CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 18533/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 7) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte territoriale ha confermato la pronuncia del primo giudice di penale responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato oltre che totalmente aspecifico. Il ricorso è inammissibile, in quanto non si confronta adeguatamente con il decisum né con il percorso motivazionale svolto: la Corte territoriale ha congruamente spiegato le ragioni per cui è giunta a confermare la sussistenza della responsabilità dell'imputato, sottolineando come non possa instaurarsi alcun dubbio sul coinvolgimento dello stesso nella realizzazione del delitto, posto che la descrizione dei soggetti svolta dalla persona informata sui fatti coincide con quella caratterizzante i tre individui fermati dalla polizia giudiziaria (tra cui anche l'imputato); a ciò si aggiunge che tali soggetti, al momento dell'intervento delle forze di polizia, si trovassero a poche centinaia di metri dal luogo linteressato dalla condotta furtiva e che uno dei complici aveva tentato di sbarazzarsi della refurtiva. Inoltre, la Corte territoriale ha motivato adeguatamente anche in merito all'impossibilità di riconoscere il reato in termini di tentativo in quanto, tra il momento in cui interveniva la segnalazione afferente ai rumori provenienti dal luogo del commesso reato e quello in cui gli operatori di polizia giudiziaria bloccavano l'imputato, intercorreva un lasso temporale idoneo a giustificare l'avvenuto pieno impossessamento della res da parte dello stesso. In ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, la Corte ha correttamente specificato che la pena prevista per la fattispecie di furto pluriaggravato osta al riconoscimento della invocata esimente. Infine, la pena è stata determinata secondo una ponderata valutazione di merito, insindacabile in Cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] si. liere estensore Il R