CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 1976
Cassazione n. 16995/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
(CUI 02LX66Q) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/10/1976 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che EVACUO Michele — imputato dei reati di detenzione e cessione di sostante stupefacenti, nonché di evasione - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 19/06/2025, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la difesa ha dedotto vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve, per non avere la Corte "scisso" le due fattispecie detentive (di cocaina e di droga leggera); ritenuto che la doglianza sia inammissibile perché reiterativa e comunque attinente al merito di una valutazione diffusamente ed esaustivamente esposta, con la quale è stata disattesa la parcellizzazione delle condotte illecite, dal momento che l'attività dell'EVACUO era in piena sinergia con quella svolta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] per la vendita della droga pesante, tanto che, nell'episodio di cui al capo 36), fu il ricorrente ad indirizzare verso il [OSCURATO:PERSONA] un acquirente interessato a quel tipo di stupefacente (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore dell