CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 luglio 2021
Cassazione n. 39989/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso. Nessun difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado in punto di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, per essersi allontanato senza prestare assistenza dopo avere investito con la sua autovettura il pedone [OSCURATO:PERSONA], procurandogli lesioni (fatto del 28.5.2018). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue. I) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza del dolo del reato ascritto al ricorrente. Deduce che le immagini della telecamera di sorveglianza non hanno riprodotto il sinistro e l'unica certezza è che al momento dell'incidente il traffico era molto intenso ed era in atto una fitta pioggia, sicché la Corte territoriale ha errato nell'affermare che in occasione del sinistro vi fosse "normale visibilità". La versione dei fatti offerta dal teste Zavardino e la circostanza che sulla vettura dell'imputato siano stati rinvenuti danni materiali solo sulla fiancata destra consente di ritenere come l'investimento del pedone sia avvenuto non frontalmente ma lungo la fiancata laterale destra. La lateralità dell'urto non ha consentito al Trivellato, tenuto conto delle condizioni ambientali, di rendersi conto dell'incidente. Manca quindi la prova certa che il conducente si fosse reso realmente conto di aver provocato un sinistro. Solamente in un secondo momento, dopo aver letto gli articoli di stampa, il ricorrente ha ripensato a quanto accaduto e ha deciso di presentarsi alle autorità per raccontare quanto ricordava. M Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Deduce che i giudici di appello hanno errato nell'escludere la particolare tenuità del fatto, non avendo considerato allo scopo diversi elementi: natura minima delle lesioni riportate dal pedone; mancata costituzione di parte civile della persona offesa; accertate circostanze ambientali e meteorologiche del luogo del sinistro; particolare dinamica dell'urto, avvenuto lungo la fiancata destra dell'auto; comportamento corretto e collaborativo dell'imputato nei confronti delle autorità, essendosi presentato spontaneamente per raccontare quanto a sua conoscenza. III) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, ritenuta eccessiva rispetto agli elementi emersi, favorevoli all'imputato. 3. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, è comparso il solo Procuratore generale che ha assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, le sentenze di merito hanno adeguatamente e plausibilmente motivato in ordine al dolo del prevenuto nella commissione del fatto-reato in disamina. Va premesso che nel caso di specie ci si trova di fronte ad una c.d. "doppia conforme", atteso che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E, Rv. 277218). 3. Ebbene, sulla base di una valutazione congrua e non manifestamente illogica - come tale insindacabile in sede di legittimità - i giudici di merito hanno ritenuto comprovato l'elemento soggettivo del dolo in capo al prevenuto, desumendolo, in primo luogo, dalle modalità dell'investimento descritte dal teste Zavardini. Secondo il teste, la vettura dell'imputato aveva urtato il pedone mentre questi stava procedendo sulle strisce pedonali (ed aveva quasi terminato l'attraversamento); l'impatto era stato violento, tanto che il pedone era balzato per aria, ricadendo a terra, in quanto colpito nettamente dal veicolo; aggiungeva il teste che dell'investimento "era impossibile non essersene accorti". È stata, inoltre, confermata la piena visibilità del pedone, sia perché questi aveva in mano un grosso ombrello aperto; sia in considerazione delle condizioni ambientali non proibitive, avendo il Tribunale precisato che la via ove si è verificato il sinistro risultava normalmente trafficata e che dalle videoriprese, nonché dalle dichiarazioni del teste e dello stesso Trivellato, risulta che al momento del sinistro pioveva, ma la pioggia non era tanto fitta da compromettere la visibilità dei conducenti, indicata come "buona" nella relazione dell'incidente stradale; circostanza riscontrata dalle immagini delle telecamere acquisite dalla Polizia giudiziaria, descritte come "nitide e ben visibili", nonché dal fatto che l'accadimento si è verificato in una mattinata di maggio, in ottime condizioni di luce. Si tratta di elementi significativi dai quali i giudici di merito hanno plausibilmente desunto la piena consapevolezza dell'imputato di avere urtato il pedone, con conseguente violazione da parte sua degli obblighi di fermarsi e di prestare assistenza e soccorso alla persona offesa. 4. Anche il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. risulta adeguatamente motivato, avendo i giudici di merito evidenziato le concrete modalità della condotta, reputate gravi anche in considerazione della qualifica professionale del prevenuto (conduttore di taxi), nonché avuto riguardo all'entità della situazione di pericolo determinatasi a seguito del sinistro, visto che la persona offesa, in una zona trafficata, è caduta a terra priva di sensi dopo un volo in aria. Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in Cassazione. 5. Il terzo motivo, in punto di determinazione della pena, è inammissibile. E' appena il caso di rilevare che la pena irrogata non supera la media edittale, per cui nel caso trova applicazione il costante principio affermato da questa Corte di legittimità secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estenso