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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 30416/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA])RRELLI; RG 1024/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari di condanna per il reato di furto; Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, con particolare riferimento alla sua individuazione quale responsabile del fatto — è aspecifico e versato in fatto, in quanto mira a contestare l'affidabilità del riconoscimento effettuato da personale di p.g., adducendo, tuttavia, argomentazioni fondate su un'aprioristica sfiducia nei confronti della fonte di prova ancorché la Corte di appello abbia chiarito che i verbalizzanti avevano visualizzato le immagini del sistema di videosorveglianza che aveva immortalato la scena del furto ed avevano riconosciuto l'imputato — che era ben inquadrato in viso — senza ombra di dubbio; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA])RRELLI; RG 1024/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari di condanna per il reato di furto; Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, con particolare riferimento alla sua individuazione quale responsabile del fatto — è aspecifico e versato in fatto, in quanto mira a contestare l'affidabilità del riconoscimento effettuato da personale di p.g., adducendo, tuttavia, argomentazioni fondate su un'aprioristica sfiducia nei confronti della fonte di prova ancorché la Corte di appello abbia chiarito che i verbalizzanti avevano visualizzato le immagini del sistema di videosorveglianza che aveva immortalato la scena del furto ed avevano riconosciuto l'imputato — che era ben inquadrato in viso — senza ombra di dubbio; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30416/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris