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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 02213/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04A3COS) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 133 e 597 cod. pen. - è afferente al trattamento punitivo ed è manifestamente infondato, avendo la corte di appello correttamente determinato la pena base, in misura inferiore alla media edittale, con riduzione per le concesse attenuanti generiche e contenuti (e singoli) aumenti per la continuazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04A3COS) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 133 e 597 cod. pen. - è afferente al trattamento punitivo ed è manifestamente infondato, avendo la corte di appello correttamente determinato la pena base, in misura inferiore alla media edittale, con riduzione per le concesse attenuanti generiche e contenuti (e singoli) aumenti per la continuazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 02213/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris