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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21876/2026

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difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] DeMauro, giusta procura in atti-ricorrente-Condominio di via Nuovolace nn. 38/46 in [OSCURATO:PERSONA], in personadell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cannata, giusta procura in atti-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania depositata il23/6/2021;udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 20maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], quale proprietario di unità immobiliarinell’edificio condominiale di via Nuovolace nn. 38/46 in [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 24779/2021Numero sezionale 1367/2026Numero di raccolta generale 21876/2026Data pubblicazione 26/06/2026ha promosso il giudizio volto all’accertamento dei danni ai locali di suaproprietà, con condanna del condominio all’esecuzione di opere sullostabile ed al risarcimento dei danni subiti sulla sua proprietà.Il Tribunale di Catania - Sezione Distaccata di Mascalucia - haaccertato i danni, disposto l’esecuzione di opere edili (che erano state giàoggetto di previa ordinanza cautelare ante causam) ed ha stabilito a caricodel condominio il risarcimento dei danni in favore dell’attore in €35.417,50, oltre iva e accessori.L’attore ha proposto appello per ottenere che fosse ordinatal’esecuzione di opere per l’eliminazione degli ulteriori danni a suo direaccertati con c.t.u. e per una maggiore quantificazione economica deidanni alla sua proprietà.

La Corte d’appello di Catania ha rigettatol’appello, ritenendo non esservi stata prova degli ulteriori danni nemmenosotto il profilo della mancata utilizzazione degli immobili.Avverso questa sentenza il [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui alsecondo comma dell’art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

È opportuna la trattazione congiunta del primo, quarto e quintomotivo di ricorso, in quanto tutti volti a far valere il vizio ex art. 360, co.1,n.5, c.p.c.Con il primo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di fattodecisivo per non avere la corte di merito apprezzato quanto emergevadalla relazione del c.t.u. in ordine agli ulteriori danni subiti, rispetto aquelli accertati in fase cautelare e riconosciuti con la decisione del giudiziodi primo grado.Numero registro generale 24779/2021Numero sezionale 1367/2026Numero di raccolta generale 21876/2026Data pubblicazione 26/06/2026Con il quarto e quinto motivo il ricorrente si duole, rispettivamente,che la Corte d’appello non abbia valutato il documento prodotto al fine didimostrare il danno da mancata fruizione dei beni danneggiati, e che nonabbia ammesso la prova per testi, rinnovato la c.t.u. e disposto l’esibizionedella contabilità del condominio quanto ai lavori effettuati, in quanto tuttimezzi di prova diretti a dimostrare l’esistenza e l’individuazione degliulteriori danni negli immobili del ricorrente.I motivi sono da respingere.Le censure, che ripercorrono sostanzialmente i motivi dell’appello alladecisione resa in primo grado, non considerano che, ai sensi dell’art. 348ter, commi 4 e 5, c.p.c. (applicabile ratione temporis), in presenza didecisione di appello che conferma quella di primo grado, il ricorso percassazione può essere proposto solo per i vizi ex art. 360, comma 1, nn.1,2, 3, 4, c.p.c. allorché le ragioni in fatto che fondano la decisione siano lemedesime (cd. doppia conforme), come nel caso di specie.Peraltro, quanto alla doglianza circa il mancato apprezzamento deidocumenti, può anche osservarsi che l’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c.concerne l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia che siastato oggetto di discussione delle parti, quindi riguarda il fatto, in sensostorico o normativo, non l’elemento istruttorio in quanto tale ove il fattostorico rappresentato - nella specie, il mancato sfruttamento economicodel bene - sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché esso non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorieastrattamente rilevanti (cfr. Cass., Sez.

U., n. 8053/2014).2.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedi legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2051, 2053, 2055 c.c.e 112 c.p.c.: la corte di merito non ha riconosciuto gli ulteriori danni,sebbene essi siano stati comunque accertati in sede di c.t.u; essa avrebbeerroneamente escluso il risarcimento di quei danni perché riferibili alcontributo causale anche di terzi, oltre che del condominio, senzaNumero registro generale 24779/2021Numero sezionale 1367/2026Numero di raccolta generale 21876/2026Data pubblicazione 26/06/2026considerare l’orientamento interpretativo per cui il condominio di unedificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato adadottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechinopregiudizio ad alcuno, e risponde in base all'art. 2051 c.c. dei danni daqueste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini,ancorché tali danni siano causalmente imputabili al concorso del fatto diun terzo.Il motivo è da rigettare.Nel sostenere che la corte di merito non abbia fatto correttaapplicazione delle norme che governano la responsabilità da cose incustodia, la censura si compendia nel chiedere a questa Corte diriconsiderare la c.t.u. svolta nel giudizio di merito e di farne nuovo esamee valutazione critica, valorizzandone le parti che, a dire del ricorrente, nonsono state adeguatamente apprezzate dal giudice d’appello.Così formulata, la doglianza si traduce nel chiedere, per il tramite delvizio di violazione/falsa applicazione di legge, il diretto riesame delmateriale istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti, preclusi a questaCorte (cfr. Cass. n. 10927/2024, Cass. n. 32505/2023, Cass n.9097/2017).Il ricorrente, infatti, allega l'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa, laddove ciò non rientranell'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n.3340/2019 e Cass. n. 7871/2025).D’altra parte, dall’esame della sentenza impugnata emerge che la ratiodecidendi non è stata l’avere escluso che potesse esservi responsabilitàdel condominio quale coobbligato solidale anche in presenza del contributocausale di terzi (tema sul quale possono richiamarsi, Cass. n.11585/2026, Cass. n. 9571/2026, Cass. n. 7044/2020), bensìl’affermazione della non emersione della riconducibilità al condominioNumero registro generale 24779/2021Numero sezionale 1367/2026Numero di raccolta generale 21876/2026Data pubblicazione 26/06/2026dell’ulteriore degrado dei locali del ricorrente, pur emerso in occasionedella consulenza tecnica d’ufficio svolta nuovamente nel giudizio di merito,dopo quella svolta in fase cautelare.Quanto poi alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., il sol fatto che laCorte d’appello abbia ritenuto provati danni in misura inferiore a quellarichiesta dal ricorrente non dà luogo evidentemente ad alcuna violazionedel principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato.3.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione exart. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2043, 2051, 2053, 2055 c.c.perché il giudice di merito, rigettando l’appello sul tema della domanda dirisarcimento del danno da mancata fruizione degli immobili, non avrebbeconsiderato che, accertati i danni materiali della struttura, doveva ritenersiprovato per presunzioni il danno derivante dalla sostanziale inutilizzabilitàdei beni e dal mancato sfruttamento economico tramite locazione.Il motivo è infondato.La compressione o la limitazione del diritto di proprietà, che sianocausate dall'altrui fatto dannoso sono suscettibili di valutazione economicanon soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria(cosiddetto danno emergente) o di perdite dei frutti della cosa (lucrocessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimentosiano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio (Cass.n. 33439/2019).In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre restaa carico del proprietario il relativo onere probatorio, che può essereassolto altresì mediante presunzioni semplici, il giudice può fare ricorsoanche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, ove si tratti di casa diabitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cuigodimento il proprietario è stato privato (cfr., in motivazione, Cass. n.33439/2019).Numero registro generale 24779/2021Numero sezionale 1367/2026Numero di raccolta generale 21876/2026Data pubblicazione 26/06/2026Ciò premesso, rimane il fatto che l’attore ha l’onere di allegazione delfatto produttivo del danno-evento alla cosa di proprietà, che possa essereposto a base del ragionamento deduttivo da accertare in giudizio (cfr.,sempre in motivazione, Cass. n. 33439/2019).In particolare, l’allegazione deve essere precisa e specifica circa leconcrete possibilità di sfruttamento economico che si sono perse per causadei danni alla proprietà, giacché il danno da lucro cessante per il preclusosfruttamento economico dell’immobile danneggiato può anche essereliquidato in via equitativa, purché però esso sia provato, anche perpresunzioni, e a condizione che siano state tempestivamente allegatel'effettiva destinazione economica del bene e la concreta possibilità diesercizio del diritto di godimento perduta (cfr. Cass. n. 26450/2025).Nella specie, la censura come sopra esposta nulla osserva su questiprofili, pur a fronte della motivazione della sentenza (v. pag. 4) cheafferma proprio il difetto di allegazione e di prova sotto questo aspetto.4.

Il ricorrente inoltre censura la mancata rideterminazione deicompensi di primo grado, che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, L.247/2012, andavano quantificati sulla base dei vigenti parametri forensi,relativi allo scaglione di pertinenza delle domande proposte.

Deve tuttaviaosservarsi che nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme didenaro o il risarcimento dei danni, per la determinazione del valore dellacontroversia a carico della parte soccombente, il criterio del disputatum,riferito al momento iniziale della lite, deve essere contemperato con quellodel decisum, inteso quale eventuale minore importo giudizialmenteaccertato a favore della parte vincitrice, il quale fissa la dimensione realedella lite secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità, evitandoche domande esagerate conferiscano alla causa un valore diverso daquello reale (cfr. Cass. n. 15518/2026).

Pertanto, anche questa censura èinfondata.Numero registro generale 24779/2021Numero sezionale 1367/2026Numero di raccolta generale 21876/2026Data pubblicazione 26/06/20265. - Alla luce del rigetto dei detti motivi di ricorso, la richiesta direvisione della regolazione delle spese in vista della cassazione dellasentenza, che nemmeno costituisce autonomo motivo di impugnazione, vadisattesa.6.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto, con condanna delricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in dispositivo.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento acarico del ricorrente dell'ulteriore importo pari al contributo unificatodovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell'art. 13 cit.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] alpagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.500,00 percompensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se e come per legge.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto delsussistere dei presupposti per il versamento a carico del ricorrentedell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso anorma del co. 1-bis dell'art. 13 cit.Così deciso nella camera di consiglio del 20/5/2026Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] DeMauro, giusta procura in atti-ricorrente-Condominio di via Nuovolace nn. 38/46 in [OSCURATO:PERSONA], in personadell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cannata, giusta procura in atti-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania depositata il23/6/2021;udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 20maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], quale proprietario di unità immobiliarinell’edificio condominiale di via Nuovolace nn. 38/46 in [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 24779/2021Numero sezionale 1367/2026Numero di raccolta generale 21876/2026Data pubblicazione 26/06/2026ha promosso il giudizio volto all’accertamento dei danni ai locali di suaproprietà, con condanna del condominio all’esecuzione di opere sullostabile ed al risarcimento dei danni subiti sulla sua proprietà.Il Tribunale di Catania - Sezione Distaccata di Mascalucia - haaccertato i danni, disposto l’esecuzione di opere edili (che erano state giàoggetto di previa ordinanza cautelare ante causam) ed ha stabilito a caricodel condominio il risarcimento dei danni in favore dell’attore in €35.417,50, oltre iva e accessori.L’attore ha proposto appello per ottenere che fosse ordinatal’esecuzione di opere per l’eliminazione degli ulteriori danni a suo direaccertati con c.t.u. e per una maggiore quantificazione economica deidanni alla sua proprietà. La Corte d’appello di Catania ha rigettatol’appello, ritenendo non esservi stata prova degli ulteriori danni nemmenosotto il profilo della mancata utilizzazione degli immobili.Avverso questa sentenza il [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui alsecondo comma dell’art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. È opportuna la trattazione congiunta del primo, quarto e quintomotivo di ricorso, in quanto tutti volti a far valere il vizio ex art. 360, co.1,n.5, c.p.c.Con il primo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di fattodecisivo per non avere la corte di merito apprezzato quanto emergevadalla relazione del c.t.u. in ordine agli ulteriori danni subiti, rispetto aquelli accertati in fase cautelare e riconosciuti con la decisione del giudiziodi primo grado.Numero registro generale 24779/2021Numero sezionale 1367/2026Numero di raccolta generale 21876/2026Data pubblicazione 26/06/2026Con il quarto e quinto motivo il ricorrente si duole, rispettivamente,che la Corte d’appello non abbia valutato il documento prodotto al fine didimostrare il danno da mancata fruizione dei beni danneggiati, e che nonabbia ammesso la prova per testi, rinnovato la c.t.u. e disposto l’esibizionedella contabilità del condominio quanto ai lavori effettuati, in quanto tuttimezzi di prova diretti a dimostrare l’esistenza e l’individuazione degliulteriori danni negli immobili del ricorrente.I motivi sono da respingere.Le censure, che ripercorrono sostanzialmente i motivi dell’appello alladecisione resa in primo grado, non considerano che, ai sensi dell’art. 348ter, commi 4 e 5, c.p.c. (applicabile ratione temporis), in presenza didecisione di appello che conferma quella di primo grado, il ricorso percassazione può essere proposto solo per i vizi ex art. 360, comma 1, nn.1,2, 3, 4, c.p.c. allorché le ragioni in fatto che fondano la decisione siano lemedesime (cd. doppia conforme), come nel caso di specie.Peraltro, quanto alla doglianza circa il mancato apprezzamento deidocumenti, può anche osservarsi che l’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c.concerne l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia che siastato oggetto di discussione delle parti, quindi riguarda il fatto, in sensostorico o normativo, non l’elemento istruttorio in quanto tale ove il fattostorico rappresentato - nella specie, il mancato sfruttamento economicodel bene - sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché esso non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorieastrattamente rilevanti (cfr. Cass., Sez. U., n. 8053/2014).2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedi legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2051, 2053, 2055 c.c.e 112 c.p.c.: la corte di merito non ha riconosciuto gli ulteriori danni,sebbene essi siano stati comunque accertati in sede di c.t.u; essa avrebbeerroneamente escluso il risarcimento di quei danni perché riferibili alcontributo causale anche di terzi, oltre che del condominio, senzaNumero registro generale 24779/2021Numero sezionale 1367/2026Numero di raccolta generale 21876/2026Data pubblicazione 26/06/2026considerare l’orientamento interpretativo per cui il condominio di unedificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato adadottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechinopregiudizio ad alcuno, e risponde in base all'art. 2051 c.c. dei danni daqueste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini,ancorché tali danni siano causalmente imputabili al concorso del fatto diun terzo.Il motivo è da rigettare.Nel sostenere che la corte di merito non abbia fatto correttaapplicazione delle norme che governano la responsabilità da cose incustodia, la censura si compendia nel chiedere a questa Corte diriconsiderare la c.t.u. svolta nel giudizio di merito e di farne nuovo esamee valutazione critica, valorizzandone le parti che, a dire del ricorrente, nonsono state adeguatamente apprezzate dal giudice d’appello.Così formulata, la doglianza si traduce nel chiedere, per il tramite delvizio di violazione/falsa applicazione di legge, il diretto riesame delmateriale istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti, preclusi a questaCorte (cfr. Cass. n. 10927/2024, Cass. n. 32505/2023, Cass n.9097/2017).Il ricorrente, infatti, allega l'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa, laddove ciò non rientranell'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n.3340/2019 e Cass. n. 7871/2025).D’altra parte, dall’esame della sentenza impugnata emerge che la ratiodecidendi non è stata l’avere escluso che potesse esservi responsabilitàdel condominio quale coobbligato solidale anche in presenza del contributocausale di terzi (tema sul quale possono richiamarsi, Cass. n.11585/2026, Cass. n. 9571/2026, Cass. n. 7044/2020), bensìl’affermazione della non emersione della riconducibilità al condominioNumero registro generale 24779/2021Numero sezionale 1367/2026Numero di raccolta generale 21876/2026Data pubblicazione 26/06/2026dell’ulteriore degrado dei locali del ricorrente, pur emerso in occasionedella consulenza tecnica d’ufficio svolta nuovamente nel giudizio di merito,dopo quella svolta in fase cautelare.Quanto poi alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., il sol fatto che laCorte d’appello abbia ritenuto provati danni in misura inferiore a quellarichiesta dal ricorrente non dà luogo evidentemente ad alcuna violazionedel principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione exart. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2043, 2051, 2053, 2055 c.c.perché il giudice di merito, rigettando l’appello sul tema della domanda dirisarcimento del danno da mancata fruizione degli immobili, non avrebbeconsiderato che, accertati i danni materiali della struttura, doveva ritenersiprovato per presunzioni il danno derivante dalla sostanziale inutilizzabilitàdei beni e dal mancato sfruttamento economico tramite locazione.Il motivo è infondato.La compressione o la limitazione del diritto di proprietà, che sianocausate dall'altrui fatto dannoso sono suscettibili di valutazione economicanon soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria(cosiddetto danno emergente) o di perdite dei frutti della cosa (lucrocessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimentosiano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio (Cass.n. 33439/2019).In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre restaa carico del proprietario il relativo onere probatorio, che può essereassolto altresì mediante presunzioni semplici, il giudice può fare ricorsoanche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, ove si tratti di casa diabitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cuigodimento il proprietario è stato privato (cfr., in motivazione, Cass. n.33439/2019).Numero registro generale 24779/2021Numero sezionale 1367/2026Numero di raccolta generale 21876/2026Data pubblicazione 26/06/2026Ciò premesso, rimane il fatto che l’attore ha l’onere di allegazione delfatto produttivo del danno-evento alla cosa di proprietà, che possa essereposto a base del ragionamento deduttivo da accertare in giudizio (cfr.,sempre in motivazione, Cass. n. 33439/2019).In particolare, l’allegazione deve essere precisa e specifica circa leconcrete possibilità di sfruttamento economico che si sono perse per causadei danni alla proprietà, giacché il danno da lucro cessante per il preclusosfruttamento economico dell’immobile danneggiato può anche essereliquidato in via equitativa, purché però esso sia provato, anche perpresunzioni, e a condizione che siano state tempestivamente allegatel'effettiva destinazione economica del bene e la concreta possibilità diesercizio del diritto di godimento perduta (cfr. Cass. n. 26450/2025).Nella specie, la censura come sopra esposta nulla osserva su questiprofili, pur a fronte della motivazione della sentenza (v. pag. 4) cheafferma proprio il difetto di allegazione e di prova sotto questo aspetto.4. Il ricorrente inoltre censura la mancata rideterminazione deicompensi di primo grado, che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, L.247/2012, andavano quantificati sulla base dei vigenti parametri forensi,relativi allo scaglione di pertinenza delle domande proposte. Deve tuttaviaosservarsi che nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme didenaro o il risarcimento dei danni, per la determinazione del valore dellacontroversia a carico della parte soccombente, il criterio del disputatum,riferito al momento iniziale della lite, deve essere contemperato con quellodel decisum, inteso quale eventuale minore importo giudizialmenteaccertato a favore della parte vincitrice, il quale fissa la dimensione realedella lite secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità, evitandoche domande esagerate conferiscano alla causa un valore diverso daquello reale (cfr. Cass. n. 15518/2026). Pertanto, anche questa censura èinfondata.Numero registro generale 24779/2021Numero sezionale 1367/2026Numero di raccolta generale 21876/2026Data pubblicazione 26/06/20265. - Alla luce del rigetto dei detti motivi di ricorso, la richiesta direvisione della regolazione delle spese in vista della cassazione dellasentenza, che nemmeno costituisce autonomo motivo di impugnazione, vadisattesa.6. In definitiva, il ricorso deve essere respinto, con condanna delricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in dispositivo.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento acarico del ricorrente dell'ulteriore importo pari al contributo unificatodovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell'art. 13 cit. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] alpagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.500,00 percompensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se e come per legge.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto delsussistere dei presupposti per il versamento a carico del ricorrentedell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso anorma del co. 1-bis dell'art. 13 cit.Così deciso nella camera di consiglio del 20/5/2026Il PresidenteAntonio Scarpa