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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 1968

Cassazione n. 31627/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/03/1968 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7v7- [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 6 ottobre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 624-bis e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in data 23 ottobre 2016); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si deduce, sotto l'egida del vizio di violazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen., l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva, è generico e manifestamente infondato, perché formulato senza nessun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (cfr. pag. 3), che ha dato conto, con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come i due episodi di furto in abitazione, alla luce dei numerosi precedenti penali dell'imputato, relativi in gran parte a reati contro il patrimonio, costituissero espressione di una sua più intensa capacità a delinquere - confermata, peraltro, anche da condanne per reati analoghi commessi successivamente - e di una sua accresciuta pericolosità sociale, in tale guisa attenendosi all'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, in ordine all'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito in tema di recidiva; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/03/1968 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7v7- [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 6 ottobre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 624-bis e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in data 23 ottobre 2016); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si deduce, sotto l'egida del vizio di violazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen., l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva, è generico e manifestamente infondato, perché formulato senza nessun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (cfr. pag. 3), che ha dato conto, con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come i due episodi di furto in abitazione, alla luce dei numerosi precedenti penali dell'imputato, relativi in gran parte a reati contro il patrimonio, costituissero espressione di una sua più intensa capacità a delinquere - confermata, peraltro, anche da condanne per reati analoghi commessi successivamente - e di una sua accresciuta pericolosità sociale, in tale guisa attenendosi all'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, in ordine all'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito in tema di recidiva; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
Sentenza Cassazione n. 31627/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris