Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 497/1989
ECLI:IT:COST:1989:497
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ricorso notificato il 27 maggio 1989, la Provincia autonoma di
Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato, a seguito del telex n. 20092 con cui il Ministro della
pubblica istruzione, in data 1° aprile 1989, aveva comunicato al
Provveditore agli studi di Trento che, con provvedimento in corso,
veniva disposta, a decorrere dal 1° settembre 1989, la trasformazione
delle scuole medie di [OSCURATO:PERSONA], Grigno, Lavarone e [OSCURATO:PERSONA] in altrettante sezioni staccate dipendenti rispettivamente
dalle scuole medie di Primiero, Strigno, [OSCURATO:PERSONA] e Pinzolo,
nell'ambito del piano di razionalizzazione di scuole medie per l'anno
scolastico 1989-1990 adottato ai sensi del decreto-legge 6 agosto
1988, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 6 ottobre
1988, n. 426.
Si evidenzia nel ricorso che, per quanto riguarda la Provincia
autonoma di Trento, è sopraggiunto - fra la data di pubblicazione
del decreto-legge e la data di pubblicazione della legge di
conversione - il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 (pubblicato in G.U. n.
219 del 17 settembre 1988) che, dettando norme di attuazione dello
Statuto speciale per la Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] in materia di
ordinamento scolastico in Provincia di Trento, stabilisce all'art. 1
che le attribuzioni dell'Amministrazione in materia di istruzione
elementare e secondaria sono esercitate, nell'ambito del proprio
territorio, dalla Provincia di Trento; all'art. 5 vengono poi
ribadite le competenze anche nello specifico tema della soppressione,
trasformazione e trasferimento delle scuole esistenti.
Le disposizioni ricordate fanno ritenere - secondo la ricorrente -
che anche il piano di razionalizzazione della rete scolastica di cui
all'art. 2 del decreto-legge n. 323 del 1988, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 ottobre 1988, n. 426, deve essere
predisposto, per quanto riguarda le scuole ubicate in Provincia di
Trento, dalla Provincia medesima. Nella specie invece il Ministero,
avocando tale competenza e decidendo circa la trasformazione di
alcune scuole in sezioni staccate, ha assunto provvedimenti di
competenza della Provincia, per i quali, per di più, non sarebbe
stata neppure necessaria l'intesa della Provincia con il Ministero,
in quanto, non trattandosi di istituzione di scuole, non derivava
alcun onere per lo Stato in materia di personale.
Conclude la ricorrente chiedendo a questa Corte: a) di dichiarare
che non spetta allo Stato definire il piano di razionalizzazione
della rete scolastica di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 agosto
1988, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 6 ottobre
1988, n. 426, per quanto concerne le scuole ubicate nella Provincia
di Trento, e ciò in base agli artt. 9 e 16 dello Statuto speciale
per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA], approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n.
670, nonché agli artt. 1 e 5 del d.P.R. 15 luglio 1988 n. 405; b) di
annullare conseguentemente il provvedimento del Ministro della
pubblica istruzione di cui al telex n. 20092 del 1° aprile 1989.
Nelle more del giudizio il Ministro della pubblica istruzione, con
telegramma di Stato in data 12 giugno 1989 indirizzato alla Provincia
autonoma di Trento, ha revocato il telex n. 20092 oggetto del
conflitto.
Di tanto ha dato atto la stessa ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con memoria
presentata nell'imminenza dell'udienza.
È conseguentemente venuta meno la materia del contendere.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI