CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04475/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23326-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 528/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 11/05/2022 R.G.N. 1093/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] elenchi lavoratori agricoli cancellazione R.G.N.23326/2022 Cron. Rep. Ud.17/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 528/2022 della Corte d’appello di Catanzaro che ha respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Cosenza che aveva rigettato il ricorso volto ad “accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato quale bracciante agricola alle dipendenze dell’impresa Agricola di [OSCURATO:PERSONA] dal 1977 al 1993, ritenere e dichiarare illegittima la cancellazione dal sistema informatico dell’[OSCURATO:PERSONA] e dall’estratto contributivo dei contributi agricoli maturati e, conseguentemente, dichiarare e riconoscere il diritto alla regolare iscrizione degli stessi”. Propone otto motivi di ricorso, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 17 dicembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza è censurata sulla base di otto motivi. 1)Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: la ricorrente afferma che, se la Corte “avesse esaminato in modo più approfondito la sentenza di primo grado avrebbe dovuto rilevare che il Tribunale non ha ritenuto il ricorso inammissibile ma lo ha rigettato”, avrebbe dovuto rilevare che il giudice di primo grado ha escusso testimoni al fine dell’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro e “non si è pronunciato su detto accertamento, ritenendo infondatamente che vi sarebbe stata, a suo dire, decadenza dalla proposizione del ricorso”. 2)Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 cod. proc. civ. e 102 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ: se il datore di lavoro fosse stato contraddittore necessario, il giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice. 3)Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: la Corte ha deciso in senso negativo per la ricorrente pur dando atto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato che la cancellazione fosse avvenuta sulla base del provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] per la manodopera agricola che assume notificato e ha dato rilevanza “ad un report grafico dello stesso [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna prova di esistenza del documento della decisione della commissione centrale né della relativa notifica”. La Corte avrebbe dovuto decidere sulla base delle prove e documenti in atti e accogliere il ricorso dichiarando sussistente il rapporto di lavoro. 4)Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 375/1993 e dell’art. 2729 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. 5)Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2729 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. 6)Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 375/1993 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. 7)Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 375/1993 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. perché la Corte ha ritenuto ininfluente che l’Ufficio provinciale agricolo di Cosenza desse atto ancora nel 2015 della persistenza di giornate lavorative in relazione ai periodi contestati. 8)Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. perché la Corte non ha rilevato che oggetto della contestazione dell’[OSCURATO:PERSONA] nel ricorso amministrativo presentato alla Commissione competente erano i rapporti di lavoro della ricorrente, la quale ha avuto rapporti in parte nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] ed in parte nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] riguardava solo la cancellazione delle giornate lavorative degli anni dal 1977 al 1993 per il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e non per il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale aveva ritenuto che la lavoratrice fosse decaduta perché erano decorsi i termini dell’art. 22 del d.l. n. 7/1970, convertito nella legge n. 83/1970. La Corte ha respinto l’appello affermando che la domanda non era, come sostenuto, volta all’accertamento dell’esistenza del rapporto lavorativo con l’azienda [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dovuto essere proposta contro il datore di lavoro e non contro [OSCURATO:PERSONA]; in realtà, la domanda di accertamento del rapporto e la richiesta di riattribuzione dei contributi cancellati erano solo un espediente per recuperare la possibilità di opporsi alla cancellazione delle giornate lavorative in agricoltura ad opera dell’[OSCURATO:PERSONA]. Secondo l’appellante, il Tribunale non aveva tenuto conto dei documenti prodotti da parte attrice, dai quali emergeva che il ricorso alla Commissione provinciale per la manodopera agricola era stato avanzato da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la cancellazione dell’interessata dagli elenchi dei lavoratori ma detto ricorso nel 1998 era stato respinto, tanto che lo stesso Istituto si era rivolto alla Commissione centrale per contestare la decisione, senza dare, in giudizio, prova di aver avuto riscontro favorevole. [OSCURATO:PERSONA], resistendo, aveva evidenziato che, contrariamente all’assunto della controparte, la Commissione c entrale aveva disposto la cancellazione dagli elenchi con provvedimento del 14.4.2002, notificato all’interessata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il quale non vi era stata opposizione: di tal chétale provvedimento era divenuto irretrattabile, tanto più che la parte aveva confessoriamente ammesso di averne avuto conoscenza almeno il 28 aprile 2014. Per la sentenza, sebbene [OSCURATO:PERSONA] non ave sse dimostrato di aver operato la cancellazione in esito al giudizio espresso dalla [OSCURATO:PERSONA] - perché della notifica alla parte interessata aveva solo dato atto, facendola desumere da quanto riportato graficamente da un report di provenienza dello stesso [OSCURATO:PERSONA] - tuttavia, era stato dimostrato che il provvedimento di cancellazione era stato notificato sia perché l ’ allegazione non era stata specificatamente contestata, siaperché la lavoratrice, nello stesso ricorso introduttivo, ne aveva allegato e documentato la conoscenza - avvenuta almeno in data 28 febbraio 2014 e desumibile, altresì, da una nota di parte del 22.7.2014- di tal ch é il ricorso giudiziale depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] era ampiamente tardivo. Orbene - a fronte di una decisione che qualifica la domanda come avente ad oggetto la contestazione della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli e ritiene che la parte sia decaduta per non essersi tempestivamente opposta al provvedimento ai sensi dell’art. 22 del d.l. n. 7/1970, convertito nella legge n. 83/1970 - i motivi di ricorso non sollevano contestazioni all’interpretazione della domanda come effettuata dalla Corte, che non è, quindi, in discussione in questa sede. Pertanto, la materia del contendere si è cristallizzat a , come detto, nella contestazione della cancellazione dagli elenchi e nella conseguente affermazione del diritto alla contribuzione. Ciò posto, i motivi vanno esaminati nel loro complesso poiché volti in definitiva a denunciare una non corretta applicazione dell’art. 22 cit. da parte della Corte territoriale e d un vizio di sussunzione della fattispecie concreta nella norma applicabile, lamentando che la Corte non abbia svolto l’accertamento che la fattispecie richiedeva: ciò in quanto il collegio del merito ha sostenuto non essere necessario un provvedimento –espresso o tacito – di cancellazione dagli elenchi (da cui far decorrere il termine decadenziale), potendo detta cancellazione essere desunta anche aliunde , e, nello specifico, dalla avvenuta rimozione delle giornate di lavoro agricolo dall’estratto conto contributivo. Ritiene in particolareil Collegio che siano fondate le censure che aggrediscono quella parte della decisione che ha operato la seguente ricostruzione: [OSCURATO:PERSONA] afferma che la cancellazione dagli elenchi era stata disposta dalla [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificato alla parteil 5.2.2003 e non opposto, manon offre prova non solo dell’avvenuta notifica ma nemmeno del provvedimento di cancellazione dagli elenchi; però,l’esistenza di detto provvedimento si desume a) dal fatto che non è stata specificatamente contestata; b) dalla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo dall’estratto contributivo. In realtà, si osserva in senso contrario quanto segue. 1)Non corrisponde al vero che l’esistenza di detto provvedimento fosse incontestata, considerato che l’intero giudizio si fonda sull’opposto presupposto che il ricorso amministrativo dell’[OSCURATO:PERSONA] fosse stato implicitamente respinto e che, quindi, non vi fosse alcun provvedimento di cancellazione dagli elenchi: a maggior ragione –e tanto più – ten en do conto che la parte aveva allegato un documento del 2015 da cui risultava la persistente iscrizione. 2) Il report di provenienza [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato nell’atto di appello a pagina 5, secondo quanto riportato in stralcio in ricorso, ove è scritto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai provato che il ricorso amministrativo alla Commissione centrale fosse stato accolto. 3) L’affermazione secondo cui sarebbe stata la stessa ricorrente ad “ammettere” di aver avuto contezza della suddetta cancellazione, quanto meno in data 28 febbraio 2014, non è coerente con le allegazioni e con i documenti, poiché a quella data la parte aveva solo appreso che [OSCURATO:PERSONA] aveva cancellato le settimane di disoccupazione agricola dall’estratto contributivo, tanto che aveva inviato la missiva del luglio 2014, volta proprio a chiedere quale fosse il provvedimento di cancellazione (dagli elenchi) in forza del quale [OSCURATO:PERSONA] avevacancellato i contributi. Èla stessa Corte, poi a smentire quanto poco prima affermato – ossia che la parte non aveva contestato l’inesistenza de l provvedimento di cancellazione dagli elenchi – poiché nel prosieguo della sentenza si legge che non giova a sostegno della tesi dell’appellante il fatto che la stessa abbia dedotto l’insussistenza di un provvedimento vero e proprio da impugnare (da cui potessero decorrere i termini di decadenza). La decisione gravata, in parte qua , contrasta con l’insegnamento costante di questa Corte in forza del quale, affinchè decorra il termine di decadenza di cui all’art. 22 del d.l. n. 7/1970 cit. è necessario un provvedimento da cui desumere che la parte interessata ha preso conoscenza dell’avvenuta cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli: «in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno» (Cass. n. 17653/2020 ex multis). Ed ancora, «con indirizzo che può dirsi anch'esso ormai consolidato dopo un iniziale contrasto (…), questa Corte ha chiarito che il riferimento fatto dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 ai "provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto" va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato ai sensi del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 citato; procedimento, quest'ultimo che può concludersi (anche) senza una decisione espressa dell'autorità preposta, nel qual caso è la stessa disposizione di legge a provvedere assegnando al silenzio il valore legale tipico di un provvedimento di rigetto. 15. Ne discende che, per le decisioni espresse, vale la regola della notifica del provvedimento - salva la possibilità, per chi eccepisca la decadenza, di provare che l'interessato ne ha acquisito altrimenti conoscenza - mentre, per l'ipotesi di decisione tacita di rigetto, vale solamente la regola del momento dell'acquisita conoscenza; momento che va identificato nella scadenza dei termini assegnati dalla disposizione in esame all'autorità competente per provvedere sul ricorso, trattandosi di scadenza prevista direttamente dalla legge e che deve, per tale ragione, ritenersi conosciuta o, comunque, conoscibile dall'interessato» (Cass. n. 26626/2014). Viceversa, il Collegio ha applicato la decadenza senza accertare la presa di conoscenza delle ragioni alla base della cancellazione dei contributi –ossia, l’esistenza di un provvedimento espresso o tacito precedente di cancellazione del nominativo dagli elenchi –, tanto più in presenza di allegazioni di segno contrario ad opera della parte privata, supportate da elementi documentali. Pertanto, il ricorso deve essere accolto nei sensi sopra indicati, la sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. La Corte accoglie il ricorsonei sensi di cui in mot