Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:C:2003:141
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62002O0186
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
6 marzo 2003 (
*1
)
Nel procedimento C-186/02 P,
[OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Logroño (Spagna),
[OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Laguardia (Spagna),
rappresentate dal sig. J. Lazcano-[OSCURATO:PERSONA], abogado,
ricorrenti,
avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) 6 marzo 2002, cause riunite
T-92/00 e T-103/00, [OSCURATO:PERSONA] de Álava e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1385)
,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. F. [OSCURATO:PERSONA] e J.L. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
e
[OSCURATO:PERSONA] de Álava — [OSCURATO:PERSONA] de Álava,
ricorrente in primo grado,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
sentito l'avvocato generale, sig. S. Alber,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 15 maggio 2002, la [OSCURATO:PERSONA] SA e la [OSCURATO:PERSONA] SA hanno impugnato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto della Corte di giustizia (divenuto art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia), la sentenza del Tribunale di primo grado 6 marzo 2002, cause riunite
T-92/00 e T-103/00, [OSCURATO:PERSONA] de Álava e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1385)
. Con questa sentenza il Tribunale ha respinto i loro ricorsi, nonché quello del [OSCURATO:PERSONA] de Álava — [OSCURATO:PERSONA] de Álava, diretto all'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 22 dicembre 1999, 2000/795/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna in favore di [OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA] SA (
GU 2000, L 318, pag. 36
). Le misure fiscali cui si riferiscono i motivi dell'impugnazione e qualificate da detta decisione come aiuti di Stato sono state adottate dal [OSCURATO:PERSONA] de Álava — [OSCURATO:PERSONA] de Álava.
2
Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 29 agosto 2002, la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal sig. J.M. [OSCURATO:PERSONA], abogado, ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
3
Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 18 settembre 2002, il [OSCURATO:PERSONA] de Navarra (Governo del distretto di Navarra), rappresentato dal sig. M. [OSCURATO:PERSONA], abogado, ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] SA e della [OSCURATO:PERSONA] SA.
4
Tali istanze d'intervento sono state presentate ai sensi dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia (divenuto art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia), nonché degli artt. 93, 118 e 123 del regolamento di procedura della Corte.
5
[OSCURATO:PERSONA] chiede che l'istanza d'intervento presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] sia ammessa e che quella presentata dal [OSCURATO:PERSONA] de Navarra sia respinta. [OSCURATO:PERSONA] SA e la [OSCURATO:PERSONA] SA chiedono che la domanda d'intervento presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] sia respinta e che la domanda d'intervento del [OSCURATO:PERSONA] de Navarra sia ammessa.
Sulle domande d'intervento
6
Ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Corte di giustizia, gli Stati membri e le istituzioni della Comunità possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte ed uguale diritto spetta ad ogni altra persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia proposta alla Corte, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni della Comunità, ovvero fra Stati membri da una parte e istituzioni della Comunità dall'altra. In conformità alla stessa disposizione, le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere ad oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.
7
Per interesse alla soluzione di una controversia si intende un interesse diretto e attuale a che le conclusioni della parte che l'interveniente intende sostenere siano accolte (v., in particolare, ordinanze 15 novembre 1993, causa
C-76/93 P, Scaramuzza/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pagg. I-5715 e I-5721, punto 6
).
Sull'istanza d'intervento della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]
8
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] fa valere di essere una regione limitrofa al [OSCURATO:PERSONA] de Álava e che, nel caso di specie, gli aiuti concessi alla [OSCURATO:PERSONA] SA e alla [OSCURATO:PERSONA] SA hanno comportato il trasferimento sul territorio di Álava, nel [OSCURATO:PERSONA], dell'impresa [OSCURATO:PERSONA], che fino ad allora, dal 1971, aveva avuto sede nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]. Essa precisa di aver presentato alla [OSCURATO:PERSONA], il 2 ottobre 1997, una denuncia relativamente a tali aiuti. Secondo la stessa, la concessione degli aiuti controversi ha un'incidenza diretta sui suoi interessi, poiché può determinare il trasferimento di imprese stabilite sul suo territorio e comporta una concorrenza sleale nei confronti di altre regioni limitrofe.
9
C'è accordo sul fatto che la legislazione spagnola attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] il compito di difendere gli interessi, in particolare economici, della regione di [OSCURATO:PERSONA] e che questa Comunità ha effettivamente presentato un reclamo alla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre è assodato che l'impresa [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato del regime di aiuti controverso in occasione del suo trasferimento nel territorio di Alava, nonostante le ricorrenti abbiano dedotto che altre considerazioni avrebbero altresì influenzato la loro decisione. Più in generale occorre rilevare che, a causa della vicinanza geografica della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] de Alava, il regime di aiuti controverso è in grado di incidere direttamente e attualmente sulla situazione economica di tale Comunità, sia provocando il trasferimento di alcune imprese, sia arrecando pregiudizio alla situazione concorrenziale di altre imprese.
10
Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] possiede un interesse diretto ed attuale a che siano accolte le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
11
Conseguentemente, la sua istanza d'intervento dev'essere accolta.
Sulla domanda d'intervento del [OSCURATO:PERSONA] de Navarra
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II [OSCURATO:PERSONA] de Navarra fa valere che esso ha un interesse diretto ed attuale ad intervenire, poiché:
—
esso ha presentato dinanzi al Tribunale, al numero T-225/01, un ricorso di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 luglio 2001, 2002/893/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore di alcune imprese di recente costituzione nella comunità autonoma di Navarra (Spagna) (
GU 2002, L 314, pag. 17
), decisione che ha dichiarato costitutive di un regime di aiuti di Stato alcune misure fiscali che prevedevano la possibilità, per imprese che rispettassero determinate condizioni oggettive, di fruire di una riduzione del 50% dell'ammontare dell'imposta sui redditi degli esercizi fiscali dei primi sette anni di attività, per quattro esercizi consecutivi;
—
il Tribunale gli ha comunicato la sua decisione di sospendere la causa di cui esso è investito sino alla decisione della Corte, in particolare nel presente procedimento;
—
Il Tribunale intende pertanto far dipendere dalla sentenza della Corte la soluzione della controversia ad esso sottoposta;
—
le questioni di merito sollevate nel caso di specie potrebbero effettivamente incidere sulla decisione che il Tribunale adotterà;
—
malgrado le differenze delle fattispecie nelle due cause, la formulazione della [OSCURATO:PERSONA] 20 dicembre 1994, n. 22, della [OSCURATO:PERSONA] de Álava, recante esecuzione del bilancio del [OSCURATO:PERSONA] de Álava per il 1995
([OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] de Álava
n. 5, del 13 gennaio 1995), che riguarda la presente causa, denota una certa similitudine con la [OSCURATO:PERSONA] de Navarra 30 dicembre 1996, n. 24, relativa all'imposta sulle società
([OSCURATO:PERSONA] de Navarra
n. 159, del 31 dicembre 1996), di cui è questione nella causa T-225/01.
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In via subordinata, il [OSCURATO:PERSONA] de Navarra sostiene di avere un interesse diretto ed attuale alla soluzione della presente controversia in quanto «comunità limitrofa» al [OSCURATO:PERSONA] de Álava. Secondo lo stesso, tenuto conto di tale vicinanza geografica, la sentenza che la Corte emanerà nel caso di specie lo riguarderà direttamente. Esso richiama, a tal riguardo, l'ordinanza del Tribunale 10 aprile 2002 emessa nella causa T-225/01, che ha ammesso l'intervento della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della [OSCURATO:PERSONA], per il motivo che la [OSCURATO:PERSONA] 24/1996, che rileva in tale causa, adottata a favore di imprese di nuova creazione, era tale da incidere direttamente sull'economia di [OSCURATO:PERSONA], regione confinante con la Navarra.
14
Si deve sottolineare che l'interesse alla soluzione della causa, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Corte di giustizia, è inteso come un interesse diretto e attuale all'accoglimento delle conclusioni e non già come un interesse relativo ai motivi dedotti [ordinanze 25 novembre 1964, causa
111/63, Lemmerz-Werke/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1965, pag. 1018, in particolare pag. 1019
; 12 aprile 1978, cause riunite
116/77, 124/77 e 143/77, Amylum e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], Racc, pag. 893, punti 7 e 9
, e 17 giugno 1997, cause riunite
C-151/97 P(I) e C-157/97 P(I), [OSCURATO:PERSONA] e PowerGen, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3491, punto 53
]. Infatti, occorre distinguere coloro che presentano istanza d'intervento provando un interesse diretto alla sorte riservata all'atto specifico di cui si chiede l'annullamento da coloro che dimostrano un interesse solo indiretto alla soluzione della controversia, in ragione di similarità tra la propria situazione e quella di una delle parti (ordinanze Scaramuzza/[OSCURATO:PERSONA], punto 11, e [OSCURATO:PERSONA] e PowerGen, punto 53, citate).
15
Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] de Navarra rileva una similitudine tra le disposizioni del diritto nazionale richiamate nella causa T-225/01 e quelle rilevanti nella presente causa. Esso sostiene che la sentenza della Corte che intervenga sulle questioni di merito sollevate potrebbe avere incidenza sulla decisione che il Tribunale sarà indotto ad adottare.
16
Esso manifesta pertanto un interesse soltanto indiretto alla soluzione della controversia in ragione delle similitudini tra la propria situazione e quella di una delle parti della presente causa, nel caso specifico il [OSCURATO:PERSONA] de Álava — [OSCURATO:PERSONA] de Álava.
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II [OSCURATO:PERSONA] de Navarra non può inoltre far derivare un interesse diretto e attuale dalla situazione geografica della [OSCURATO:PERSONA] de Navarra, che confina con il [OSCURATO:PERSONA] de Álava. Intendendo intervenire a sostegno delle ricorrenti, esso potrebbe far valere utilmente tale vicinanza geografica soltanto se potesse avvalersi degli effetti vantaggiosi delle misure controverse per la propria economia. Ora, esso non pone in rilievo alcun effetto concreto di dette misure sul suo territorio, a differenza della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] che, nella causa T-225/01, ha fatto valere, a fondamento della sua istanza d'intervento a sostegno della [OSCURATO:PERSONA], un rischio di trasferimento di numerose imprese stabilite sul suo territorio derivante dal regime di aiuti adottato da una comunità limitrofa. In realtà, sembra che il [OSCURATO:PERSONA] de Navarra voglia garantire la difesa dei propri interessi come autorità fiscale avente competenze simili a quelle dell'autorità fiscale interessata nel caso di specie, obiettivo che prescinde da un qualsiasi effetto, su un territorio limitrofo, del regime di aiuti esaminato nell'ambito di tale caso.
18
Dalle considerazioni che precedono consegue che l'istanza d'intervento del [OSCURATO:PERSONA] de Navarra, in mancanza di un interesse di quest'ultimo alla soluzione della controversia ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Corte di giustizia, dev'essere respinta.
Sulle spese
19
L'istanza d'intervento della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] è accolta. Le spese relative a tale intervento saranno riservate.
20
L'istanza d'intervento del [OSCURATO:PERSONA] de Navarra è respinta. Ai sensi dell'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 di tale regolamento, quest'ultimo sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
così provvede:
1)
È ammesso l'intervento della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] nella causa C-186/02 P a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee.
2)
All'interveniente verrà impartito un termine per l'esposizione dei motivi a sostegno delle proprie conclusioni.
3)
All'interveniente verrà comunicata, a cura del cancelliere, copia di tutti gli atti processuali.
4)
L'istanza d'intervento del [OSCURATO:PERSONA] de Navarra è respinta.
5)
Le spese relative all'intervento della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] sono riservate.
6)
[OSCURATO:PERSONA] de Navarra sopporta le spese relative alla propria istanza d'intervento.
Lussemburgo, 6 marzo 2003
Il cancelliere
R. [OSCURATO:PERSONA] presidente
G.C. [OSCURATO:PERSONA]
(
*1
) Lingua processuale: lo spagnolo.