CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22340/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rinvio in attesa della decisione della Corte di cassazione a sezioni unite; in subordine per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 12 settembre 2024 la Corte di appello di Trieste ha confermato la pronuncia del Tribunale cittadino del 25 ottobre 2023 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia in relazione a plurime condotte di furto aggravato. 2. Avverso siffatta decisione ha proposto ricorso l'imputato con atto a firma del difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale, nel negare le circostanze attenuanti generiche, non ha valutato una serie di elementi positivi a favore dell'imputato quali la giovane età, la sua condizione familiare in relazione alla prole, la confessione di cinque degli episodi furtivi e la volontà di intraprendere un percorso di giustizia riparativa. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di accesso al programma di giustizia riparativa. La Corte ha negato l'accesso al programma sulla base di motivazione apparente. Ha infatti ritenuto che non sussista "alcuna questione da risolvere" tra l'imputato e le persone offese; inoltre, la mancata costituzione delle persone offese quali parti civili dimostrerebbe la volontà di non avere nulla a che fare con l'imputato. Contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza impugnata la nuova disciplina introdotta consente all'accesso alla giustizia riparativa per qualsiasi reato, a prescindere dalla gravità del fatto reato e non per le ragioni apparenti indicate dalla sentenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel suo complesso infondato. Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. La sentenza impugnata con motivazione in fatto immune da vizi logici - a fronte della dedotta modesta capacità a delinquere, della confessione e del parziale risarcimento dal danno - ha replicato che l'imputato ha ammesso solo i fatti per i quali le prove erano evidenti, negando la commissione del reato di cui al capo A); che la condotta riparatoria nei confronti di una delle persone offese si è rivelata modesta a fronte di una condotta delittuosa particolarmente odiosa. Ha quindi valorizzato il numero e le modalità dei furti realizzati con notevole disinvoltura, rivelatori di una significativa capacità criminale. 1.1. La Corte territoriale ha in tal modo operato corretta applicazione delle indicazioni di questa Corte secondo cui il giudizio di fatto espresso sul punto dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità, purché la motivazione non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); né d'altronde è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021 dep.2022, Bianchi, Rv. 282693).2. Il secondo motivo di ricorso risulta infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la sola richiesta di accesso alla giustizia riparativa non fa sorgere in capo all'interessato il diritto ad essere avviato presso un centro per lo svolgimento del programma richiesto, non sussistendo alcun automatismo tra la presentazione della domanda e l'avvio del programma, in quanto è rimessa al giudice la valutazione della sua utilità. (Sez. 4, n. 646 del 06/12/2023, dep.2024, S., Rv. 285764 - 01). Nel caso di specie la difesa dell'imputato si è limitata ad avanzare una generica richiesta di accesso alla giustizia riparativa non chiarendo in alcun modo le ragioni a sostegno della stessa. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali