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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 26411/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; JL Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di merito per il giudizio, e le conclusioni della parte civile.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata del 28 gennaio 2021, la Corte d'appello di Potenza ha confermato la decisione del Tribunale di Matera del 2 ottobre 2017, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di violenza privata, minacce, danneggiamento e lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA], oltre statuizioni accessorie.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione della legge processuale, sub specie di nullità del giudizio di secondo grado, per avere la Corte territoriale proceduto alla trattazione scritta dell'appello, dando atto come «nessuna delle parti processuali [avesse] avanzato richiesta di trattazione orale del processo entro il termine perentorio fissato dall'art. 23, comma 4, dl. 149/2020» e, conseguentemente, rigettando l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, tempestivamente avanzata dal difensore, sebbene il medesimo avvocato avesse richiesto la trattazione orale del procedimento, con istanza trasmessa a mezzo p.e. c. il 12 gennaio 2021, regolarmente recapitata e solo il 26 gennaio 2021 stampata, come risulta dall'attestazione di cancelleria allegata al ricorso.

2.2. Con il secondo motivo, si prospetta vizio della motivazione in riferimento all'art. 606, lett.

D) cod. proc. pen. per avere la Corte d'appello ingiustificatamente trascurato le specifiche deduzioni svolte con il gravame riguardo l'(in)attendibilità della persona offesa, in presenza di una ricostruzione dei fatti non solo intrinsecamente contraddittoria, ma anche smentita dal tenore del referto in atti, in tal modo respingendo erroneamente la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria richiesta dalla difesa attraverso il (ri)esame del teste Piccinni. [OSCURATO:PERSONA] Il primo, assorbente, motivo è fondato.

1. Questa Corte ha già affermato come, in tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172).

1.1. Nella citata pronuncia, è stato ripercorso l'iter della legislazione emergenziale da COVID-19, evidenziando - con specifico riferimento al giudizio d'appello - come l'art. 23 del dl. 9 novembre 2020, n. 149 abbia previsto, al comma primo, che, dalla data di entrata in vigore e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del d.

I. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la Corte di Appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale, o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

La stessa norma disponeva, al comma quarto, con richiamo anche al comma secondo, come, qualora vi fosse stata richiesta di discussione orale, questa devesse essere presentata per iscritto entro il termine perentorio di 15 giorni prima dell'udienza, indirizzando la richiesta alla Corte d'Appello, in via telematica, ad uno dei recapiti, individuati ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

In particolare, è stato previsto, tra l'altro, che il deposito con le modalità indicate debba essere effettuato presso gli indirizzi pec degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, pubblicato nel portale dei servizi telematici, segnalando anche che, con il medesimo provvedimento, sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale, nonchè le "ulteriori modalità di invio" e disposizioni per messaggi che eccedono la dimensione massima stabilita (art. 24, comma 4, seconda parte).

1.2. Come è stato già evidenziato da questa Sezione, «anche tenuto conto della rubrica dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020 (Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), la disciplina emergenziale ha una chiara finalità di alleggerimento del sistema complessivo di deposito degli atti giudiziari, comprese le impugnazioni, al fine di rispondere all'emergenza sanitaria in corso.

Con tale obiettivo, si è perseguita una "dematerializzazione" del sistema di deposito anche degli atti di impugnazione, qualsiasi essi siano, proponendo l'utilizzo di modalità informatiche certificate, come possibilità per le parti» (cfr. Sez. 5, n. 24953 del 10/5/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281414).

Nella stessa data di adozione del d.

I. n. 149 del 2020, il 9 novembre 2020, il Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della Giustizia ha emanato il provvedimento attuativo, contenente l'individuazione degli indirizzi pec degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio, con il relativo Allegato 1, contenente gli indirizzi pec degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Vi è da aggiungere come, sebbene formalmente abrogato dall'art.1, comma 2, della legge di conversione del 18 dicembre 2020, n. 176, l'art. 23 del dl. n. 149 del 2020 è stato, tuttavia, riproposto, inserendone il contenuto nel nuovo art. 23-bis, aggiunto al testo precedente alle modifiche.

1.3. Nel solco della coerente interpretazione della varietà delle forme di celebrazione dei giudizi penali introdotte dal legislatore dell'emergenza, è stato, ulteriormente, precisato che, nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell'imputato determina l'applicazione del rito ordinario, con conseguente obbligo di rinvio del procedimento, nel caso di legittimo impedimento dell'imputato, al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021, dep. 2022, G., Rv. 282400); e tanto poiché «se è vero che il rito ordinario rappresenta solo il risultato di un'opzione manifesta, applicandosi, altrimenti, il procedimento cartolare, nondimeno la richiesta di trattazione, ritualmente proposta, determina l'applicazione dell'intero statuto delle garanzie di oralità e partecipazione, che costituiscono ineludibile corollario del principio del contraddittorio».

1.4. Nel caso in esame, risulta documentato che il difensore abbia richiesto la trattazione orale con istanza trasmessa, dall'indirizzo p.e.c. dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] a «[OSCURATO:EMAIL] », il 12 gennaio 2021 per l'udienza del 28 gennaio 2021 e, dunque, entro il termine di quindici giorni liberi; risulta, altresì, da attestazione della cancelleria in calce che la predetta istanza non è stata allegata agli atti del procedimento.

Consta, ancora, che il 20 gennaio 2021 il medesimo difensore ha trasmesso, allo stesso indirizzo p.e.c. della Corte d'appello, istanza di differimento dell'udienza per impedimento dell'imputato, risultato positivo al Covid-19, e che siffatta istanza è stata esaminata - e rigettata - all'udienza del 28 gennaio, celebrata nella forma cartolare.A fronte di tale richiesta, allegata al ricorso in copia e comunque contenuta negli atti del fascicolo di cui il Collegio ha preso visione, in ragione della natura processuale del vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), la difesa del ricorrente non ha ricevuto alcuna comunicazione in merito e la sentenza d'appello risulta essere stata emessa il 28 gennaio 2021, in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23 citato, dunque senza l'intervento delle parti.

Il difensore dell'imputato non ha, quindi, potuto concludere in udienza né ha depositato proprie conclusioni scritte, che riteneva superflue, avendo richiesto la trattazione orale del processo.

E proprio in considerazione delle forme processuali irritualmente introdotte, è stata disattesa la richiesta di rinvio dell'imputato, in ti modo precludendo la medesimo anche la personale partecipazione.

Alla luce di siffatta ricostruzione, deve ritenersi integrata la lesione dei diritti di difesa dell'imputato, denunciata con il ricorso, in presenza di una violazione del diritto al contraddittorio, tutelato dall'art. 111 della Costituzione e dall'art. 6 CEDU, con conseguente nullità del procedimento e della sentenza ex art. 178, comma primo, lett. c, e 180 cod. proc. pen., verificatasi nel corso del giudizio, che può essere utilmente dedotta entro la deliberazione della sentenza del grado successivo e, quindi, con il ricorso per cassazione (V. anche Sez. 6, n. 22528 del 1/7/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279565; relativamente al pregiudizio al diritto di rassegnare le conclusioni Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412; Sez. 6, n. 28032 del 30/4/2021, Simbari, Rv. 281694).

Va, pertanto, conclusivamente ribadito come, nel giudizio d'appello, in presenza di una rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale dell'udienza, lo svolgimento del processo con le forme non partecipate previste dall'art. 23, comma primo, dl. n. 149 del 2020 determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc. pen., deducibile con il ricorso di legittimità.

2. Al rilievo della nullità, tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione, consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno perché proceda a nuovo giudizio, oltre alla liquidazione alla parte civile delle spese sostenute anche nel presente grado di legittimità.

L'ulteriore censura resta assorbita.

P. Q. M. Annulla la senten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; JL Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di merito per il giudizio, e le conclusioni della parte civile.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata del 28 gennaio 2021, la Corte d'appello di Potenza ha confermato la decisione del Tribunale di Matera del 2 ottobre 2017, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di violenza privata, minacce, danneggiamento e lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA], oltre statuizioni accessorie. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione della legge processuale, sub specie di nullità del giudizio di secondo grado, per avere la Corte territoriale proceduto alla trattazione scritta dell'appello, dando atto come «nessuna delle parti processuali [avesse] avanzato richiesta di trattazione orale del processo entro il termine perentorio fissato dall'art. 23, comma 4, dl. 149/2020» e, conseguentemente, rigettando l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, tempestivamente avanzata dal difensore, sebbene il medesimo avvocato avesse richiesto la trattazione orale del procedimento, con istanza trasmessa a mezzo p.e. c. il 12 gennaio 2021, regolarmente recapitata e solo il 26 gennaio 2021 stampata, come risulta dall'attestazione di cancelleria allegata al ricorso. 2.2. Con il secondo motivo, si prospetta vizio della motivazione in riferimento all'art. 606, lett. D) cod. proc. pen. per avere la Corte d'appello ingiustificatamente trascurato le specifiche deduzioni svolte con il gravame riguardo l'(in)attendibilità della persona offesa, in presenza di una ricostruzione dei fatti non solo intrinsecamente contraddittoria, ma anche smentita dal tenore del referto in atti, in tal modo respingendo erroneamente la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria richiesta dalla difesa attraverso il (ri)esame del teste Piccinni. [OSCURATO:PERSONA] Il primo, assorbente, motivo è fondato. 1. Questa Corte ha già affermato come, in tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172). 1.1. Nella citata pronuncia, è stato ripercorso l'iter della legislazione emergenziale da COVID-19, evidenziando - con specifico riferimento al giudizio d'appello - come l'art. 23 del dl. 9 novembre 2020, n. 149 abbia previsto, al comma primo, che, dalla data di entrata in vigore e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del d. I. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la Corte di Appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale, o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. La stessa norma disponeva, al comma quarto, con richiamo anche al comma secondo, come, qualora vi fosse stata richiesta di discussione orale, questa devesse essere presentata per iscritto entro il termine perentorio di 15 giorni prima dell'udienza, indirizzando la richiesta alla Corte d'Appello, in via telematica, ad uno dei recapiti, individuati ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. In particolare, è stato previsto, tra l'altro, che il deposito con le modalità indicate debba essere effettuato presso gli indirizzi pec degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, pubblicato nel portale dei servizi telematici, segnalando anche che, con il medesimo provvedimento, sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale, nonchè le "ulteriori modalità di invio" e disposizioni per messaggi che eccedono la dimensione massima stabilita (art. 24, comma 4, seconda parte). 1.2. Come è stato già evidenziato da questa Sezione, «anche tenuto conto della rubrica dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020 (Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), la disciplina emergenziale ha una chiara finalità di alleggerimento del sistema complessivo di deposito degli atti giudiziari, comprese le impugnazioni, al fine di rispondere all'emergenza sanitaria in corso. Con tale obiettivo, si è perseguita una "dematerializzazione" del sistema di deposito anche degli atti di impugnazione, qualsiasi essi siano, proponendo l'utilizzo di modalità informatiche certificate, come possibilità per le parti» (cfr. Sez. 5, n. 24953 del 10/5/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281414). Nella stessa data di adozione del d. I. n. 149 del 2020, il 9 novembre 2020, il Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della Giustizia ha emanato il provvedimento attuativo, contenente l'individuazione degli indirizzi pec degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio, con il relativo Allegato 1, contenente gli indirizzi pec degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Vi è da aggiungere come, sebbene formalmente abrogato dall'art.1, comma 2, della legge di conversione del 18 dicembre 2020, n. 176, l'art. 23 del dl. n. 149 del 2020 è stato, tuttavia, riproposto, inserendone il contenuto nel nuovo art. 23-bis, aggiunto al testo precedente alle modifiche. 1.3. Nel solco della coerente interpretazione della varietà delle forme di celebrazione dei giudizi penali introdotte dal legislatore dell'emergenza, è stato, ulteriormente, precisato che, nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell'imputato determina l'applicazione del rito ordinario, con conseguente obbligo di rinvio del procedimento, nel caso di legittimo impedimento dell'imputato, al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021, dep. 2022, G., Rv. 282400); e tanto poiché «se è vero che il rito ordinario rappresenta solo il risultato di un'opzione manifesta, applicandosi, altrimenti, il procedimento cartolare, nondimeno la richiesta di trattazione, ritualmente proposta, determina l'applicazione dell'intero statuto delle garanzie di oralità e partecipazione, che costituiscono ineludibile corollario del principio del contraddittorio». 1.4. Nel caso in esame, risulta documentato che il difensore abbia richiesto la trattazione orale con istanza trasmessa, dall'indirizzo p.e.c. dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] a «[OSCURATO:EMAIL] », il 12 gennaio 2021 per l'udienza del 28 gennaio 2021 e, dunque, entro il termine di quindici giorni liberi; risulta, altresì, da attestazione della cancelleria in calce che la predetta istanza non è stata allegata agli atti del procedimento. Consta, ancora, che il 20 gennaio 2021 il medesimo difensore ha trasmesso, allo stesso indirizzo p.e.c. della Corte d'appello, istanza di differimento dell'udienza per impedimento dell'imputato, risultato positivo al Covid-19, e che siffatta istanza è stata esaminata - e rigettata - all'udienza del 28 gennaio, celebrata nella forma cartolare.A fronte di tale richiesta, allegata al ricorso in copia e comunque contenuta negli atti del fascicolo di cui il Collegio ha preso visione, in ragione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), la difesa del ricorrente non ha ricevuto alcuna comunicazione in merito e la sentenza d'appello risulta essere stata emessa il 28 gennaio 2021, in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23 citato, dunque senza l'intervento delle parti. Il difensore dell'imputato non ha, quindi, potuto concludere in udienza né ha depositato proprie conclusioni scritte, che riteneva superflue, avendo richiesto la trattazione orale del processo. E proprio in considerazione delle forme processuali irritualmente introdotte, è stata disattesa la richiesta di rinvio dell'imputato, in ti modo precludendo la medesimo anche la personale partecipazione. Alla luce di siffatta ricostruzione, deve ritenersi integrata la lesione dei diritti di difesa dell'imputato, denunciata con il ricorso, in presenza di una violazione del diritto al contraddittorio, tutelato dall'art. 111 della Costituzione e dall'art. 6 CEDU, con conseguente nullità del procedimento e della sentenza ex art. 178, comma primo, lett. c, e 180 cod. proc. pen., verificatasi nel corso del giudizio, che può essere utilmente dedotta entro la deliberazione della sentenza del grado successivo e, quindi, con il ricorso per cassazione (V. anche Sez. 6, n. 22528 del 1/7/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279565; relativamente al pregiudizio al diritto di rassegnare le conclusioni Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412; Sez. 6, n. 28032 del 30/4/2021, Simbari, Rv. 281694). Va, pertanto, conclusivamente ribadito come, nel giudizio d'appello, in presenza di una rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale dell'udienza, lo svolgimento del processo con le forme non partecipate previste dall'art. 23, comma primo, dl. n. 149 del 2020 determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc. pen., deducibile con il ricorso di legittimità. 2. Al rilievo della nullità, tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione, consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno perché proceda a nuovo giudizio, oltre alla liquidazione alla parte civile delle spese sostenute anche nel presente grado di legittimità. L'ulteriore censura resta assorbita. P. Q. M. Annulla la senten
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