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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25775/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore militare [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte militare di appello, in riforma di quella emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale militare di Napoli, previa concessione dell'attenuante dell'ottima condotta e provato valore di cui all'art, 48, ultima parte, cod. pen. mil . pace, riduceva la pena a cinque mesi e diciotto giorni di reclusione militare, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Il luogotenente [OSCURATO:PERSONA] è imputato di truffa militare pluriaggravata continuata per avere riportato in numerose occasioni sul memoriale del servizio orari di servizio dilatati rispetto a quelli realmente effettuati; nelle varie occasioni - specificamente indicate - l'imputato si sarebbe presentato in servizio con notevole ritardo ovvero si sarebbe allontanato con notevole anticipo oppure non avrebbe svolto alcun servizio, arrivando e/o rientrando nella regione di residenza.

Il Tribunale militare aveva assolto l'imputato con riferimento all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenendo, al contrario, provati tutti gli altri episodi contestati.

Le prove erano costituite dalla testimonianza del collega Gulino e dall'analisi dei tabulati telefonici, che smentivano la presenza dell'imputato nella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] negli orari in cui lo stesso, sulla base delle sue annotazioni, risultava presente, dimostrando, al contrario, che egli si trovava presso la sua residenza di [OSCURATO:PERSONA]Anastasia.

Era stato ritenuto inattendibile il teste Morale, che aveva giustificato con varie incombenze le assenze dell'imputato dalla Scuola.

Il danno patrimoniale era stato quantificato in oltre euro

4.000. La Corte rilevava che il reato è procedibile d'ufficio e riteneva che i fatti denunciati da Gulino, nonostante gli attriti che questi aveva con l'imputato, erano stati provati.

Era provata l'assenza dell'imputato dalla Scuola, mentre la distinzione tra "attività in ufficio" e "attività d'ufficio" (che, secondo la difesa, poteva essere svolta anche in luogo diverso) costituiva un diversivo verbale: in concreto, l'imputato si allontanava per incombenze non proporzionate o inverosimili, pur esistendo una Squadra apposita destinata al minuto mantenimento della struttura.

Il teste Morale aveva descritto una modalità di lavoro dei Carabinieri informale e sbrigativa, non realistica; per di più, le incombenze dell'imputato gli imponevano la presenza in struttura e non l'allontanamento.

La Corte richiamava la perizia svolta che aveva quantificato le somme illegittimamente ricevute e non attribuiva credibilità al teste Alberigo, che aveva sostenuto che l'imputato aveva un credito nei confronti dell'Amministrazione, sulla considerazione che i suoi calcoli si basavano proprio sui memoriali la cui corrispondenza alla realtà è in contestazione.

Secondo la Corte, nessun reato contestato era prescritto.2.

Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in un primo motivo, violazione di legge con riferimento all'improcedibilità del reato per difetto di querela.

A seguito della modifica introdotta dalla legge 103 del 2017, il delitto di truffa è procedibile d'ufficio solo in presenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 cod. pen. che, nel caso in esame, non era stata contestata.

L'esposto a firma del maresciallo Gullino non aveva la natura di querela e, comunque, era tardiva.

In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione per l'omessa considerazione dei fattori alternativi o cause sopravvenute di natura eccezionale interruttive del nesso eziologico.

La Corte non aveva considerato la metodologia utilizzata all'interno della [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo delle indennità di lavoro straordinario: trattandosi di soggetto residente fuori sede, il lunedì successivo era segnato come orario di lavoro il lasso tra le 14 e le 20; se, tuttavia, Fichera giungeva in anticipo, segnava come ore di straordinario le ore passate nella struttura prima delle

14. Si trattava di prassi già vigente prima dell'arrivo di Fichera, rispetto alla quale i superiori non avevano mai osservato alcunché, nonostante lo svolgimento dello straordinario venisse anticipato rispetto all'orario di lavoro.

D'altro canto, l'imputato non aveva avuto alcun vantaggio patrimoniale.

In un terzo motivo, il ricorrente deduce vizio della motivazione per l'omessa considerazione di fattori alternativi, per l'erronea applicazione di presunzioni legali e per l'inversione dell'onere probatorio.

La Procura militare non aveva in alcun modo dimostrato che, nelle date indicate, Fichera non stesse svolgendo alcuna attività lavorativa, né la mera presenza dell'imputato in Sicilia permetteva di affermare che egli non stesse svolgendo attività lavorativa.

L'istruttoria dibattimentale, al contrario, aveva dimostrato che Fichera era comandato dai superiori a recarsi in Sicilia per il disbrigo di pratiche d'ufficio.

I superiori gerarchici avevano confermato di essere perfettamente a conoscenza di cosa stesse facendo Fichera nei giorni in cui risultava assente.

In un quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione.

La Corte non aveva compreso che Fichera, in considerazione del ruolo che ricopriva all'interno della Scuola, non era obbligato a restare in ufficio ma, spesso, era comandato a recarsi fuori sede per risolvere i problemi che si presentavano.

Infatti, Fichera annotava talvolta "disbrigo di pratiche d'ufficio", mentre, in altre occasioni, "disbrigo pratiche in ufficio", quando le incombenze richiedevano la presenza nella struttura: la prima annotazione indicava chiaramente che l'imputato era fuori della struttura.

Le testimonianze dei superiori avevano confermato che la presenza in Sicilia era dovuta a queste pratiche.

In un quinto motivo il ricorrente deduce analogo vizio: secondo la ricostruzione della Corte militare di appello, Fichera avrebbe dovuto rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dai superiori, commettendo il reato di violata consegna.

Il ricorrente conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale militare, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente richiama la nuova disciplina della procedibilità del delitto di truffa di cui all'art. 640 cod. pen., senza tenere conto che l'imputato risponde di truffa militare pluriaggravata, reato previsto dall'art. 234 cod. pen. mil . pace, procedibile d'ufficio.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente svolge esclusivamente considerazioni in fatto: sostiene che le ipotesi contestate di servizio svolto solo parzialmente fossero conseguenza della possibilità per Fichera di giungere alla Scuola il lunedì mattina alle ore 14'00 e di svolgere l'orario di lavoro 14 - 20: ma la lettura del capo di imputazione smentisce questa ricostruzione, anche soltanto perché molti dei giorni elencati non corrispondono a lunedì e perché, in numerose occasioni, viene contestato l'allontanamento dalla sede di servizio diverse ore prima del termine del turno.

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente ammette che Fichera era assente dal luogo di lavoro nei giorni indicati nel capo di imputazione, ma sostiene che la Procura militare non avrebbe dimostrato che, in quei giorni, egli non aveva svolto alcuna attività lavorativa.

Con tale prospettazione il ricorrente ignora la motivazione della sentenza impugnata, che ha motivatamente ritenuto che per nessuno degli episodi contestati era stato dimostrata l'esistenza di una specifica disposizione in base alla quale l'imputato era stato comandato di recarsi in Sicilia per adempimenti legati alla [OSCURATO:PERSONA], valutando come inattendibile il teste Morale e inverosimile la sua versione delle modalità di lavoro da parte dell'imputato.In definitiva, l'imputato non è mai stato in grado di riferire con precisione quali attività lavorativa avesse svolto nei giorni in cui - senza che fosse emesso uno specifico comando nei suoi confronti - egli non era presente sul luogo di lavoro.

4. Il quarto motivo è analogamente inammissibile.

La Corte militare ha valutato la distinzione tra il "disbrigo pratiche in ufficio" e il "disbrigo pratiche d'ufficio", ma ha ritenuto che la distinzione sia meramente verbale: ciò in quanto - contrariamente a quanto sostenuto genericamente dall'imputato e da Morale - l'allontanamento o l'assenza dalla Scuola non erano affatto giustificati dalle incombenze indicate, anche tenendo conto del numero delle assenze e della loro durata.

5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente ripropone la tesi secondo cui, se non si fosse allontanato dalla struttura o non fosse stato dalla stessa assente in violazione degli ordini dei superiori, avrebbe commesso il reato di violata consegna.

Si tratta di argomentazione presa in considerazione dalla Corte Militare che la liquida sottolineando la mancata individuazione di una disposizione che autorizzasse l'assenza di Fichera o addirittura gli imponesse di recarsi in Sicilia.

Il ricorrente tralascia questa considerazione, continuando a richiamare la testimonianza di Morale che, come già anticipato, la Corte Militare non ha ritenuto attendibile.

6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore militare [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte militare di appello, in riforma di quella emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale militare di Napoli, previa concessione dell'attenuante dell'ottima condotta e provato valore di cui all'art, 48, ultima parte, cod. pen. mil . pace, riduceva la pena a cinque mesi e diciotto giorni di reclusione militare, confermando nel resto la sentenza impugnata. Il luogotenente [OSCURATO:PERSONA] è imputato di truffa militare pluriaggravata continuata per avere riportato in numerose occasioni sul memoriale del servizio orari di servizio dilatati rispetto a quelli realmente effettuati; nelle varie occasioni - specificamente indicate - l'imputato si sarebbe presentato in servizio con notevole ritardo ovvero si sarebbe allontanato con notevole anticipo oppure non avrebbe svolto alcun servizio, arrivando e/o rientrando nella regione di residenza. Il Tribunale militare aveva assolto l'imputato con riferimento all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenendo, al contrario, provati tutti gli altri episodi contestati. Le prove erano costituite dalla testimonianza del collega Gulino e dall'analisi dei tabulati telefonici, che smentivano la presenza dell'imputato nella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] negli orari in cui lo stesso, sulla base delle sue annotazioni, risultava presente, dimostrando, al contrario, che egli si trovava presso la sua residenza di [OSCURATO:PERSONA]Anastasia. Era stato ritenuto inattendibile il teste Morale, che aveva giustificato con varie incombenze le assenze dell'imputato dalla Scuola. Il danno patrimoniale era stato quantificato in oltre euro 4.000. La Corte rilevava che il reato è procedibile d'ufficio e riteneva che i fatti denunciati da Gulino, nonostante gli attriti che questi aveva con l'imputato, erano stati provati. Era provata l'assenza dell'imputato dalla Scuola, mentre la distinzione tra "attività in ufficio" e "attività d'ufficio" (che, secondo la difesa, poteva essere svolta anche in luogo diverso) costituiva un diversivo verbale: in concreto, l'imputato si allontanava per incombenze non proporzionate o inverosimili, pur esistendo una Squadra apposita destinata al minuto mantenimento della struttura. Il teste Morale aveva descritto una modalità di lavoro dei Carabinieri informale e sbrigativa, non realistica; per di più, le incombenze dell'imputato gli imponevano la presenza in struttura e non l'allontanamento. La Corte richiamava la perizia svolta che aveva quantificato le somme illegittimamente ricevute e non attribuiva credibilità al teste Alberigo, che aveva sostenuto che l'imputato aveva un credito nei confronti dell'Amministrazione, sulla considerazione che i suoi calcoli si basavano proprio sui memoriali la cui corrispondenza alla realtà è in contestazione. Secondo la Corte, nessun reato contestato era prescritto.2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in un primo motivo, violazione di legge con riferimento all'improcedibilità del reato per difetto di querela. A seguito della modifica introdotta dalla legge 103 del 2017, il delitto di truffa è procedibile d'ufficio solo in presenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 cod. pen. che, nel caso in esame, non era stata contestata. L'esposto a firma del maresciallo Gullino non aveva la natura di querela e, comunque, era tardiva. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione per l'omessa considerazione dei fattori alternativi o cause sopravvenute di natura eccezionale interruttive del nesso eziologico. La Corte non aveva considerato la metodologia utilizzata all'interno della [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo delle indennità di lavoro straordinario: trattandosi di soggetto residente fuori sede, il lunedì successivo era segnato come orario di lavoro il lasso tra le 14 e le 20; se, tuttavia, Fichera giungeva in anticipo, segnava come ore di straordinario le ore passate nella struttura prima delle 14. Si trattava di prassi già vigente prima dell'arrivo di Fichera, rispetto alla quale i superiori non avevano mai osservato alcunché, nonostante lo svolgimento dello straordinario venisse anticipato rispetto all'orario di lavoro. D'altro canto, l'imputato non aveva avuto alcun vantaggio patrimoniale. In un terzo motivo, il ricorrente deduce vizio della motivazione per l'omessa considerazione di fattori alternativi, per l'erronea applicazione di presunzioni legali e per l'inversione dell'onere probatorio. La Procura militare non aveva in alcun modo dimostrato che, nelle date indicate, Fichera non stesse svolgendo alcuna attività lavorativa, né la mera presenza dell'imputato in Sicilia permetteva di affermare che egli non stesse svolgendo attività lavorativa. L'istruttoria dibattimentale, al contrario, aveva dimostrato che Fichera era comandato dai superiori a recarsi in Sicilia per il disbrigo di pratiche d'ufficio. I superiori gerarchici avevano confermato di essere perfettamente a conoscenza di cosa stesse facendo Fichera nei giorni in cui risultava assente. In un quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione. La Corte non aveva compreso che Fichera, in considerazione del ruolo che ricopriva all'interno della Scuola, non era obbligato a restare in ufficio ma, spesso, era comandato a recarsi fuori sede per risolvere i problemi che si presentavano. Infatti, Fichera annotava talvolta "disbrigo di pratiche d'ufficio", mentre, in altre occasioni, "disbrigo pratiche in ufficio", quando le incombenze richiedevano la presenza nella struttura: la prima annotazione indicava chiaramente che l'imputato era fuori della struttura. Le testimonianze dei superiori avevano confermato che la presenza in Sicilia era dovuta a queste pratiche. In un quinto motivo il ricorrente deduce analogo vizio: secondo la ricostruzione della Corte militare di appello, Fichera avrebbe dovuto rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dai superiori, commettendo il reato di violata consegna. Il ricorrente conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale militare, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente richiama la nuova disciplina della procedibilità del delitto di truffa di cui all'art. 640 cod. pen., senza tenere conto che l'imputato risponde di truffa militare pluriaggravata, reato previsto dall'art. 234 cod. pen. mil . pace, procedibile d'ufficio. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente svolge esclusivamente considerazioni in fatto: sostiene che le ipotesi contestate di servizio svolto solo parzialmente fossero conseguenza della possibilità per Fichera di giungere alla Scuola il lunedì mattina alle ore 14'00 e di svolgere l'orario di lavoro 14 - 20: ma la lettura del capo di imputazione smentisce questa ricostruzione, anche soltanto perché molti dei giorni elencati non corrispondono a lunedì e perché, in numerose occasioni, viene contestato l'allontanamento dalla sede di servizio diverse ore prima del termine del turno. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente ammette che Fichera era assente dal luogo di lavoro nei giorni indicati nel capo di imputazione, ma sostiene che la Procura militare non avrebbe dimostrato che, in quei giorni, egli non aveva svolto alcuna attività lavorativa. Con tale prospettazione il ricorrente ignora la motivazione della sentenza impugnata, che ha motivatamente ritenuto che per nessuno degli episodi contestati era stato dimostrata l'esistenza di una specifica disposizione in base alla quale l'imputato era stato comandato di recarsi in Sicilia per adempimenti legati alla [OSCURATO:PERSONA], valutando come inattendibile il teste Morale e inverosimile la sua versione delle modalità di lavoro da parte dell'imputato.In definitiva, l'imputato non è mai stato in grado di riferire con precisione quali attività lavorativa avesse svolto nei giorni in cui - senza che fosse emesso uno specifico comando nei suoi confronti - egli non era presente sul luogo di lavoro. 4. Il quarto motivo è analogamente inammissibile. La Corte militare ha valutato la distinzione tra il "disbrigo pratiche in ufficio" e il "disbrigo pratiche d'ufficio", ma ha ritenuto che la distinzione sia meramente verbale: ciò in quanto - contrariamente a quanto sostenuto genericamente dall'imputato e da Morale - l'allontanamento o l'assenza dalla Scuola non erano affatto giustificati dalle incombenze indicate, anche tenendo conto del numero delle assenze e della loro durata. 5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente ripropone la tesi secondo cui, se non si fosse allontanato dalla struttura o non fosse stato dalla stessa assente in violazione degli ordini dei superiori, avrebbe commesso il reato di violata consegna. Si tratta di argomentazione presa in considerazione dalla Corte Militare che la liquida sottolineando la mancata individuazione di una disposizione che autorizzasse l'assenza di Fichera o addirittura gli imponesse di recarsi in Sicilia. Il ricorrente tralascia questa considerazione, continuando a richiamare la testimonianza di Morale che, come già anticipato, la Corte Militare non ha ritenuto attendibile. 6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
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