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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00176/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE d'APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; fissato il ricorso per la trattazione scritta; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, il quale insiste nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza pronunciata in data 11 giugno 2018 dal Tribunale di Varese con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato responsabile di avere promosso una riunione in luogo pubblico senza averne dato preventivo avviso al Questore (art. 18 R.D. n. 773 del 1931), fatto commesso in Duno in data 4 dicembre 2016, venendo condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 250,00 di ammenda.

Secondo la concorde valutazione di entrambi i giudici di merito l'imputato, capo e promotore del gruppo neo fascista «DO.RA.», cui si riferisce il sito internet www.comunitàmilitantedeidodiciraagi.orq, presieduto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha promosso e organizzato nella notte del 4 dicembre 2016 una riunione di commemorazione della morte, occorsa nella battaglia del [OSCURATO:PERSONA] che vide vittoriose le truppe partigiane facenti parte del Comitato di [OSCURATO:PERSONA] - Alta Italia (C.L.N.-A.I.) schierate a difesa dei paesi e della popolazione civile, di alcuni soldati tedeschi facenti parte delle truppe di occupazione, soldati della Repubblica Sociale Italiana e membri della milizia fascista che portavano ad esecuzione gli ordini impartiti dal comando tedesco di rastrellamento della popolazione, assedio delle fortificazioni partigiane e definitiva eliminazione della minaccia avversaria.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge in ordine alla natura della riunione, che era estemporanea e non presentava alcun margine di rischio per la sicurezza o l'ordine pubblico; nonché per insufficienza o congetturalità della prova della qualità di leader di LIMIDO, dalla quale si è automaticamente ricavato che egli fosse stato anche il promotore dell'iniziativa, così postulandosi una sorta di responsabilità oggettiva per il contestato reato, contraria al principio di personalità della responsabilità penale.

Infine, si deduce violazione di legge quanto alla valutazione di non tenuità del fatto, con diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili e scontano il loro carattere meramente confutativo rispetto alle argomentazioni dell'impugnata sentenza, contraddicendo la riferita consapevolezza che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di verificare se l'analisi degli elementi a disposizione sia stata completa e corretta nell'interpretazione, abbia dato risposta esauriente alle deduzioni delle parti e sia approdata ad una soluzione immune da vizi sotto il profilo giuridico e secondo le regole della logica.

1.1. è opportuno premettere, infatti, che sull'accordo delle parti, il Tribunale ha acquisito gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, unitamente alle dichiarazioni dalla stessa raccolte, consentendo di individuare e sequestrate una «runa celtica», uno striscione lungo mt. 15 con la scritta «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]», una lapide in legno con la dicitura «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - MAB»; vari volantini, appesi agli alberi, con impresso il logo di «DO.RA. - [OSCURATO:PERSONA]» a contenuto commemorativo dei caduti nelle file nazi-fasciste.

Dalle indagini informatiche e telematiche è emerso che lo stesso giorno della riunione sul sito www.comunitàmilitantedeidodiciraggi.org il gruppo, presieduto da [OSCURATO:PERSONA], ha rivendicato il gesto, caricando e mostrando le fotografie che ritraggono l'imputato attorniato da altri militanti, oltre venti, posti a semicerchio ai lati della «runa celtica» recante la targa «[OSCURATO:PERSONA] 13 - 14 15 NOVEMBRE 1943 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]».

L'attività di indagine ha anche dimostrato che la «runa celtica» in questione era stata da pochi giorni (15 novembre 2015) restituita proprio a [OSCURATO:PERSONA] e che, proprio la notte della riunione, le autovetture intestate a LIMIDO e ad altri militanti sono state ritratte dai sistemi di video sorveglianza installati nei comuni di Duno e Cuveglio per i quali si transita onde recarsi al sito di commemorazione.

Il giudice di primo grado ha anche dato atto che LIMIDO ha rivendicato la paternità dell'atto, compiuto senza avere richiesto l'autorizzazione di polizia.

2. Il primo motivo è rivolto a contestare che la riunione abbia presentato le caratteristiche rilevanti a tenore dell'art. 18, comma 2, R.D. n. 773/1931, cioè che si sia trattato di una riunione pubblica, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui viene tenuta, o per il numero delle persone che vi intervengono, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

È stato altresì contestato che tale riunione sia stata indetta o sollecitata dall'imputato, pur se indicato come leader della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], che aveva dato corso all'evento e lo aveva successivamente rivendicato.

2.1. Il punto - già devoluto in termini identici con motivo di appello - è stato oggetto di scrupolosa disamina da parte della Corte territoriale, nel solco delle valutazioni espresse dal primo giudice, e così è stato ribadito che le caratteristiche oggettive della vicenda del 4 dicembre 2016 emerse dalle indagini, disegnassero una riunione ben strutturata di oltre venti persone, indossanti la stessa maglietta scura con la scritta DO.RA. e posizionate nel luogo prescelto, contorniato di striscioni e volantini.

È evidente - rilevano i giudici - che non si trattava di una riunione estemporanea, ma previamente organizzata e finalizzata ad affermare la presenza del Gruppo proprio nell'occasione della morte dei soldati tedeschi, fascisti e dei miliziani fascisti caduti nello scontro con le forze partigiane che difendevano la popolazione.

Tale riunione non era stata preceduta dall'avviso al Questore nei tre giorni precedenti, come richiede il primo comma dell'art. 18 cit. decreto, facendone carico ai promotori della pubblica riunione.

2.2. Il primo motivo di ricorso che, come detto, si limita a reiterare le argomentazioni di fatto già specificamente esaminate dai giudici di merito, è dunque inammissibile.

3. Il successivo snodo critico affrontato dal ricorrente attiene alla negazione che in tale manifestazione LIMIDO abbia assunto il ruolo di promotore, ad onta della sua riconosciuta leadership del gruppo dei [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Anche sul punto, la valutazione concorde dei giudici del merito è conforme alla legge e all'esegesi di legittimità, e non patisce il preteso automatismo identificativo tra la qualità apicale di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del gruppo ed il ruolo svolto in occasione della riunione.

Che egli sia stato il promotore dell'iniziativa emerge chiaramente dal comportamento tenuto, dalla disponibilità della «runa celtica», che gli era stata da poco restituita, dalla palese rivendicazione dell'evento effettuata sul sito intemet, dalle immagini che lo ritraggono attorniato, quale indiscusso capo dell'organizzazione, proprio in occasione della riunione pubblica di cui si discute.

Come hanno riportato i giudici di appello, alla stregua dell'esegesi di legittimità, risponde, come promotore di una riunione in luogo pubblico o di un corteo per le pubbliche vie, del reato contravvenzionale di omesso previo avviso al Questore, non soltanto chi progetta, indice, promuove e organizza la manifestazione, ma anche chi collabora alla realizzazione pratica e al buon esito della stessa, partecipando alla fase preparatoria (Sez. 1, n. 7883 del 08/06/1995, Messina ed altri, Rv. 202118).

Già consolidati arresti di legittimità avevano chiarito che, affinché ricorra la figura del promotore, non è necessario che egli sia anche l'organizzatore e che abbia rispetto agli altri partecipanti una funzione di preminenza con poteri decisionali, risultando invece sufficiente a caratterizzare la figura del promotore che egli abbia preso l'iniziativa ed abbia concorso con parole di incitamento a favorire e rendere possibile la riunione (Sez. 1, n. 1271 del 17/4/1973, Bernardini, RV 126175).

3.2. A fronte di tali ampie e motivate considerazioni, il motivo di ricorso è assertivo e confutativo, sicché risulta inammissibile.

4. Con ulteriore motivo di ricorso si lamenta la mancata applicazione della disciplina dell'art. 131-bis cod. pen., di cui l'imputato avrebbe potuto beneficiare, ricorrendo tutti i presupposti di legge - modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, grado della colpevolezza - per considerare il caso di particolare tenuità, ritenendo essersi trattato soltanto di una sorta di «scampagnata in montagna».

4.1. Il motivo di ricorso è rivalutativo delle argomentazioni in senso contrario espresse dai giudici di merito, legittimamente dirette al diniego della causa di esenzione alla stregua della valutazione di non tenuità del fatto secondo un giudizio complessivo, rispondente al principio fissato dal Supremo consesso di questa Corte (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591) per cui «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta. di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo».

Ciò premesso, è il caso di evidenziare che, nel caso in esame, non è stato possibile ravvisare la speciale tenuità del fatto, ove si consideri che la riunione aveva per oggetto il rendere onore, anche con frasi e simboli che, al di là del folklore celtico, sono finalizzati a glorificare le azioni di militari nazisti e fascisti e di miliziani fascisti che, dopo avere occupato militarmente il Paese, hanno compiuto atti di rastrellamento e di violenza in danno della popolazione civile inerme, la quale veniva difesa soltanto dai Gruppi partigiani che agivano sotto l'egida del CNL-AI.

4.2. La censura sulla sospensione condizionale è inammissibile perché non si confronta con la motivazione della senza impugnata che ha evidenziato le condanne irrevocabili, i carichi pendenti e l'insensibilità dimostrata dall'imputato a rispettare gli ordini dell'autorità (egli è stato recentemente condannato per analoga condotta posta in essere in data 19 settembre 2015; Sez. 1, n. 35493 del 17 novembre 2020 ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza in data 5 marzo 2020), elementi giudicati incompatibili con una prognosi positiva.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE d'APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; fissato il ricorso per la trattazione scritta; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, il quale insiste nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza pronunciata in data 11 giugno 2018 dal Tribunale di Varese con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato responsabile di avere promosso una riunione in luogo pubblico senza averne dato preventivo avviso al Questore (art. 18 R.D. n. 773 del 1931), fatto commesso in Duno in data 4 dicembre 2016, venendo condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 250,00 di ammenda. Secondo la concorde valutazione di entrambi i giudici di merito l'imputato, capo e promotore del gruppo neo fascista «DO.RA.», cui si riferisce il sito internet www.comunitàmilitantedeidodiciraagi.orq, presieduto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha promosso e organizzato nella notte del 4 dicembre 2016 una riunione di commemorazione della morte, occorsa nella battaglia del [OSCURATO:PERSONA] che vide vittoriose le truppe partigiane facenti parte del Comitato di [OSCURATO:PERSONA] - Alta Italia (C.L.N.-A.I.) schierate a difesa dei paesi e della popolazione civile, di alcuni soldati tedeschi facenti parte delle truppe di occupazione, soldati della Repubblica Sociale Italiana e membri della milizia fascista che portavano ad esecuzione gli ordini impartiti dal comando tedesco di rastrellamento della popolazione, assedio delle fortificazioni partigiane e definitiva eliminazione della minaccia avversaria. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge in ordine alla natura della riunione, che era estemporanea e non presentava alcun margine di rischio per la sicurezza o l'ordine pubblico; nonché per insufficienza o congetturalità della prova della qualità di leader di LIMIDO, dalla quale si è automaticamente ricavato che egli fosse stato anche il promotore dell'iniziativa, così postulandosi una sorta di responsabilità oggettiva per il contestato reato, contraria al principio di personalità della responsabilità penale. Infine, si deduce violazione di legge quanto alla valutazione di non tenuità del fatto, con diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili e scontano il loro carattere meramente confutativo rispetto alle argomentazioni dell'impugnata sentenza, contraddicendo la riferita consapevolezza che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di verificare se l'analisi degli elementi a disposizione sia stata completa e corretta nell'interpretazione, abbia dato risposta esauriente alle deduzioni delle parti e sia approdata ad una soluzione immune da vizi sotto il profilo giuridico e secondo le regole della logica. 1.1. è opportuno premettere, infatti, che sull'accordo delle parti, il Tribunale ha acquisito gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, unitamente alle dichiarazioni dalla stessa raccolte, consentendo di individuare e sequestrate una «runa celtica», uno striscione lungo mt. 15 con la scritta «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]», una lapide in legno con la dicitura «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - MAB»; vari volantini, appesi agli alberi, con impresso il logo di «DO.RA. - [OSCURATO:PERSONA]» a contenuto commemorativo dei caduti nelle file nazi-fasciste. Dalle indagini informatiche e telematiche è emerso che lo stesso giorno della riunione sul sito www.comunitàmilitantedeidodiciraggi.org il gruppo, presieduto da [OSCURATO:PERSONA], ha rivendicato il gesto, caricando e mostrando le fotografie che ritraggono l'imputato attorniato da altri militanti, oltre venti, posti a semicerchio ai lati della «runa celtica» recante la targa «[OSCURATO:PERSONA] 13 - 14 15 NOVEMBRE 1943 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]». L'attività di indagine ha anche dimostrato che la «runa celtica» in questione era stata da pochi giorni (15 novembre 2015) restituita proprio a [OSCURATO:PERSONA] e che, proprio la notte della riunione, le autovetture intestate a LIMIDO e ad altri militanti sono state ritratte dai sistemi di video sorveglianza installati nei comuni di Duno e Cuveglio per i quali si transita onde recarsi al sito di commemorazione. Il giudice di primo grado ha anche dato atto che LIMIDO ha rivendicato la paternità dell'atto, compiuto senza avere richiesto l'autorizzazione di polizia. 2. Il primo motivo è rivolto a contestare che la riunione abbia presentato le caratteristiche rilevanti a tenore dell'art. 18, comma 2, R.D. n. 773/1931, cioè che si sia trattato di una riunione pubblica, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui viene tenuta, o per il numero delle persone che vi intervengono, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. È stato altresì contestato che tale riunione sia stata indetta o sollecitata dall'imputato, pur se indicato come leader della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], che aveva dato corso all'evento e lo aveva successivamente rivendicato. 2.1. Il punto - già devoluto in termini identici con motivo di appello - è stato oggetto di scrupolosa disamina da parte della Corte territoriale, nel solco delle valutazioni espresse dal primo giudice, e così è stato ribadito che le caratteristiche oggettive della vicenda del 4 dicembre 2016 emerse dalle indagini, disegnassero una riunione ben strutturata di oltre venti persone, indossanti la stessa maglietta scura con la scritta DO.RA. e posizionate nel luogo prescelto, contorniato di striscioni e volantini. È evidente - rilevano i giudici - che non si trattava di una riunione estemporanea, ma previamente organizzata e finalizzata ad affermare la presenza del Gruppo proprio nell'occasione della morte dei soldati tedeschi, fascisti e dei miliziani fascisti caduti nello scontro con le forze partigiane che difendevano la popolazione. Tale riunione non era stata preceduta dall'avviso al Questore nei tre giorni precedenti, come richiede il primo comma dell'art. 18 cit. decreto, facendone carico ai promotori della pubblica riunione. 2.2. Il primo motivo di ricorso che, come detto, si limita a reiterare le argomentazioni di fatto già specificamente esaminate dai giudici di merito, è dunque inammissibile. 3. Il successivo snodo critico affrontato dal ricorrente attiene alla negazione che in tale manifestazione LIMIDO abbia assunto il ruolo di promotore, ad onta della sua riconosciuta leadership del gruppo dei [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Anche sul punto, la valutazione concorde dei giudici del merito è conforme alla legge e all'esegesi di legittimità, e non patisce il preteso automatismo identificativo tra la qualità apicale di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del gruppo ed il ruolo svolto in occasione della riunione. Che egli sia stato il promotore dell'iniziativa emerge chiaramente dal comportamento tenuto, dalla disponibilità della «runa celtica», che gli era stata da poco restituita, dalla palese rivendicazione dell'evento effettuata sul sito intemet, dalle immagini che lo ritraggono attorniato, quale indiscusso capo dell'organizzazione, proprio in occasione della riunione pubblica di cui si discute. Come hanno riportato i giudici di appello, alla stregua dell'esegesi di legittimità, risponde, come promotore di una riunione in luogo pubblico o di un corteo per le pubbliche vie, del reato contravvenzionale di omesso previo avviso al Questore, non soltanto chi progetta, indice, promuove e organizza la manifestazione, ma anche chi collabora alla realizzazione pratica e al buon esito della stessa, partecipando alla fase preparatoria (Sez. 1, n. 7883 del 08/06/1995, Messina ed altri, Rv. 202118). Già consolidati arresti di legittimità avevano chiarito che, affinché ricorra la figura del promotore, non è necessario che egli sia anche l'organizzatore e che abbia rispetto agli altri partecipanti una funzione di preminenza con poteri decisionali, risultando invece sufficiente a caratterizzare la figura del promotore che egli abbia preso l'iniziativa ed abbia concorso con parole di incitamento a favorire e rendere possibile la riunione (Sez. 1, n. 1271 del 17/4/1973, Bernardini, RV 126175). 3.2. A fronte di tali ampie e motivate considerazioni, il motivo di ricorso è assertivo e confutativo, sicché risulta inammissibile. 4. Con ulteriore motivo di ricorso si lamenta la mancata applicazione della disciplina dell'art. 131-bis cod. pen., di cui l'imputato avrebbe potuto beneficiare, ricorrendo tutti i presupposti di legge - modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, grado della colpevolezza - per considerare il caso di particolare tenuità, ritenendo essersi trattato soltanto di una sorta di «scampagnata in montagna». 4.1. Il motivo di ricorso è rivalutativo delle argomentazioni in senso contrario espresse dai giudici di merito, legittimamente dirette al diniego della causa di esenzione alla stregua della valutazione di non tenuità del fatto secondo un giudizio complessivo, rispondente al principio fissato dal Supremo consesso di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591) per cui «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta. di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo». Ciò premesso, è il caso di evidenziare che, nel caso in esame, non è stato possibile ravvisare la speciale tenuità del fatto, ove si consideri che la riunione aveva per oggetto il rendere onore, anche con frasi e simboli che, al di là del folklore celtico, sono finalizzati a glorificare le azioni di militari nazisti e fascisti e di miliziani fascisti che, dopo avere occupato militarmente il Paese, hanno compiuto atti di rastrellamento e di violenza in danno della popolazione civile inerme, la quale veniva difesa soltanto dai Gruppi partigiani che agivano sotto l'egida del CNL-AI. 4.2. La censura sulla sospensione condizionale è inammissibile perché non si confronta con la motivazione della senza impugnata che ha evidenziato le condanne irrevocabili, i carichi pendenti e l'insensibilità dimostrata dall'imputato a rispettare gli ordini dell'autorità (egli è stato recentemente condannato per analoga condotta posta in essere in data 19 settembre 2015; Sez. 1, n. 35493 del 17 novembre 2020 ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza in data 5 marzo 2020), elementi giudicati incompatibili con una prognosi positiva. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
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