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Corte costituzionalesentenzaSezione I

Corte costituzionale n. 497/1989

ECLI:IT:COST:1989:497
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Con ricorso notificato il 27 maggio 1989, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, a seguito del telex n. 20092 con cui il Ministro della pubblica istruzione, in data 1° aprile 1989, aveva comunicato al Provveditore agli studi di Trento che, con provvedimento in corso, veniva disposta, a decorrere dal 1° settembre 1989, la trasformazione delle scuole medie di [OSCURATO:PERSONA], Grigno, Lavarone e [OSCURATO:PERSONA] in altrettante sezioni staccate dipendenti rispettivamente dalle scuole medie di Primiero, Strigno, [OSCURATO:PERSONA] e Pinzolo, nell'ambito del piano di razionalizzazione di scuole medie per l'anno scolastico 1989-1990 adottato ai sensi del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 6 ottobre 1988, n. 426.

Si evidenzia nel ricorso che, per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, è sopraggiunto - fra la data di pubblicazione del decreto-legge e la data di pubblicazione della legge di conversione - il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 (pubblicato in G.U. n. 219 del 17 settembre 1988) che, dettando norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Trento, stabilisce all'art. 1 che le attribuzioni dell'Amministrazione in materia di istruzione elementare e secondaria sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia di Trento; all'art. 5 vengono poi ribadite le competenze anche nello specifico tema della soppressione, trasformazione e trasferimento delle scuole esistenti.

Le disposizioni ricordate fanno ritenere - secondo la ricorrente - che anche il piano di razionalizzazione della rete scolastica di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 323 del 1988, convertito, con modificazioni, nella legge 6 ottobre 1988, n. 426, deve essere predisposto, per quanto riguarda le scuole ubicate in Provincia di Trento, dalla Provincia medesima.

Nella specie invece il Ministero, avocando tale competenza e decidendo circa la trasformazione di alcune scuole in sezioni staccate, ha assunto provvedimenti di competenza della Provincia, per i quali, per di più, non sarebbe stata neppure necessaria l'intesa della Provincia con il Ministero, in quanto, non trattandosi di istituzione di scuole, non derivava alcun onere per lo Stato in materia di personale.

Conclude la ricorrente chiedendo a questa Corte: a) di dichiarare che non spetta allo Stato definire il piano di razionalizzazione della rete scolastica di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 6 ottobre 1988, n. 426, per quanto concerne le scuole ubicate nella Provincia di Trento, e ciò in base agli artt. 9 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA], approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché agli artt. 1 e 5 del d.P.R. 15 luglio 1988 n. 405; b) di annullare conseguentemente il provvedimento del Ministro della pubblica istruzione di cui al telex n. 20092 del 1° aprile 1989.

Nelle more del giudizio il Ministro della pubblica istruzione, con telegramma di Stato in data 12 giugno 1989 indirizzato alla Provincia autonoma di Trento, ha revocato il telex n. 20092 oggetto del conflitto.

Di tanto ha dato atto la stessa ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con memoria presentata nell'imminenza dell'udienza.

È conseguentemente venuta meno la materia del contendere.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ricorso notificato il 27 maggio 1989, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, a seguito del telex n. 20092 con cui il Ministro della pubblica istruzione, in data 1° aprile 1989, aveva comunicato al Provveditore agli studi di Trento che, con provvedimento in corso, veniva disposta, a decorrere dal 1° settembre 1989, la trasformazione delle scuole medie di [OSCURATO:PERSONA], Grigno, Lavarone e [OSCURATO:PERSONA] in altrettante sezioni staccate dipendenti rispettivamente dalle scuole medie di Primiero, Strigno, [OSCURATO:PERSONA] e Pinzolo, nell'ambito del piano di razionalizzazione di scuole medie per l'anno scolastico 1989-1990 adottato ai sensi del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 6 ottobre 1988, n. 426. Si evidenzia nel ricorso che, per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, è sopraggiunto - fra la data di pubblicazione del decreto-legge e la data di pubblicazione della legge di conversione - il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 (pubblicato in G.U. n. 219 del 17 settembre 1988) che, dettando norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Trento, stabilisce all'art. 1 che le attribuzioni dell'Amministrazione in materia di istruzione elementare e secondaria sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia di Trento; all'art. 5 vengono poi ribadite le competenze anche nello specifico tema della soppressione, trasformazione e trasferimento delle scuole esistenti. Le disposizioni ricordate fanno ritenere - secondo la ricorrente - che anche il piano di razionalizzazione della rete scolastica di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 323 del 1988, convertito, con modificazioni, nella legge 6 ottobre 1988, n. 426, deve essere predisposto, per quanto riguarda le scuole ubicate in Provincia di Trento, dalla Provincia medesima. Nella specie invece il Ministero, avocando tale competenza e decidendo circa la trasformazione di alcune scuole in sezioni staccate, ha assunto provvedimenti di competenza della Provincia, per i quali, per di più, non sarebbe stata neppure necessaria l'intesa della Provincia con il Ministero, in quanto, non trattandosi di istituzione di scuole, non derivava alcun onere per lo Stato in materia di personale. Conclude la ricorrente chiedendo a questa Corte: a) di dichiarare che non spetta allo Stato definire il piano di razionalizzazione della rete scolastica di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 6 ottobre 1988, n. 426, per quanto concerne le scuole ubicate nella Provincia di Trento, e ciò in base agli artt. 9 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA], approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché agli artt. 1 e 5 del d.P.R. 15 luglio 1988 n. 405; b) di annullare conseguentemente il provvedimento del Ministro della pubblica istruzione di cui al telex n. 20092 del 1° aprile 1989. Nelle more del giudizio il Ministro della pubblica istruzione, con telegramma di Stato in data 12 giugno 1989 indirizzato alla Provincia autonoma di Trento, ha revocato il telex n. 20092 oggetto del conflitto. Di tanto ha dato atto la stessa ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con memoria presentata nell'imminenza dell'udienza. È conseguentemente venuta meno la materia del contendere. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 novembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 497/1989 — Fons Iuris — Fons Iuris