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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12951/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

IB.

LIBERTA' di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza del 14 novembre 2025, il Tribunale di Catania haconfermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l’ordinanza emessa dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in data 28 ottobre2025, con la quale è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora,con prescrizioni a carico dell’indagato per il reato di furto pluriaggravato,commesso negli uffici comunali del cimitero di [OSCURATO:PERSONA], la notte del 5 giugno2025.2.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’indagato,per il tramite del suo difensore.2.1.

Con primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.192, 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione relativamente alla valutazionedegli indizi che hanno condotto all'identificazione dell’indagato in quantoavvenuta sulla base di un quadro indiziario incerto; la motivazione delTribunale sarebbe illogica avendo ritenuto le fattezze fisiche del complice delLicitra, il quale aveva agito a volto scoperto, compatibili con quelledell'indagato; non potrebbe attribuirsi valore identificativo ad immagini nondirettamente visionate dal giudice, essendo state trasmesse solo pocheimmagini; il nome corretto dell'indagato è [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, nonpotrebbe assumere valore indiziario il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia chiamato il suocomplice, durante la realizzazione del furto, con il nome di Luca; il giubbottorinvenuto dalle forze dell’ordine, in sede di perquisizione domiciliare pressol’abitazione del [OSCURATO:PERSONA], ritenuto corrispondente a quello indossato dal complicedel [OSCURATO:PERSONA] in occasione del furto, si trovava in un'area comune dell'abitazioneaccessibile a tutti i conviventi e nella quale vive anche il nipote, odiernoricorrente, e i verbalizzanti, peraltro, hanno relazionato in termini diverosimiglianza e non di certezza della corrispondenza.2.2.

Con secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.191, 355 e 369 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per la ritenuta genericitàdel decreto di sequestro.

Deduce, inoltre, che il decreto di sequestro delPubblico Ministero aveva riguardato genericamente il corpo del reato, e altromateriale riconducibile all’accertamento del reato, ma il sequestro delgiubbotto, ad opera della polizia giudiziaria, non era stato seguito da convalida;il decreto di sequestro era stato, inoltre, emesso nei confronti del coindagatoLicitra e non anche nei confronti del ricorrente che non era stato posto incondizione di partecipare alle operazioni tramite il proprio difensore; il benesequestrato, inoltre, sarebbe privo di valore individualizzante in quantorinvenuto in un luogo comune dell’abitazione e riferibile a tutti i coabitanti.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria scritta con laquale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.Su un piano generale, occorre premettere che, in tema di misurecautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio dimotivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta il solocompito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimitàe ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravitàdel quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento dellerisultanze probatorie.

E, in particolare, la motivazione della decisione deltribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata almodello delineato dall'art. 292 cod. proc. pen., ispirato al modulo di cui all'art.546 del medesimo codice, con gli adattamenti resi necessari dal particolarecontenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi etendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificataprobabilità di colpevolezza (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 21582801; Sez. 4, n.26992 del 29/05/2013, Rv. 255460 – 01; Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Rv. 276976 - 01).2.

Ciò premesso, deve rilevarsi l’inammissibilità del primo motivo.

Nellafattispecie in esame, il Tribunale, con motivazione logica ed immune da vizi, haritenuto sussistenti gravi indizi di reità nei confronti del ricorrente, in relazioneall'ipotesi di reato oggetto di contestazione provvisoria consistita nell’avere ilsuddetto, in concorso con lo zio convivente [OSCURATO:PERSONA], commesso ilfurto di beni custoditi e asserviti agli uffici comunali siti presso il cimitero, neiquali i due complici si introducevano, in tempo di notte e in orario di chiusura,compiendo anche atti di danneggiamento.

Il Tribunale ha evidenziato che lapolizia giudiziaria è pervenuta all’identificazione del [OSCURATO:PERSONA], e del complice, LeoAlessandro [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle immagini restituite dal sistema divideosorveglianza e degli accertamenti effettuati nell'immediatezza in quanto: ilfurto è stato commesso da due soggetti, uno dei quali ha agito a volto scoperto,individuato nel [OSCURATO:PERSONA], che è risultato, peraltro, intestatario del veicolociclomotore [OSCURATO:PERSONA] rinvenuto dalla polizia giudiziaria nel luogo del delitto,con le chiavi inserite nel quadro e con all'interno arnesi idonei allo scasso; ilLicitra, durante l'esecuzione dell'azione criminosa, ha chiamato il complice con ilnome “Luca”, rispondente al nome dell'indagato; quest’ultimo è stato ritenutopresentare fattezze fisiche compatibili con quelle del complice ripreso dallevideocamere; in sede di perquisizione nell’abitazione dell’indagato, a sua voltaconvivente del [OSCURATO:PERSONA] in quanto nipote, è stato rinvenuto un giubbottocorrispondente, per colore e modello, a quello indossato, al momento del furto,dal complice a volto coperto.2.1.A fronte della lineare e logica motivazione resa dal Tribunale in ordineagli indizi posti alla base dell’individuazione del ricorrente quale complice delLicitra, le censure esposte dalla difesa appaiono volte a sollecitare una merarilettura del quadro probatorio, non consentita a questa Corte, senza fareemergere profili di criticità sul piano della tenuta logica della motivazione delprovvedimento impugnato.

Peraltro, la difesa si è limitata ad una genericacontestazione del dato evidenziato in ordine alla somiglianza corporea fra ilricorrente ed il soggetto che ha agito come complice riportandosi alladichiarazione resa dall’indagato, in sede di esame, secondo la quale il medesimonon sarebbe l’unico soggetto convivente del [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, prospettareuna reale ricostruzione alternativa idonea a neutralizzare la pregnanza degliindizi a carico dell’indagato e a dare contezza dell’utilizzo, da parte del [OSCURATO:PERSONA],durante l’esecuzione dell’azione furtiva, di un nome (“Luca”) corrispondente aquello del ricorrente per chiamare il complice.3.

Il secondo motivo è infondato.3.1.L'esecuzione ad opera della polizia giudiziaria di un decreto con cui ilPubblico Ministero abbia ordinato la perquisizione e il sequestro delle cosepertinenti al reato, senza altra specificazione, e dunque sostanzialmenterimettendo alla medesima polizia giudiziaria l’individuazione concreta delle res dasottoporre a vincolo in quanto legate da un vincolo di pertinenzialità rispetto alfatto di reato per cui si procede, comporta certamente la necessità di unasuccessiva convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria, ai sensidell'art. 355 cod. proc. pen., in quanto la predetta indeterminatezza rimette alladiscrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale delsequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo del reato (o cose ad essopertinenti), la quale richiede un controllo dell'autorità giudiziaria (Sez. 2, n. 5494del 28/01/2016, Bisogno e altro, Rv. 266306).

L’assolvimento dell’obbligo dimotivazione del decreto di sequestro probatorio richiede, per consentirel'esercizio del diritto di difesa, l'indicazione delle norme di legge che si assumonoviolate, la data e il luogo del fatto e le finalità investigative per le quali il vincoloè disposto (cfr., Sez. 2, n. 41360 del 16/09/2015, Pettinari, Rv. 262273; nellostesso senso Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv.265776).Nella fattispecie in esame, tuttavia, l'ordinanza impugnata deve ritenersiimmune dai vizi giuridici denunciati dal ricorrente in quanto, per come motivato,il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero haindividuato con sufficiente chiarezza, compatibilmente con l'ampiezza dell'attivitàdi indagine, l'oggetto specifico del sequestro, determinato attraverso il richiamoa quanto funzionale all’identificazione di eventuali complici del [OSCURATO:PERSONA], oltre cheda parte della polizia giudiziaria delegata all'esecuzione del sequestro, e dacircoscriverne in termini precisi l'attività di ricerca e acquisizione.

La doglianza è,pertanto, inammissibile anche considerato, peraltro, che la decisività diperquisizione e sequestro giubbotto non è stata dedotta, sussistendo altri graviindizi.3.1.

Occorre, altresì, ricordare che, secondo il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di legittimità, l'omessa convalida del sequestro operato dallapolizia giudiziaria non comporta l'inutilizzabilità a fini probatori della cosasequestrata, avendo detta convalida la funzione di legittimare la sottrazione delbene sottoposto a sequestro alla sfera di appartenenza del proprietario o di chine abbia la disponibilità, e non già di consentire l'utilizzazione processuale dellecircostanze inerenti alla disponibilità del bene in parola a fini probatori (Sez.3, n.2383 del 03/12/2024, dep. 2025, Rv. 287476 – 02; Sez. 6, n. 21744 del14/04/2021, Bonaccorso, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 32390 del14/12/2016, dep. 2017, Salinitro, non mass. sul punto; Sez. 7, n. 46470 del04710/2016, Moussaoiu, non mass.; Sez. 4, n. 44126 del 10/07/2014, Giuliana,non mass. sul punto; Sez. 1, n. 18438 del 28/04/2006, Proietti, non mass. sulpunto; Sez. 4, n. 14854 del 27/02/2003, Ghezzi, Rv. 224391 - 01; Sez. 6, n.4328 del 02/03/1999, Abate, Rv. 213659 - 01; Sez. 3, n. 3625 del 21/12/1998,dep. 1999, Rv. 212522 - 01; Sez. 3, n. 1030 del 05/12/1997, dep. 1998,Sarnelli, Rv. 209506 - 01; Sez. 1, n. 1708 del 10/01/1995, Colazzo, Rv. 200974– 01)L'inosservanza delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittimaacquisizione della prova nel processo non è, di per sé, sufficiente a renderequest'ultima inutilizzabile, per effetto di quanto disposto dall’art. 191, comma 1,cod. proc. pen., che presuppone la presenza di una prova "vietata" per la suaintrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo,la cui manifesta illegittimità lo pone certamente al di fuori del sistemaprocessuale (Sez.

U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204644 - 01).3.2.Sotto altro profilo è infondata la doglianza relativa alla presuntaviolazione dell’art. 369 cod.proc.pen. per non essere stato il ricorrente posto incondizioni di partecipare alle operazioni con il proprio difensore.Il decreto di sequestro risulta, invero, emesso anche nei confronti delricorrente, oltre che del [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti sono state rispettate le garanziepreviste dall’art. 365 cod. proc. pen.

Deve, altresì, considerarsi che, secondol’insegnamento di questa Corte, in tema di sequestro probatorio, l'obbligo di dareavviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ai sensidell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., sussiste solo in caso di sequestro eseguitosu iniziativa della polizia giudiziaria e non anche in caso di sequestro delegato dalpubblico ministero, trattandosi di soggetto inserito nell'ambito dell'ordinamentogiudiziario e dotato di ampie garanzie di indipendenza ai sensi dell'art. 107 Cost.(Sez. 3, n. 40530 del 05/05/2015 - dep. 09/10/2015, Pmt in proc.

Pagnin e altri,Rv. 26482701).Nell’ipotesi di sequestro disposto dal Pubblico ministero non vi è obbligo diavvisare l’indagato della facoltà di farsi assistere, essendo prevista la nomina diun difensore d’ufficio, ma non la sospensione dell’atto, e nella fattispecie inesame non è dato ravvisare la violazione di alcuna prerogativa difensiva.Ne consegue l'infondatezza del rilievo.4.In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 11/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IB. LIBERTA' di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza del 14 novembre 2025, il Tribunale di Catania haconfermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l’ordinanza emessa dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in data 28 ottobre2025, con la quale è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora,con prescrizioni a carico dell’indagato per il reato di furto pluriaggravato,commesso negli uffici comunali del cimitero di [OSCURATO:PERSONA], la notte del 5 giugno2025.2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’indagato,per il tramite del suo difensore.2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.192, 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione relativamente alla valutazionedegli indizi che hanno condotto all'identificazione dell’indagato in quantoavvenuta sulla base di un quadro indiziario incerto; la motivazione delTribunale sarebbe illogica avendo ritenuto le fattezze fisiche del complice delLicitra, il quale aveva agito a volto scoperto, compatibili con quelledell'indagato; non potrebbe attribuirsi valore identificativo ad immagini nondirettamente visionate dal giudice, essendo state trasmesse solo pocheimmagini; il nome corretto dell'indagato è [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, nonpotrebbe assumere valore indiziario il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia chiamato il suocomplice, durante la realizzazione del furto, con il nome di Luca; il giubbottorinvenuto dalle forze dell’ordine, in sede di perquisizione domiciliare pressol’abitazione del [OSCURATO:PERSONA], ritenuto corrispondente a quello indossato dal complicedel [OSCURATO:PERSONA] in occasione del furto, si trovava in un'area comune dell'abitazioneaccessibile a tutti i conviventi e nella quale vive anche il nipote, odiernoricorrente, e i verbalizzanti, peraltro, hanno relazionato in termini diverosimiglianza e non di certezza della corrispondenza.2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.191, 355 e 369 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per la ritenuta genericitàdel decreto di sequestro. Deduce, inoltre, che il decreto di sequestro delPubblico Ministero aveva riguardato genericamente il corpo del reato, e altromateriale riconducibile all’accertamento del reato, ma il sequestro delgiubbotto, ad opera della polizia giudiziaria, non era stato seguito da convalida;il decreto di sequestro era stato, inoltre, emesso nei confronti del coindagatoLicitra e non anche nei confronti del ricorrente che non era stato posto incondizione di partecipare alle operazioni tramite il proprio difensore; il benesequestrato, inoltre, sarebbe privo di valore individualizzante in quantorinvenuto in un luogo comune dell’abitazione e riferibile a tutti i coabitanti.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria scritta con laquale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.Su un piano generale, occorre premettere che, in tema di misurecautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio dimotivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta il solocompito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimitàe ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravitàdel quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento dellerisultanze probatorie. E, in particolare, la motivazione della decisione deltribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata almodello delineato dall'art. 292 cod. proc. pen., ispirato al modulo di cui all'art.546 del medesimo codice, con gli adattamenti resi necessari dal particolarecontenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi etendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificataprobabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 21582801; Sez. 4, n.26992 del 29/05/2013, Rv. 255460 – 01; Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Rv. 276976 - 01).2. Ciò premesso, deve rilevarsi l’inammissibilità del primo motivo. Nellafattispecie in esame, il Tribunale, con motivazione logica ed immune da vizi, haritenuto sussistenti gravi indizi di reità nei confronti del ricorrente, in relazioneall'ipotesi di reato oggetto di contestazione provvisoria consistita nell’avere ilsuddetto, in concorso con lo zio convivente [OSCURATO:PERSONA], commesso ilfurto di beni custoditi e asserviti agli uffici comunali siti presso il cimitero, neiquali i due complici si introducevano, in tempo di notte e in orario di chiusura,compiendo anche atti di danneggiamento. Il Tribunale ha evidenziato che lapolizia giudiziaria è pervenuta all’identificazione del [OSCURATO:PERSONA], e del complice, LeoAlessandro [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle immagini restituite dal sistema divideosorveglianza e degli accertamenti effettuati nell'immediatezza in quanto: ilfurto è stato commesso da due soggetti, uno dei quali ha agito a volto scoperto,individuato nel [OSCURATO:PERSONA], che è risultato, peraltro, intestatario del veicolociclomotore [OSCURATO:PERSONA] rinvenuto dalla polizia giudiziaria nel luogo del delitto,con le chiavi inserite nel quadro e con all'interno arnesi idonei allo scasso; ilLicitra, durante l'esecuzione dell'azione criminosa, ha chiamato il complice con ilnome “Luca”, rispondente al nome dell'indagato; quest’ultimo è stato ritenutopresentare fattezze fisiche compatibili con quelle del complice ripreso dallevideocamere; in sede di perquisizione nell’abitazione dell’indagato, a sua voltaconvivente del [OSCURATO:PERSONA] in quanto nipote, è stato rinvenuto un giubbottocorrispondente, per colore e modello, a quello indossato, al momento del furto,dal complice a volto coperto.2.1.A fronte della lineare e logica motivazione resa dal Tribunale in ordineagli indizi posti alla base dell’individuazione del ricorrente quale complice delLicitra, le censure esposte dalla difesa appaiono volte a sollecitare una merarilettura del quadro probatorio, non consentita a questa Corte, senza fareemergere profili di criticità sul piano della tenuta logica della motivazione delprovvedimento impugnato. Peraltro, la difesa si è limitata ad una genericacontestazione del dato evidenziato in ordine alla somiglianza corporea fra ilricorrente ed il soggetto che ha agito come complice riportandosi alladichiarazione resa dall’indagato, in sede di esame, secondo la quale il medesimonon sarebbe l’unico soggetto convivente del [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, prospettareuna reale ricostruzione alternativa idonea a neutralizzare la pregnanza degliindizi a carico dell’indagato e a dare contezza dell’utilizzo, da parte del [OSCURATO:PERSONA],durante l’esecuzione dell’azione furtiva, di un nome (“Luca”) corrispondente aquello del ricorrente per chiamare il complice.3. Il secondo motivo è infondato.3.1.L'esecuzione ad opera della polizia giudiziaria di un decreto con cui ilPubblico Ministero abbia ordinato la perquisizione e il sequestro delle cosepertinenti al reato, senza altra specificazione, e dunque sostanzialmenterimettendo alla medesima polizia giudiziaria l’individuazione concreta delle res dasottoporre a vincolo in quanto legate da un vincolo di pertinenzialità rispetto alfatto di reato per cui si procede, comporta certamente la necessità di unasuccessiva convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria, ai sensidell'art. 355 cod. proc. pen., in quanto la predetta indeterminatezza rimette alladiscrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale delsequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo del reato (o cose ad essopertinenti), la quale richiede un controllo dell'autorità giudiziaria (Sez. 2, n. 5494del 28/01/2016, Bisogno e altro, Rv. 266306). L’assolvimento dell’obbligo dimotivazione del decreto di sequestro probatorio richiede, per consentirel'esercizio del diritto di difesa, l'indicazione delle norme di legge che si assumonoviolate, la data e il luogo del fatto e le finalità investigative per le quali il vincoloè disposto (cfr., Sez. 2, n. 41360 del 16/09/2015, Pettinari, Rv. 262273; nellostesso senso Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv.265776).Nella fattispecie in esame, tuttavia, l'ordinanza impugnata deve ritenersiimmune dai vizi giuridici denunciati dal ricorrente in quanto, per come motivato,il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero haindividuato con sufficiente chiarezza, compatibilmente con l'ampiezza dell'attivitàdi indagine, l'oggetto specifico del sequestro, determinato attraverso il richiamoa quanto funzionale all’identificazione di eventuali complici del [OSCURATO:PERSONA], oltre cheda parte della polizia giudiziaria delegata all'esecuzione del sequestro, e dacircoscriverne in termini precisi l'attività di ricerca e acquisizione. La doglianza è,pertanto, inammissibile anche considerato, peraltro, che la decisività diperquisizione e sequestro giubbotto non è stata dedotta, sussistendo altri graviindizi.3.1. Occorre, altresì, ricordare che, secondo il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di legittimità, l'omessa convalida del sequestro operato dallapolizia giudiziaria non comporta l'inutilizzabilità a fini probatori della cosasequestrata, avendo detta convalida la funzione di legittimare la sottrazione delbene sottoposto a sequestro alla sfera di appartenenza del proprietario o di chine abbia la disponibilità, e non già di consentire l'utilizzazione processuale dellecircostanze inerenti alla disponibilità del bene in parola a fini probatori (Sez.3, n.2383 del 03/12/2024, dep. 2025, Rv. 287476 – 02; Sez. 6, n. 21744 del14/04/2021, Bonaccorso, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 32390 del14/12/2016, dep. 2017, Salinitro, non mass. sul punto; Sez. 7, n. 46470 del04710/2016, Moussaoiu, non mass.; Sez. 4, n. 44126 del 10/07/2014, Giuliana,non mass. sul punto; Sez. 1, n. 18438 del 28/04/2006, Proietti, non mass. sulpunto; Sez. 4, n. 14854 del 27/02/2003, Ghezzi, Rv. 224391 - 01; Sez. 6, n.4328 del 02/03/1999, Abate, Rv. 213659 - 01; Sez. 3, n. 3625 del 21/12/1998,dep. 1999, Rv. 212522 - 01; Sez. 3, n. 1030 del 05/12/1997, dep. 1998,Sarnelli, Rv. 209506 - 01; Sez. 1, n. 1708 del 10/01/1995, Colazzo, Rv. 200974– 01)L'inosservanza delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittimaacquisizione della prova nel processo non è, di per sé, sufficiente a renderequest'ultima inutilizzabile, per effetto di quanto disposto dall’art. 191, comma 1,cod. proc. pen., che presuppone la presenza di una prova "vietata" per la suaintrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo,la cui manifesta illegittimità lo pone certamente al di fuori del sistemaprocessuale (Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204644 - 01).3.2.Sotto altro profilo è infondata la doglianza relativa alla presuntaviolazione dell’art. 369 cod.proc.pen. per non essere stato il ricorrente posto incondizioni di partecipare alle operazioni con il proprio difensore.Il decreto di sequestro risulta, invero, emesso anche nei confronti delricorrente, oltre che del [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti sono state rispettate le garanziepreviste dall’art. 365 cod. proc. pen. Deve, altresì, considerarsi che, secondol’insegnamento di questa Corte, in tema di sequestro probatorio, l'obbligo di dareavviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ai sensidell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., sussiste solo in caso di sequestro eseguitosu iniziativa della polizia giudiziaria e non anche in caso di sequestro delegato dalpubblico ministero, trattandosi di soggetto inserito nell'ambito dell'ordinamentogiudiziario e dotato di ampie garanzie di indipendenza ai sensi dell'art. 107 Cost.(Sez. 3, n. 40530 del 05/05/2015 - dep. 09/10/2015, Pmt in proc. Pagnin e altri,Rv. 26482701).Nell’ipotesi di sequestro disposto dal Pubblico ministero non vi è obbligo diavvisare l’indagato della facoltà di farsi assistere, essendo prevista la nomina diun difensore d’ufficio, ma non la sospensione dell’atto, e nella fattispecie inesame non è dato ravvisare la violazione di alcuna prerogativa difensiva.Ne consegue l'infondatezza del rilievo.4.In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 11/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]