CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 33491/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Rilevati) che la difesa lamenta: 1. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della contestata recidiva; 2. Erronea applicazione della legge penale con riferimento all'aggravante della destrezza. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argonnentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Quanto agli asseriti difetti motivazionali a sostegno della ritenuta recidiva, si osserva: la giustificazione contenuta in sentenza non soffre dei vizi lamentati nel ricorso, avendo i giudici evidenziato la perseveranza nel delinquere dimostrata dall'imputata, sintomatica di accresciuta pericolosità sociale; ha anche evidenziato come la condanna riportata in precedenza, sebbene non recente, avesse avuto riguardo a gravi reati (non solo furto, ma anche associazione per delinquere). Quanto alla doglianza riguardante il riconoscimento dell'aggravante della destrezza, si osserva: la Corte d'appello ha offerto una congrua motivazione sul punto, ponendo in evidenza come la ricorrente, dimostrando particolare abilità ed astuzia, non solo abbia approfittato della distrazione della vittima che portava lo zaino sulla spalla, ma ha anche adoperato l'accorgimento di coprire il braccio con un indumento per rendere meno visibile la manovra della sottrazione. Si tratta di motivazione coerente con l'orientamento interpretativo della Corte regolatrice, a mente del quale le ragioni giustificative della previsione di questa aggravante si fondano sull'esistenza di una particolare abilità dell'agente idonea a neutralizzare le ordinarie difese della persona offesa. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]