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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 27514/2022

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17518/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MATERA n. 392/2018 depositata il19/04/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso la sentenza con la quale il giudice di pace di Matera aveva rigettato l’opposizione da loro proposta avverso l’ordinanza ingiunzione conseguente al verbale di contestazione di violazione dell’articolo 146, comma 2, del Codice della Strada elevato dalla [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del conducente [OSCURATO:PERSONA] e della proprietaria dell’auto [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Matera rigettava l’impugnazione.

In particolare, il giudice dell’appello evidenziava che la motivazione resa dal Giudice di Pace si riferiva a tutti i motivi di opposizione avverso l’ordinanza di ingiunzione oggetto di contestazione.

Infatti, nell’ordinanza ingiunzione si dava specifica contezza delle motivazioni poste a base della contestazione della violazione concernenti la mancanza di contestazione immediata, in particolare avuto riguardo ai concomitanti impegni dell’agente accertatore, all’intensità del traffico e al tipo dinamica della violazione, sicché era giustificata l’impossibilità di procedere a contestazione immediata, tenuto conto della violazione intervenuta in corrispondenza dell’intersezione con il semaforo e non potendosi cagionare intralcio alla circolazione.

Quanto alla censura di tardività della notifica la stessa doveva ritenersi infondata.

Infatti, il verbale era del 23 dicembre 2009 e la missiva per la notifica era stata consegnata all’ufficio per la notifica al più in data 22 maggio 2010 come riportato sull’avviso di ricevimento. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Con ordinanza interlocutoria del 13.7.2021, il collegio ha disposto la rinnovazione della notifica all’Avvocatura Generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] di Matera è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’articolo 201 codice della strada, nonché degli articoli 113, 115 c.p.c. e 116 c.p.c.; la censura attiene alla tardività della notifica del verbale dell’ordinanza ingiunzione, che era avvenuta il 23 dicembre 2009 mentre la notifica era avvenuta il 22 maggio 2010 oltre 150 dall’accertamento dell’infrazione.

Il termine per la notificazione degli estremi della violazione decorrerebbe dalla data dell’accertamento e dunque dal momento stesso della violazione, considerata la semplicità degli accertamenti da svolgere.

Il motivo è infondato.

Anche in tema di sanzioni amministrative, si applicano i principi relativi ai termini processuali e, segnatamente le disposizione previste dall’art.155 c.p.c., sicché nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

Il principio è stato affermato da Cassazione civile sez.

II, 01/12/2010, n.24375, nell’ipotesi in cui, in applicazione dell’art.155 c.p.c., se il giorno di scadenza di un termine è festivo, la scadenza stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, atteso il carattere generale della norma che trova applicazione non soltanto per gli atti dei procedimenti civili, ma anche nei rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli obblighi derivanti da disposizioni la cui violazione comporti la irrogazione di sanzioni amministrative.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.274 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.; i ricorrenti espongono che erano state notificate due distinte ordinanze ingiunzione per la violazione dell’art. 146 del Codice della Strada a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di proprietaria del veicolo ed a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di conducente del mezzo; dette ordinanze ingiunzione erano state impugnate innanzi al Giudice di Pace che non aveva disposto la riunione; il rigetto dell’istanza di riunione era stata reiterata in sede di appello innanzi al Tribunale, che aveva riunito i giudizi, senza riformare una delle due condanne inflitte dal giudice di pace e senza considerare il pregiudizio derivante dalla doppia condanna alla refusione delle spese processuali.

Il motivo è fondato.

L'omessa riunione di procedimenti connessi non rileva sotto il profilo dell'art. 151, disp. att., c.p.c., trattandosi di norma non presidiata da espressa sanzione di nullità, la cui violazione può essere prospettata in sede di impugnazione soltanto deducendo il pregiudizio che la mancata trattazione unitaria delle controversie connesse ha causato in termini di liquidazione delle spese, ai sensi del comma 2 di tale disposizione (Cassazione civile sez.

II, 28/12/2020, n.29638).

Nel caso di specie, l’appellante aveva dedotto il pregiudizio derivante dalla doppia condanna alle spese di lite che sarebbe stato evitato in caso di trattazione unitaria dei ricorsi.

Con il terzo motivo di ricorso, si censura la decisione del Tribunale che aveva ritenuto legittima la sanzione nonostante l’assenza di motivazione sull’impossibilità di procedere a contestazione immediata mentre l’agente sarebbe stato nelle condizioni di intimare l’alt proprio perché stava manovrando il semaforo e l’infrazione sarebbe avvenuta prima della linea semaforica.

Il motivo è inammissibile.

La motivazione del Tribunale, seppur stringata, consentedi cogliere l’iter logico della decisione, integrando il minimo costituzionale che la rende valida ( Cass. 8054/2014).

In particolare, il giudice dell’appello ha evidenziato che nell’ordinanza ingiunzione si dava specifica contezza delle motivazioni poste a base della contestazione della violazione concernenti la mancanza di contestazione immediata, in particolare avuto riguardo ai concomitanti impegni dell’agente accertatore, all’intensità del traffico e al tipo dinamica della violazione sicché era giustificata l’impossibilità di procedere a contestazione immediata tenuto conto della violazione intervenuta in corrispondenza dell’intersezione con semaforo e non potendosi cagionare intralcio alla circolazione.

A fronte della motivazione del Tribunale, il ricorrente propone censure che attingono il merito della controversia e che non possono trovare ingresso in sede di legittimità.

Il ricorso va pertanto accolto in relazione al secondo motivo e vanno rigettati i restanti.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio Tribunale di Matera in diversa composizione che provvederà alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata con rinvio a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17518/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MATERA n. 392/2018 depositata il19/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso la sentenza con la quale il giudice di pace di Matera aveva rigettato l’opposizione da loro proposta avverso l’ordinanza ingiunzione conseguente al verbale di contestazione di violazione dell’articolo 146, comma 2, del Codice della Strada elevato dalla [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del conducente [OSCURATO:PERSONA] e della proprietaria dell’auto [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Matera rigettava l’impugnazione. In particolare, il giudice dell’appello evidenziava che la motivazione resa dal Giudice di Pace si riferiva a tutti i motivi di opposizione avverso l’ordinanza di ingiunzione oggetto di contestazione. Infatti, nell’ordinanza ingiunzione si dava specifica contezza delle motivazioni poste a base della contestazione della violazione concernenti la mancanza di contestazione immediata, in particolare avuto riguardo ai concomitanti impegni dell’agente accertatore, all’intensità del traffico e al tipo dinamica della violazione, sicché era giustificata l’impossibilità di procedere a contestazione immediata, tenuto conto della violazione intervenuta in corrispondenza dell’intersezione con il semaforo e non potendosi cagionare intralcio alla circolazione. Quanto alla censura di tardività della notifica la stessa doveva ritenersi infondata. Infatti, il verbale era del 23 dicembre 2009 e la missiva per la notifica era stata consegnata all’ufficio per la notifica al più in data 22 maggio 2010 come riportato sull’avviso di ricevimento. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Con ordinanza interlocutoria del 13.7.2021, il collegio ha disposto la rinnovazione della notifica all’Avvocatura Generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] di Matera è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’articolo 201 codice della strada, nonché degli articoli 113, 115 c.p.c. e 116 c.p.c.; la censura attiene alla tardività della notifica del verbale dell’ordinanza ingiunzione, che era avvenuta il 23 dicembre 2009 mentre la notifica era avvenuta il 22 maggio 2010 oltre 150 dall’accertamento dell’infrazione. Il termine per la notificazione degli estremi della violazione decorrerebbe dalla data dell’accertamento e dunque dal momento stesso della violazione, considerata la semplicità degli accertamenti da svolgere. Il motivo è infondato. Anche in tema di sanzioni amministrative, si applicano i principi relativi ai termini processuali e, segnatamente le disposizione previste dall’art.155 c.p.c., sicché nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. Il principio è stato affermato da Cassazione civile sez. II, 01/12/2010, n.24375, nell’ipotesi in cui, in applicazione dell’art.155 c.p.c., se il giorno di scadenza di un termine è festivo, la scadenza stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, atteso il carattere generale della norma che trova applicazione non soltanto per gli atti dei procedimenti civili, ma anche nei rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli obblighi derivanti da disposizioni la cui violazione comporti la irrogazione di sanzioni amministrative. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.274 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.; i ricorrenti espongono che erano state notificate due distinte ordinanze ingiunzione per la violazione dell’art. 146 del Codice della Strada a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di proprietaria del veicolo ed a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di conducente del mezzo; dette ordinanze ingiunzione erano state impugnate innanzi al Giudice di Pace che non aveva disposto la riunione; il rigetto dell’istanza di riunione era stata reiterata in sede di appello innanzi al Tribunale, che aveva riunito i giudizi, senza riformare una delle due condanne inflitte dal giudice di pace e senza considerare il pregiudizio derivante dalla doppia condanna alla refusione delle spese processuali. Il motivo è fondato. L'omessa riunione di procedimenti connessi non rileva sotto il profilo dell'art. 151, disp. att., c.p.c., trattandosi di norma non presidiata da espressa sanzione di nullità, la cui violazione può essere prospettata in sede di impugnazione soltanto deducendo il pregiudizio che la mancata trattazione unitaria delle controversie connesse ha causato in termini di liquidazione delle spese, ai sensi del comma 2 di tale disposizione (Cassazione civile sez. II, 28/12/2020, n.29638). Nel caso di specie, l’appellante aveva dedotto il pregiudizio derivante dalla doppia condanna alle spese di lite che sarebbe stato evitato in caso di trattazione unitaria dei ricorsi. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la decisione del Tribunale che aveva ritenuto legittima la sanzione nonostante l’assenza di motivazione sull’impossibilità di procedere a contestazione immediata mentre l’agente sarebbe stato nelle condizioni di intimare l’alt proprio perché stava manovrando il semaforo e l’infrazione sarebbe avvenuta prima della linea semaforica. Il motivo è inammissibile. La motivazione del Tribunale, seppur stringata, consentedi cogliere l’iter logico della decisione, integrando il minimo costituzionale che la rende valida ( Cass. 8054/2014). In particolare, il giudice dell’appello ha evidenziato che nell’ordinanza ingiunzione si dava specifica contezza delle motivazioni poste a base della contestazione della violazione concernenti la mancanza di contestazione immediata, in particolare avuto riguardo ai concomitanti impegni dell’agente accertatore, all’intensità del traffico e al tipo dinamica della violazione sicché era giustificata l’impossibilità di procedere a contestazione immediata tenuto conto della violazione intervenuta in corrispondenza dell’intersezione con semaforo e non potendosi cagionare intralcio alla circolazione. A fronte della motivazione del Tribunale, il ricorrente propone censure che attingono il merito della controversia e che non possono trovare ingresso in sede di legittimità. Il ricorso va pertanto accolto in relazione al secondo motivo e vanno rigettati i restanti. La sentenza impugnata va cassata con rinvio Tribunale di Matera in diversa composizione che provvederà alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata con rinvio a
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