avverso l’ordinanza del Giudice di [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione articolato in tre motiv i . [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questo grado di giudizio.Parte ricorrente ha depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] denuncia «violazione e mancata applicazione degli artt. 1 8 d.lgs. n. 150/2011 ed art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c. Nullità della sentenza e del procedimento». 1.1. Il motivo è fondato, perché l’ordinanza del giudice di pacenon contiene alc una effettiva motivazione a sostegno del rigetto delle contestazioni mosse dal ricorrente al decreto di espulsione e che pure sono sommariamente ricapitolate nella stessa ordinanza. Non può, infatti, essere considerata una motivazione la generica ed apodittica affermazione secondocui «dalle difese di parte ricorrente, rispetto alle deduzioni astratte della previsione normativa, non si evidenziano fattispecie concrete che p o ssano riferirsi al ricorrente» . Le concrete ragioni esposte a sostegno del ricorso contro il decreto di espulsione (violazione dell’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo; violazione del diritto di asilo costituzionale; violazione del diritto di difesa; violazione del principio di non-refoulement) avrebbero invece imposto un a altrettanto concreta confutazione nella motivazione del provvedimento giurisdizionale. L’obbligo di legge di motivare l’ordinanza deriva dal combinato disposto dell’art. 18 d. lgs. n. 150 del 2011 (applicabile ratione temporis nel caso in esame , quantunque nel frattempo abrogato) e degli artt. 702 - ter e 134 c.p.c., ma – prima ancora, trattandosi di provvedimento giudiziale che definisce un processo in cui sono coinvolti diritti soggettivi –anche ai sensi dell’art. 111, comma 6, Cost. 2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso – con cui si denuncia, rispettivamente: «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 d.lgs. n. 150/2011 in relazione agli artt. 3,4, 26, 29, 29-bis e 35 - bis del d. lgs. n. 25/2008 ex art . 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» e «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 33, 34, 40, 41 e 42 della Direttiva n. 2013/32 del 26.6.2012 in relazione agli artt. 11 e 117 Cost. ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» – rimangono assorbiti a seguito dell’accoglimento del primo motivo, che comporta la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Giudice di Pace di Napoli, perché decida – in diversa composizione – provvedendo anche sulle spese del presente grado di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglieil ricorso, cassa l ’ordina nza impugnata e rinvia la causa al Giudice di Pace di Napoli , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese