CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 51647/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso e le memorie delle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e depositato comparsa conclusionale e nota spese; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12 dicembre 2022 con la quale la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 4 luglio 2022, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di L'Aquila, lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 7, giorni 10 di reclusione ed euro 934,00 di multa in relazione ai reati di rapina, lesioni e minaccia. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la violazione dell'art. 628 cod. pen. e la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina. La Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato il fatto senza tenere conto che l'impossessamento del telefono e delle chiavi della persona offesa sarebbe avvenuto in un momento successivo alla cessazione della condotta violenta e della carenza di prova in ordine alla volontà del ricorrente di aggredire la vittima al fine di sottrarle il telefono. La difesa ha, pertanto, sostenuto che le condotte andavano riqualificate nei reati di furto e lesioni in considerazione del fatto che l'aggressione in danno della persona offesa sarebbe frutto della gelosia dell'imputato nei confronti della fidanzata. I giudici di appello, in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, si sarebbero limitati a richiamare per relationem la motivazione del primo giudice ed a indicare, in modo apodittico, le fonti di prova senza alcuna valutazione critica ed argomentata degli elementi probatori acquisiti. La motivazione sarebbe contraddittoria in quanto i giudici di appello avrebbero ritenuto rilevanti le dichiarazioni del testimone oculare Zulli senza tenere conto del fatto che il predetto avrebbe riferito di non essere in grado di indicare le modalità che hanno permesso all'imputato di impadronirsi del telefono della persona offesa. Il percorso argomentativo sarebbe, infine, carente in quanto i giudici di appello non avrebbero realmente valutato l'attendibilità delle dichiarazioni del teste Franceschini, limitandosi ad affermarla in modo del tutto apodittico. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 585 e 576 cod. pen. conseguente al riconoscimento dell'aggravante del nesso teleologico. La difesa ha affermato, in proposto, che l'aggravante non sarebbe configurabile in assenza di prova della volontà del Roselli di commettere il reato di rapina. 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di lesioni di cui al capo D). La condanna sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in assenza della necessaria valutazione della attendibilità intrinseca ed estrinseca da parte dei giudici di merito.5. Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta l'inosservanza dell'art. 612 cod. pen. ed il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di minaccia di cui al capo E). La condanna sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in assenza della necessaria valutazione della attendibilità intrinseca ed estrinseca da parte deii giudici di merito. La Corte territoriale avrebbe travisato la deposizione della testimone oculare Senatore in considerazione del fatto che la stessa, diversamente da quanto affermato dai giudici di appello, non avrebbe mai riferito di aver visto il Roselli mimare il gesto di sgozzare il Fogliani, limitandosi ad affermare che l'imputato avrebbe fatto un gesto con la mano che «lasciava intendere che avrebbe rotto il sedere del mio compagno» Secondo la difesa, inoltre, l'ulteriore condotta attribuita all'imputato (accendere e spegnere l'accendino) sarebbe priva di valenza minatoria univoca e quindi inidonea a perfezionare il reato di minaccia; i giudici di appello non avrebbero argomentato nulla per dimostrare la natura minacciosa di tale azione. 6. Il ricorrente, con il quinto motivo di impugnazione, lamenta l'inosservanza dell'art. 612, comma secondo, cod. pen. ed il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante della minaccia grave in relazione ai reati di cui cui al capo E) ed al capo F). La Corte territoriale, senza tenere conto delle argomentazioni difensive, avrebbe ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. affermando, in modo apodittico, che le condotte dell'imputato avrebbero cagionato alle persone offese un grave turbamento psichico in assenza di alcun elemento probatorio attestante tale danno morale. 7. Il ricorrente, con il sesto motivo di impugnazione, lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 185 cod. pen. e la carenza della motivazione in ordine al riconoscimento della provvisionale in favore delle parti civili. La motivazione sarebbe apodittica e congetturale nella parte in cui i giudici di appello hanno affermato la sussistenza del danno non patrimoniale senza indicare gli elementi probatori per cui desumere tale affermazione. I giudici di appello avrebbero considerato il danno morale come danno in re ipsa identificandolo con la mera lesione del bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici e dunque derivante automaticamente dalla mera commissione del reato. La Corte territoriale non avrebbe proceduto al necessario accertamento in concreto degli elementi costitutivi del danno patrimoniale (effettivo pregiudizio, nesso causale con il fatto illecito, entità del pregiudizio) con conseguente carenza motivazionale sul punto. 8. Il difensore del ricorrente, in data 13 ottobre 2023, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. 9. Il difensore della parte civile, in data 19 ottobre 2023, ha depositato e comparsa conclusionale con la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la liquidazione delle spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono, quanto alle statuizioni oggetto di impugnazione, conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). È, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non massimata). 2. Il primo motivo di ricorso è al contempo manifestamente infondato e non consentito. 2.1. La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto nei reati di furto e lesioni è destituita di fondamento; i giudici di appello, con motivazione ineccepibile in punto di logica e coerente con le risultanze istruttorie, hanno rimarcato che il Roselli si è impossessato del cellulare e delle chiavi di casa dell'ex fidanzata «mediante violenza consistita in pugni alle costole, morsi alla guancia destra e calci alla gamba destra con il precipuo fine di trarne un ingiusto profitto» (vedi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). La decisione dei giudici di merito è fondata su quanto dichiarato dalla persona offesa in ordine al fatto che il Roselli, dopo averle sottratto il telefono la insultava e le diceva «di essere intenzionato, con l'ausilio di un suo amico, a sboccare il telefono per controllare tutti i miei messaggi (vedi pag. 5 della sentenza di primo grado). La Corte territoriale ha, pertanto, fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui l'ingiusto profitto del reato di rapina può consistere in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di trarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, a condizione che la condotta sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui e sottraendola a chi la detiene (vedi Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104-01; Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Contaldo, Rv. 285190 - 01). 2.2. Le ulteriori doglianze con le quali il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle deposizioni dei testi Zulli e Franceschini non sono consentite in sede di legittimità. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale in ordine alle emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di appello. La Corte territoriale, con percorso argomentativo privo di contraddizioni e manifeste illogicità, ha ritenuto pienamente attendibili le dichiarazioni rese dai testimoni oculari Zulli e Franceschini (vedi pag. 7 della sentenza oggetto di ricorso). Tale valutazione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della coerenza con le risultanze processuali, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità ed è pertanto insindacabile in questa sede. Va, inoltre, ribadito che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è preclusa quindi: «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100, Sez. 2, n. 29006 del 09/10/2020, Furci). 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Considerato che la violenza adoperata dal ricorrente ha chiaramente oltrepassato le percosse, sono stati correttamente ritenuti integrati gli ulteriori delitti di lesioni personali descritti ai capi B) e C) ed i giudici di merito hanno ulteriormente ritenuto, a ragione, configurata la circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., dal momento che le lesioni personali costituiscono i reati-mezzo attraverso cui il Roselli ha realizzato il reato-fine dato dall'impossessamento del telefono cellulare della Fogliani. I giudici di appello hanno, quindi, correttamente applicato il principio di diritto secondo cui la circostanza aggravante del nesso teleologico è configurabile anche in ipotesi di concorso formale di reati, non richiedendo una alterità di condotte quanto piuttosto la specifica finalizzazione dell'un reato alla realizzazione dell'altro (vedi Sez. 6, n. 14168 del 22/01/2020, Z., Rv. 278844 - 01; Sez. 5, n. 34504 del 12/10/2020, H., Rv. 280122 - 02; da ultimo Sez. 5, n. 23338 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). 4. Il terzo motivo di ricorso è aspecifico e non consentito in sede di legittimità in quanto meramente reiterativo di censure fattuali, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni esaustive ed articolate. La versione dei fatti offerta da [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte della dichiarante (vedi pagine da 4 a 10 della sentenza di primo grado e pagine da 6 ad 8 della sentenza impugnata). L'impostazione della motivazione è rispettosa della giurisprudenza di questa Corte secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio dell'attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01). Tuttavia, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 - 01; Sez. 2, n. 43552 del 14/09/2022, Manduzio, non massimata). Nel caso di specie i giudici di merito hanno specificamente precisato come le dichiarazioni della giovane vittima abbiano trovato riscontri esterni nella documentazione sanitaria in atti e, nelle deposizioni dei testimoni oculari Zullo e Franceschini circostanze fortemente indiziarie della veridicità dei fatti (pag. 10 della sentenza di primo grado e pag. 7 della sentenza impugnata). 5. Per le medesime ragioni anche il quarto motivo di ricorso è aspecifico e non consentito in sede di legittimità. 5.1. I giudici di appello hanno coerentemente ritenuto la piena attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in ordine al nucleo essenziale del thema probandum, non assumendo alcuna decisività la parziale contraddizione, lamentata dalla difesa, con quanto affermato dalla testimone oculare Senatore in ordine al gesto minatorio fatto dall'imputato. L'iter argomentativo appare esente da vizi logici, fondandosi su di una compiuta e logica analisi critica delle dichiarazioni del Fogliani e della Senatore nonché degli atti di p.g. in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, univocità e coerenza, in quanto conducenti all'affermazione di piena credibilità delle asserzioni della persona offesa, tale affermazione appare coerente con le risultanze istruttorie in considerazione del fatto che il primo giudice ha indicato che sia la persona offesa che la Senatore hanno riferito che il Roselli avrebbe fatto il gesto «di rompere il sedere» al Fogliani mentre solo quest'ultimo ha dichiarato che -in un secondo momento- l'imputato lo avrebbe ulteriormente minacciato facendo il gesto di sgozzarlo ed accendendo e spegnendo la fiamma di un accendino (vedi pagg. 7, 9 e 10 della sentenza di primo grado e pag. 8 della sentenza impugnata). umAi.... Deve essere, in proposito, ribadito icti le Sezioni Unite hanno affermatofhe «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 7 U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01), circostanza, quest'ultima, non ravvisabile nel caso di specie in quanto il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale non presenta contraddizioni manifeste ed è stato effettuato con argomentazioni coerenti e prive di vizi logico-giuridici. La testimonianza della persona offesa, al pari di qualsiasi altra testimonianza, è sorretta da una presunzione di veridicità secondo la quale il giudice, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, verificandone l'attendibilità, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, salvo che sussistano specifici elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere, in assenza dei quali egli deve presumere che il dichiarante, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza (vedi Sez. 6, n. 3041 del 03/10/2017, Giro, Rv. 272152 - 01). Il ricorrente oblitera le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza ed attendibilità delle propalazioni accusatorie della persona offesa, senza confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze in proposito conformi e proponendo una versione alternativa dei fatti non perseguibile in sede di legittimità. 5.2. Destituita di fondamento ed aspecifica è anche l'ulteriore censura secondo cui la seconda condotta descritta nel capo E (ossia quella di accendere e spegnere l'accendino) sarebbe priva di qualsiasi valenza minatoria. La Corte di merito, con argomentazioni coerenti con le risultanze istruttorie, ha ritenuto la condotta del Roselli idonea a provocare un turbamento della sfera psichica ed emozionale della persona offesa, fondando la decisione su una valutazione complessiva delle condotte descritte dal Fogliani (vedi pag. 8 della sentenza oggetto di ricorso), tale motivazione non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. Deve essere, peraltro, sottolineato che se è pur vero, che il gesto del ricorrente in sé non risulta avere una connotazione univocamente minacciosa, tuttavia, nella fattispecie in esame, proprio per il contesto ed il momento nel quale è stata proferita (il gesto di accendere l'accendino è stato effettuato dopo che il Roselli aveva fatto il gesto di tagliare la gola alla persona offesa) nonché per i toni e la cornice di riferimento, non può che intendersi come prospettazione di una attività aggressiva illegittima e, quindi, integrare il reato di minaccia. Più volte questa Corte ha evidenziato come non debba essere trascurata la rilevanza da attribuire al contesto in cui le condotte minatorie sono poste in essere, in ordine alla loro potenziale capacità ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo (cfr. Sez. 5, n. 8193 del 14/01/2019, Criscio, Rv. 275889- 01; da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 36031 del 15/06/2023, Cervelloni, non massimata). Peraltro ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., che costituisce reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicché non è necessario neppure che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima (Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Rv. 268289; Sez. 2 , n. 21684 del 12/02/2019, Rv. 275819; da ultimo Sez. 5, n. 43380 del 21/09/2023, Bari, non massimata). 6. Il quinto motivo di ricorso è aspecifico. Deve essere preliminarmente osservato che la valutazione del livello di gravità della minaccia è compito demandato al giudice di merito, il quale deve procedervi tenendo conto delle modalità della condotta minatoria e del contesto nel quale esse si colloca, onde verificare se ed in quale grado essa potesse ingenerare timore o turbamento nella persona offesa. La Corte territoriale, con motivazione sintetica ma priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha ritenuto condivisibile quanto affermato dal primo giudice in ordine all'evidente idoneità delle condotte minatorie descritte ai capi E) ed F) a cagionare nelle persone offese un grave turbamento psichico a causa dei possibili sviluppi negativi per la loro vita ed integrità fisica (vedi pag. 11 della sentenza di primo grado e pag. 8 della sentenza impugnata). Tale argomentazione appare coerente con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di sussistenza dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 612 cod. pen.; ai fini della configurazione dell'ipotesi aggravata di minaccia è, infatti, necessario avere riguardo all'entità del turbamento psichico che la condotta è idonea a determinare nel soggetto passivo, tenuto conto delle modalità di commissione del fatto, del contesto in cui la minaccia è prospettata e delle condizioni soggettive tanto dell'autore, quanto della vittima del reato (Sez. 5, n. 44382 del 29/05/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 266055; Sez. 6, n. 35593 del 16/6/2015, Romeo, Rv. 264341). 7. Il sesto motivo di ricorso è proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. La Corte di merito, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e priva di contraddizioni o illogicità manifeste, ha ritenuto che il primo giudice avrebbe adeguatamente determinato la provvisionale in favore delle parti civili costituite essendo certa «la sussistenza di un danno non patrimoniale alla luce della natura e dei delitti posti in essere dall'imputato» (vedi pag. 9 della sentenza impugnata). Peraltro, la doglianza inerente alla determinazione della provvisionale non è consentita in sede di legittimità. Tale affermazione trova fondamento in una pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la statuizione pronunciata in sede penale relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale non è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, [OSCURATO:PERSONA]. 186722). Trattasi di un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità al quale il Collegio aderisce, ribadito in recenti pronunce di questa Corte (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02; Sez. 6, n. 28858 del 03/04/2019, Paggi, non massimata; Sez. 5, n. 19700 del 05/03/2019, Oleari, non massimata). 8. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Ritiene, invece, il Collegio che non vadano liquidate le spese a favore della costituita parte civile di cui alla nota depositata in data 19 ottobre 2023 unitamente alle conclusioni scritte. La memoria conclusiva depositata, a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834). P.Q.M. Dichiara inammissibi