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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24018/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 018BQLZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Simone PERELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente di esecuzione proposto ex art. 668 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 018BQLZ), ritenendo insussistente il denunciato errore di persona compiuto nei confronti del condannato dalla sentenza del Tribunale di Bari in data 29 ottobre 2003, parzialmente riformata con sentenza della Corte d'appello di Bari in data 3 aprile 2012, irrevocabile in data 15 aprile 2014 a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 22276 del 15/04/2014), tutte pronunciate a carico di un soggetto con un nome diverso ([OSCURATO:PERSONA]; alias: [OSCURATO:PERSONA]), nonché la consapevolezza del giudizio a suo carico avendo l'imputato nominato un difensore di fiducia.

2. Ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la violazione della legge processuale con riguardo alla individuazione del giudice competente, sussistendo la competenza del Tribunale di Bari inquanto la sentenza di primo grado è stata riformata unicamente con riguardo alla pena, e tenuto in considerazione che l'istanza aveva ad oggetto unicamente quel provvedimento esecutivo ricompreso nell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale di Bari in data 22 aprile 2014 n. 266/2014 e non i successivi provvedimenti emessi a carico del ricorrente, deve escludersi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce.

D'altra parte, è erronea l'affermazione del giudice dell'esecuzione secondo la quale il provvedimento del pubblico ministero non sarebbe impugnabile poiché archiviato a seguito della emissione di un nuovo provvedimento di cumulo; - la violazione della legge processuale, in relazione agli artt. 670 e 175 cod. proc. pen. nel testo vigente prima della modifica del 2014, e il vizio della motivazione con riguardo alla lesione del diritto di difesa dell'imputato che è stato condannato per errore di persona e perciò senza avere potuto partecipare al giudizio, non avendo il medesimo comunque mai rilasciato una nomina di difensore di fiducia e ricevuto alcun atto del procedimento, sicché doveva essere rimesso in termini per impugnare la sentenza. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso.

1.1. È necessario premettere che il condannato ha presentato in data 8 gennaio 2020 l'incidente di esecuzione, intitolato ai sensi dell'art. 668 cod. proc. pen., al Tribunale di Bari, ritenuto competente, poiché la questione veniva posta in relazione alla sentenza pronunciata dal suddetto Tribunale in data 29 ottobre 2003, parzialmente riformata con sentenza della Corte d'appello di Bari in data 3 aprile 2012, irrevocabile in data 15 aprile 2014, ed oggetto del provvedimento di esecuzione emesso dalla Procura generale di Bari in data 22 aprile 2014 n. 266/2014 ed eseguito nei suoi confronti in data 14 novembre 2015 (posizione giuridica in atti).

L'incidente di esecuzione proponeva, in subordine, la richiesta di «restituzione nei termini ex art. 670 in combinato disposto con l'art. 175 cod. proc. pen.», «non essendo mai intervenuta la notifica della sentenza emessa nei suoi confronti».

1.2. Il Tribunale di Bari declinava la competenza in favore della Corte d'appello di Bari con ordinanza in data 11 febbraio 2020, rilevando che la sentenza pronunciata da quest'ultimo ufficio conteneva una riforma sostanziale nei confronti di un co-imputato, circostanza idonea a radicare la competenza del giudice di secondo grado per la fase esecutiva nei confronti di tutti gli imputati.

1.3. La Corte d'appello di Bari, pronunciando sulla sopra richiamata istanza della difesa, declinava a sua volta la competenza, con ordinanza in data 17 settembre 2020, in favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, rilevando che l'ultimo provvedimento divenuto eseguibile, alla data di presentazione dell'istanza, è la sentenza pronunciata da detta autorità giudiziaria in data 9 dicembre 2013, irrevocabile in data 19 novembre 2014.

1.4. Come si è detto, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, ritenuta la propria competenza, rigettava l'incidente di esecuzione, rilevando, tra l'altro, che la questione relativa alla identità fisica della persona condannata, da identificarsi dell'odierno ricorrente, era già stata affrontata nel giudizio di merito ed anche in sede di legittimità, sicché risultava infondata.2.

È manifestamente infondata la questione di competenza.

2.1. In proposito deve essere ricordato il costante orientamento di legittimità secondo il quale «la competenza del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell'ultimo provvedimento al momento della presentazione della domanda e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi» (ex multis: Sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, Confl. comp. in proc.

Chiarello, Rv. 247648).

Non è controverso, nel caso in esame, che l'ultimo provvedimento è quello pronunciato, in data anteriore alla proposizione dell'incidente di esecuzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce.

2.2. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo.

Infatti, l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato a un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi (da ultimo Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Musumeci, Rv. 264679; in precedenza Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl., comp. in proc.

Armanio, Rv. 261459; Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, P.M. in proc.

Jadid, Rv. 259600; Sez. 1, n. 23208 del 12/05/2004, Confl., comp. in proc.

Salah, Rv. 228253).

2.2. È, del resto, irrilevante la circostanza, che non è posta a fondamento della ratio decidendi, secondo la quale il provvedimento di esecuzione emesso dal pubblico ministero è stato archiviato, poiché ciò che è oggetto di ricorso è la eseguibilità della sentenza di condanna e non già la regolarità formale dell'ordine di carcerazione.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché la questione era stata dedotta, in via subordinata, quale conseguenza della denunciata erronea identificazione dell'imputato da cui sarebbe derivata la sua omessa citazione e comunque la inconsapevole conoscenza del procedimento a suo carico.Anche il motivo di ricorso, in effetti, collega le due censure, sicché la infondatezza della questione relativa all'identità fisica travolge necessariamente quella relativa alla validità del titolo esecutivo e alla eventuale restituzione nel termine.

3.1. Deve, in proposito, essere sottolineato che l'istanza, come pure il ricorso per cassazione, neppure deduce l'erronea formazione del titolo esecutivo, costituitosi sotto il regime del giudizio contumaciale, mentre la critica formulata a norma dell'art. 670 cod. proc. pen. presuppone proprio che vi sia stata l'omessa notificazione dell'estratto contumaciale, circostanza che il ricorso neppure paventa, sicché il titolo risulta sotto tale profilo inattaccabile.

3.2. Del resto, nel corso dei giudizio di primo grado, come risulta non controverso dagli atti, l'imputato era assistito da un difensore di fiducia che, oltre a non sollevare alcuna questione sulla dichiarazione di latitanza, ha agito su preciso mandato dell'imputato, sicché risulta pacifica la piena conoscenza del procedimento.

3.3. È il caso di rilevare, infine, che il difensore dell'imputato aveva agitato nel corso del giudizio di primo grado la questione dell'identità fisica dell'imputato, tanto che il Tribunale ha evidenziato (pag. 38) l'effettuazione dei rilievi dattiloscopici sull'imputato che, nella circostanza, aveva dichiarato le false generalità di [OSCURATO:PERSONA] Arben.

Anche in appello, seppure promosso dal pubblico ministero, la difesa dell'imputato aveva reiterato la medesima questione, ricevendo una specifica risposta (pag. 7), anche in merito alla conoscenza del procedimento.

Pure nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, la difesa aveva riproposto la identica questione, alla quale la Corte di legittimità ha dato ampia risposta (par. 8), evidenziando altresì che l'imputato era stato, nel frattempo, arrestato, sicché l'identità era stata pure riconfermata.

4. È inammissibile, perché tardiva, manifestamente infondata e generica, la questione sulla restituzione nel termine.

4.1. L'art. 175 cod. proc. pen., rubricato «Restituzione nel termine», ha subito numerose manipolazioni e, per quanto qui interessa, deve aversi riguardo alla formulazione in vigore a seguito delle modifiche disposte con il d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni dalla

I. 22 aprile 2005, n. 60, senza considerare le ulteriori modifiche introdotte dall'art. 11, comma 6,

I. 28 aprile 2014, n. 67, concernenti il procedimento in assenza.

L'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo vigente all'epoca dei fatti, stabiliva: «Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione.

A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica».

In forza del chiaro disposto normativo non può dubitarsi che l'accertamento, dell'effettiva conoscenza del procedimento, deve essere svolto dall'autorità giudiziaria che, infatti, a tale fine «compie ogni necessaria verifica», come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis: Sez. 6, n. 14254 del 02/03/2017, Shullazi, Rv. 269794, secondo la quale «ai fini della decisione sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, l'onere di accertamento a carico del giudice riguarda non solo l'eventuale effettiva conoscenza del procedimento da parte del condannato e la sua volontaria rinuncia a comparire, ma, anche, l'eventuale momento - diverso da quello allegato dalla parte - di intervenuta effettiva conoscenza della sentenza che si intende impugnare, rispetto al quale valutare la tempestività della richiesta»).

4.2. È, quindi, inammissibile la doglianza relativa alla restituzione nel termine, poiché essa si fonda sulla pretesa mancata conoscenza del procedimento che, invece, risulta ben noto all'imputato che ha nominato il difensore di fiducia, il quale ha anche svolto attività difensive e proposto finanche l'impugnazione avverso la sentenza di secondo grado.

4.3. D'altra parte, la richiesta di restituzione nel termine è inammissibile poiché proposta oltre il termine di decadenza di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento, da individuarsi nella notificazione dell'ordine di esecuzione (Sez. 3, n. 46083 del 28/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274309) effettuata in data 14 novembre 2015.

L'originaria inammissibilità dell'istanza va rilevata d'ufficio da questa Corte (Sez.

U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650).5.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 018BQLZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Simone PERELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente di esecuzione proposto ex art. 668 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 018BQLZ), ritenendo insussistente il denunciato errore di persona compiuto nei confronti del condannato dalla sentenza del Tribunale di Bari in data 29 ottobre 2003, parzialmente riformata con sentenza della Corte d'appello di Bari in data 3 aprile 2012, irrevocabile in data 15 aprile 2014 a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 22276 del 15/04/2014), tutte pronunciate a carico di un soggetto con un nome diverso ([OSCURATO:PERSONA]; alias: [OSCURATO:PERSONA]), nonché la consapevolezza del giudizio a suo carico avendo l'imputato nominato un difensore di fiducia. 2. Ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la violazione della legge processuale con riguardo alla individuazione del giudice competente, sussistendo la competenza del Tribunale di Bari inquanto la sentenza di primo grado è stata riformata unicamente con riguardo alla pena, e tenuto in considerazione che l'istanza aveva ad oggetto unicamente quel provvedimento esecutivo ricompreso nell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale di Bari in data 22 aprile 2014 n. 266/2014 e non i successivi provvedimenti emessi a carico del ricorrente, deve escludersi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce. D'altra parte, è erronea l'affermazione del giudice dell'esecuzione secondo la quale il provvedimento del pubblico ministero non sarebbe impugnabile poiché archiviato a seguito della emissione di un nuovo provvedimento di cumulo; - la violazione della legge processuale, in relazione agli artt. 670 e 175 cod. proc. pen. nel testo vigente prima della modifica del 2014, e il vizio della motivazione con riguardo alla lesione del diritto di difesa dell'imputato che è stato condannato per errore di persona e perciò senza avere potuto partecipare al giudizio, non avendo il medesimo comunque mai rilasciato una nomina di difensore di fiducia e ricevuto alcun atto del procedimento, sicché doveva essere rimesso in termini per impugnare la sentenza. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso. 1.1. È necessario premettere che il condannato ha presentato in data 8 gennaio 2020 l'incidente di esecuzione, intitolato ai sensi dell'art. 668 cod. proc. pen., al Tribunale di Bari, ritenuto competente, poiché la questione veniva posta in relazione alla sentenza pronunciata dal suddetto Tribunale in data 29 ottobre 2003, parzialmente riformata con sentenza della Corte d'appello di Bari in data 3 aprile 2012, irrevocabile in data 15 aprile 2014, ed oggetto del provvedimento di esecuzione emesso dalla Procura generale di Bari in data 22 aprile 2014 n. 266/2014 ed eseguito nei suoi confronti in data 14 novembre 2015 (posizione giuridica in atti). L'incidente di esecuzione proponeva, in subordine, la richiesta di «restituzione nei termini ex art. 670 in combinato disposto con l'art. 175 cod. proc. pen.», «non essendo mai intervenuta la notifica della sentenza emessa nei suoi confronti». 1.2. Il Tribunale di Bari declinava la competenza in favore della Corte d'appello di Bari con ordinanza in data 11 febbraio 2020, rilevando che la sentenza pronunciata da quest'ultimo ufficio conteneva una riforma sostanziale nei confronti di un co-imputato, circostanza idonea a radicare la competenza del giudice di secondo grado per la fase esecutiva nei confronti di tutti gli imputati. 1.3. La Corte d'appello di Bari, pronunciando sulla sopra richiamata istanza della difesa, declinava a sua volta la competenza, con ordinanza in data 17 settembre 2020, in favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, rilevando che l'ultimo provvedimento divenuto eseguibile, alla data di presentazione dell'istanza, è la sentenza pronunciata da detta autorità giudiziaria in data 9 dicembre 2013, irrevocabile in data 19 novembre 2014. 1.4. Come si è detto, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, ritenuta la propria competenza, rigettava l'incidente di esecuzione, rilevando, tra l'altro, che la questione relativa alla identità fisica della persona condannata, da identificarsi dell'odierno ricorrente, era già stata affrontata nel giudizio di merito ed anche in sede di legittimità, sicché risultava infondata.2. È manifestamente infondata la questione di competenza. 2.1. In proposito deve essere ricordato il costante orientamento di legittimità secondo il quale «la competenza del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell'ultimo provvedimento al momento della presentazione della domanda e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi» (ex multis: Sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, Confl. comp. in proc. Chiarello, Rv. 247648). Non è controverso, nel caso in esame, che l'ultimo provvedimento è quello pronunciato, in data anteriore alla proposizione dell'incidente di esecuzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce. 2.2. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo. Infatti, l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato a un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi (da ultimo Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Musumeci, Rv. 264679; in precedenza Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl., comp. in proc. Armanio, Rv. 261459; Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, P.M. in proc. Jadid, Rv. 259600; Sez. 1, n. 23208 del 12/05/2004, Confl., comp. in proc. Salah, Rv. 228253). 2.2. È, del resto, irrilevante la circostanza, che non è posta a fondamento della ratio decidendi, secondo la quale il provvedimento di esecuzione emesso dal pubblico ministero è stato archiviato, poiché ciò che è oggetto di ricorso è la eseguibilità della sentenza di condanna e non già la regolarità formale dell'ordine di carcerazione. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché la questione era stata dedotta, in via subordinata, quale conseguenza della denunciata erronea identificazione dell'imputato da cui sarebbe derivata la sua omessa citazione e comunque la inconsapevole conoscenza del procedimento a suo carico.Anche il motivo di ricorso, in effetti, collega le due censure, sicché la infondatezza della questione relativa all'identità fisica travolge necessariamente quella relativa alla validità del titolo esecutivo e alla eventuale restituzione nel termine. 3.1. Deve, in proposito, essere sottolineato che l'istanza, come pure il ricorso per cassazione, neppure deduce l'erronea formazione del titolo esecutivo, costituitosi sotto il regime del giudizio contumaciale, mentre la critica formulata a norma dell'art. 670 cod. proc. pen. presuppone proprio che vi sia stata l'omessa notificazione dell'estratto contumaciale, circostanza che il ricorso neppure paventa, sicché il titolo risulta sotto tale profilo inattaccabile. 3.2. Del resto, nel corso dei giudizio di primo grado, come risulta non controverso dagli atti, l'imputato era assistito da un difensore di fiducia che, oltre a non sollevare alcuna questione sulla dichiarazione di latitanza, ha agito su preciso mandato dell'imputato, sicché risulta pacifica la piena conoscenza del procedimento. 3.3. È il caso di rilevare, infine, che il difensore dell'imputato aveva agitato nel corso del giudizio di primo grado la questione dell'identità fisica dell'imputato, tanto che il Tribunale ha evidenziato (pag. 38) l'effettuazione dei rilievi dattiloscopici sull'imputato che, nella circostanza, aveva dichiarato le false generalità di [OSCURATO:PERSONA] Arben. Anche in appello, seppure promosso dal pubblico ministero, la difesa dell'imputato aveva reiterato la medesima questione, ricevendo una specifica risposta (pag. 7), anche in merito alla conoscenza del procedimento. Pure nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, la difesa aveva riproposto la identica questione, alla quale la Corte di legittimità ha dato ampia risposta (par. 8), evidenziando altresì che l'imputato era stato, nel frattempo, arrestato, sicché l'identità era stata pure riconfermata. 4. È inammissibile, perché tardiva, manifestamente infondata e generica, la questione sulla restituzione nel termine. 4.1. L'art. 175 cod. proc. pen., rubricato «Restituzione nel termine», ha subito numerose manipolazioni e, per quanto qui interessa, deve aversi riguardo alla formulazione in vigore a seguito delle modifiche disposte con il d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni dalla I. 22 aprile 2005, n. 60, senza considerare le ulteriori modifiche introdotte dall'art. 11, comma 6, I. 28 aprile 2014, n. 67, concernenti il procedimento in assenza. L'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo vigente all'epoca dei fatti, stabiliva: «Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica». In forza del chiaro disposto normativo non può dubitarsi che l'accertamento, dell'effettiva conoscenza del procedimento, deve essere svolto dall'autorità giudiziaria che, infatti, a tale fine «compie ogni necessaria verifica», come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis: Sez. 6, n. 14254 del 02/03/2017, Shullazi, Rv. 269794, secondo la quale «ai fini della decisione sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, l'onere di accertamento a carico del giudice riguarda non solo l'eventuale effettiva conoscenza del procedimento da parte del condannato e la sua volontaria rinuncia a comparire, ma, anche, l'eventuale momento - diverso da quello allegato dalla parte - di intervenuta effettiva conoscenza della sentenza che si intende impugnare, rispetto al quale valutare la tempestività della richiesta»). 4.2. È, quindi, inammissibile la doglianza relativa alla restituzione nel termine, poiché essa si fonda sulla pretesa mancata conoscenza del procedimento che, invece, risulta ben noto all'imputato che ha nominato il difensore di fiducia, il quale ha anche svolto attività difensive e proposto finanche l'impugnazione avverso la sentenza di secondo grado. 4.3. D'altra parte, la richiesta di restituzione nel termine è inammissibile poiché proposta oltre il termine di decadenza di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento, da individuarsi nella notificazione dell'ordine di esecuzione (Sez. 3, n. 46083 del 28/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274309) effettuata in data 14 novembre 2015. L'originaria inammissibilità dell'istanza va rilevata d'ufficio da questa Corte (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650).5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent
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