CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 02655/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6936-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - avverso il decreto n. 83/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 22/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore giudiziario nominato nell’ambito del procedimento di prevenzione recante Ric. 2022 n. 06936 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -2- il n. 68/2010 del R.M.P. del Tribunale di Trapani, con ricorso depositato il 10/05/2021, ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione con il quale, in data 4/11/2020, il Tribunale penale di Trapani aveva liquidato il compenso finale maturato per l’opera prestata. Il Tribunale, in particolare, rilevato che l’attività svolta nelle due distinte qualità di amministratore giudiziario e di amministratore della società non potesse essere retribuita due volte e, ritenuto che il compenso dovuto al [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore giudiziario fosse compreso in quello già corrisposto nella qualità di amministratore della società, procedeva unicamente alla liquidazione del compenso dovuto per l’amministrazione giudiziaria degli altri beni in sequestro. Avverso il suddetto decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte di appello di Palermo, la quale, in parziale riforma del decreto adottato dal Tribunale di Trapani, liquidava in favore dell’opponente l’ulteriore somma di € 193.649,09 a titolo di compenso. In particolare, la Corte di appello, rilevato che, nel caso in cui i ruoli di amministratore giudiziario e di componente dell’organo amministrativo della società siano ricoperti dal medesimo soggetto, vi è una situazione di sovrapposizione di attività, integrale o parziale, implicante una riduzione dell’impegno dell’amministratore giudiziario, alla quale non può non corrispondere una riduzione del compenso che l’Erario è tenuto a corrispondere, riconosceva il compenso riducendolo nella misura del 20% rispetto all’intero compenso Ric. 2022 n. 06936 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -3- erogato dalla società (€ 968.245,48), ponendolo a carico delle disponibilità finanziarie del procedimento e, in mancanza, a carico dell’Erario. Per la cassazione di tale provvedimento, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. 2. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p., l’inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 3 e 4 del d.P.R. 7.10.2015 n. 117, avuto riguardo alla natura e all’ammontare delle spettanze professionali per l’attività di amministratore giudiziario e alla loro autonomia rispetto a quelle dovute o percepite quale organo amministrativo della società. Con il secondo motivo rileva, ai sensi dell’art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per manifesta illogicità e mancanza di motivazione del decreto impugnato in ordine al criterio applicato per la determinazione del compenso in misura del 20% della somma di € 968.245,48, corrispondente secondo la Corte d’appello al “compenso-base per l’amministrazione giudiziaria”, “indicato dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nella succitata istanza di liquidazione”. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione del decreto impugnato in relazione al negato riconoscimento di un maggior compenso adeguato alla Ric. 2022 n. 06936 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -4- maggior durata dell’amministrazione, nonché per la violazione dell’art. 4, primo comma, del d.P.R. 177/2015. 3.In via preliminare, deve essere rilevata l’inammissibilit à del ricorso, non risultando notificato ad alcuno, in quanto proposto secondo le forme del rito penale. Invero, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento attinente alla domanda di liquidazione del compenso dell’ausiliario del giudice nel processo penale deve essere proposto nelle forme del rito civile, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sicché esso, ove proposto nelle forme del rito penale e, quindi non notificato ad alcuno, è inammissibile (v. Cass., n. 21861/2013 e Cass., S.U., n. 19161/2009) Nel caso di specie, dal provvedimento impugnato emerge che il ricorso è stato proposto avverso la decisione della Corte di appello penale di Palermo con la quale è stata rideterminata la liquidazione dei compensi spettanti al ricorrente quale amministratore giudiziario nominato nell’ambito procedimento di prevenzione, con revisione della liquidazione contenuta nel decreto del Tribunale penale di Trapani del 4.11.2020 Vertendosi, quindi, in ipotesi di ricorso avverso provvedimento attinente alla domanda di liquidazione dell’ausiliario del giudice, il ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso nelle forme del rito civile con notifica del ricorso introduttivo e con il successivo deposito. Pertanto, non risultando il ricorso notificato conseguentemente deve essere dichiarato inammissibile. Ric. 2022 n. 06936 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -5- 4.In considerazione di quanto sopra rilevato non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali. 5. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile , sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unific