CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27164/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n.17197-2015 R.G. , proposto Da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] e difes o , in forza di procura speciale in calce al controricorso,dall’ Avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatopresso lo studio del difensore in [OSCURATO:PERSONA] n. 66 ; -controricorrente- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] di pregiudizialità logica tra giudizi-art. 295 c.p.c.-sospensione del giudizio pregiudicato non obbligatoria salvo casi specifici previsti ex lege per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 3254/22 /201 4 , depositata in data 16 maggio 2014,non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] delLazio aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 566 / 28 /2011 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma con la quale, previa riunione, erano stati accolti i ricorsi del contribuente avverso tre avvisidi accertamento emessi, per gli anni 2003, 2004 e 2005 , con i quali era stato contestato nei confronti di quest’ultimo-quale socio al 50% di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,a ristretta base societaria- un maggior reddito di partecipazione, ai fini Irpef, add. reg. e add. com., sulla base della presunzione di distribuzione di ricavi non dichiarati accertati, ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d) del d.P.R. n. 600/73, per i medesimi anni di imposta, in capo alla società , ai fini Irpeg, Irap e Iva; -la CTR, in punto di diritto, ha confermato l’annullamento degli avvisi in questione essendo stati gli avvisi emessi a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. annullati dalla CTP di Roma , con sentenza 50/11/2010, avverso la qualel’Ufficio aveva proposto appello, a sua volta respinto dalla CTR del Laziocon sentenza n. 195/38/2012; -il contribuente resiste con controricorso; -in data 13 maggio 2021, l’Agenzia ha depositato memoria ex art. 380bis1 c.p.c. chiedendo il rinviodell’udienza fissata per il 25 maggio 2021 essendo stato il procedimento RG 16704/20 1 3 , avente ad oggetto l’impugnativa degli avvisi emessi nei confronti della società, deciso all’udienza del 23 febbraio 2021 con ordinanza n. 40174/2021; - all’udienza del 25 maggio 2021, con ordinanza interlocutoria n. 26701/2022, depositata il 12 settembre 2021, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo; -l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR, con una motivazione apparente,confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento emessi,in relazione al maggior reddito di partecipazione, ai fini delle imposte dirette, nei confronti d el contribuente-socio facendo riferimento a una precedente decisione di annullamento dei presupposti avvisi societari senza riportare il contenuto di tale diversa sentenza né tantomeno verificarne l’efficacia di giudicato; -il motivo è infondato; - invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021); nella specie, tuttavia, non sipuò ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo una sufficiente esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell'appello dell’Ufficio, ancorché l'illustrazione delle argomentazioni giustificative della decisione (al di là della loro fondatezza) risulti stringata e concisa. Difatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento emessi a titolo di maggior reddito di partecipazione, Irpef, nei confronti del contribuente, quale socio al 50% della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., atteso che i presupposti avvisi di accertamento emessi nei confronti di quest’ultima, ai fini Irpeg, Irap e Iva, erano stati annullati con sentenza della CTP confermata in grado di appello. Non è una questione, come invece prospettato dalla ricorrente, di esatta indicazione del contenuto della sentenza relativa ai giudizi promossi dalla società, ma di non producibilità di effetti, già in astratto, degli esiti dei suddetti giudizi in quello in corso; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione agli artt. 2909 c.c., 124 disp. att. c.p.c. e 295 c.p.c. per avere la CTR annullato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti del contribuente a titolo di maggiore reddito di partecipazione sul presupposto che gli avvisi di accertamento emessi a carico della società fossero stati annullati sebbene in forza di una sentenza che (della CTR del Lazio n. 195/38/2012) -alla data di emissione di quella impugnata -non era ancora passata in giudicato, essendo stata impugnata dinanzi alla Corte di cassazione, il che avrebbe dovuto comportare, ad avviso della ricorrente, la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio in questione in attesa di definizione di quello avente ad oggetto il rapporto pregiudicante; -il motivo è infondato; -la questione prospettata involge il profilo del rapporto tra il giudizio instaurato dal contribuente-socio avverso gli avvisi di accertamento allo stesso notificati e quello, ancora pendente, avente ad oggetto gli avvisi di accertamenti emessi nei confronti della società;-in termini generali, va osservato che qualora, come nel caso di specie, sia stato contestato al socio di una società a ristretta base partecipativa un maggior reddito derivante dalla sua partecipazione alla società alla quale, a propria volta, sia stato contestato un maggior reddito di impresa, sussiste un rapporto di pregiudizialità logica, posto che l’accertamento nei confronti del socio ha la sua premessa nell’accertamento nei confronti della società, eposto che in tema di accertamento del maggior reddito contestato al socio di una società a ristretta base sociale, sussiste una presunzione di distribuzione di utili extracontabili basata sulla ristrettezza della base sociale e sulla sussistenza di un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cass. sez. 5, n. 8150 del 2013); -questa Corte ha, pure, chiarito che nella presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base sociale, il fatto noto che sorregge la presunzione di distribuzione degli utili non è costituito dalla sussistenza di questi ultimi, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale. La sussistenza di utili extracontabili costituisce il presupposto non della presunzione di distribuzione degli stessi tra i soci, ma dell'accertamento della concreta percezione di una determinata somma, da ciascun socio, in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali. Pertanto, la circostanza che l'accertamento degli utili extracontabili di una società a ristretta base sociale sia contenuto in un atto impositivo non definitivo o in una sentenza non passata in giudicato incide non sulla operatività della presunzione di distribuzione di tali utili tra i soci, ma sulla individuazione dell'oggetto di tale distribuzione, sicchè la causa relativa all'accertamento dei redditi non dichiarati della società viene a trovarsi in rapporto di pregiudizialità con le cause relative all'accertamento di maggiori redditi da partecipazione dei singoli soci (Cass., sez. 5,n. 16246 del 2018); -ciò premesso , questa Corte ha ritenuto che l’accertamento dei redditi non dichiarati dalla società si pone in rapporto di pregiudizialità con l’accertamento di maggior reddito nei confronti dei soci, sicché deve ragionarsi di sussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria del giudizio avente ad oggetto la pretesa nei confronti del socio quando sia pendente e non ancora definito il giudizio avente ad oggetto la pretesa nei confronti della società; in particolare, si è affermato che in caso di pendenza separata di procedimenti nei quali si controverte del maggior reddito nei confronti della società e del reddito di partecipazione contestato dall'ufficio ai singoli soci in dipendenza dell'accertamento operato a carico del sodalizio, non ricorrendo l'ipotesi del litisconsorzio necessario affermato per le società di persone (Cass. Sez. U. 4 giugno 2008 n. 14815; n. 20507 del 29/8/2017), il giudizio nei confronti del socio, per quanto attiene alla esistenza degli utili extracontabili realizzati dalla società, è pregiudicato dall'esito dell'accertamento effettuato nei confronti della società stessa (Cass.n. 2241 del 31/1/2011). In tali casi, pertanto,si è ritenuto che, in virtù del disposto dell'art. 1 del d.lgs. n. 546/92, trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 295 cod. proc. civ., secondo cui "il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa" (Cass. n. 16246 del 2018; da ultimo nel senso della sospensione necessaria, Sez.5, Ordinanza n. 1574 del 26/01/2021 ); -invero, tale orientamento deve considerarsi superato alla luce della sentenza di questa Corte, a sezioni unite, n. 21763 del 29/07/2021 secondo la quale, i n tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, lasospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’art.295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.). Nella detta pronuncia la Corte condivide l'approdo raggiunto dalle Sezioni unite con la sentenza n. 10027/2012 secondo cui , nell'ipotesi di un nesso di pregiudi zialità c.d. tecnica, il giudice della causa dipendente dovrà applicare l'art.295 c.p.c. sino a che la causa pregiudicante pende in primo gradoe così disporre necessariamente la sospensione del processo innanzi a lui mentre la sospensione della causa pre giudicata non durerà per forza sino al passaggio in giudicato della sentenza resa sulla lite pregiudicante. I l fondamento della soluzione prescelta viene espressamente collegato, da un lato, alla provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e, dall'altro, al correlato progressivo restringersi degli elementi di novità suscettibili di essere introdotti nel giudizio di impugnazione. Come precisato dalla Corte, la pronuncia del 2012 “si pone nella giusta - e ormai imprescindibile - ottica di limitare per quanto possibile i casi di applicazione dell’art.295 c.p.c. per evitare l’enorme dilatazione della durata dei processi che la sospensione (forzatamente) necessaria comporterebbe (e, quindi, per assicurare, nella sua effettività, il principio della durata ragionevole del processo, nella specie di quello "pregiudicato"), esigenza alla quale contribuisce una razionale e mirata concezione dell'ambito e dei presupposti di operatività dell'art. 337, comma 2, c.p.c.” (…).Evidenzia la Corte che, “s e si adotta questa sistematica lettura interpretativa (che, in fondo, riconduce alla volontà delle parti - nel cui esclusivo interesse si svolgono i giudizi in rapporto di pregiudizialità, non emergendo la necessità della salvaguardia di un interesse generale di natura pubblicistica - l'operatività in concreto del meccanismo sospensivo di cui all'art. 295 c.p.c., a cui si correla la facoltà del momento in cui avvalersi dell'applicazione dell'art. 297 c.p.c.), il giudice della causa dipendente riassunta dopo la pronuncia su quella pregiudiziale non ancora passata in giudicato, oltre a poter scegliere - su necessaria istanza della parte interessata - ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. se conformarsi ad essa o attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, potrebbe anche decidere in senso difforme ove ritenga che tale sentenza possa -sulla base di una ragionevole valutazione prognostica - essere riformata o cassata. Questa impostazione consentirebbe di coordinare la primazia del diritto costituzionalmente protetto alla celerità dei processi (in generale) con l'esigenza di assicurare un'equilibrata efficienza all'amministrazione della giustizia nel suo complesso. Allora se la sospensione deve essere inquadrata nell'ottica di garantire il più possibile il raggiungimento di questo obiettivo di efficienza, diventa consequenziale ritenere che essa non debba qualificarsi in termini di "obbligatorietà necessaria", perché - in effetti - solo l'esame del caso concreto consente di distinguere le ipotesi in cui l'esito della causa pregiudiziale sia talmente incerto da rendere opportuno l'arresto del giudizio pregiudicato, per evitare di adottare pronunce che possano dare adito ad azioni di ripetizione, da quelle in cui sia ragionevole attendersi un risultato al quale ci si possa conformare anche prima che esso sia formalizzato. In questa dimensione ermeneutica, il conflitto tra il valore di armonizzazione tra giudicati e l'esigenza di evitare presumibili azioni di ripetizionesi è ritenuto risolvibile attraverso il ricorso alla portata applicativa assegnata al disposto dell'art. 336, comma 2,c.p.c. (da non potersi ritenere limitata solo alle ipotesi di pregiudizialità logica), per cui-si è specificato che-“ferma l'esigenza prioritaria di assicurare coerenza ai giudicati, si può -condividendosi autorevoli orientamenti dottrinali - ricorrere all'operatività, in chiave sistematica, del meccanismo di coordinamento "a posteriori" anche nei casi di pregiudizialità tecnica, che garantirebbe, comunque, la celerità nella definizione del giudizio dipendente, altrimenti esposto ad una sospensione necessaria di durata non predetermina bile. In altri termini, per effetto dell'applicabilità del citato art. 336, comma 2, c.p.c. (nel quale, non a caso, si pone riferimento, oltre che agli atti, "ai provvedimenti" dipendenti) - che verrebbe ad assumere il ruo lo di "norma di chiusura" (esplicante, cioè, la funzione di una sorta di "valvola di sicurezza") - la sentenza (già eventualmente) passata in giudicato sulla causa pregiudicata sarà colpita di riflesso in forza dell'effetto espansivo esterno conseguente alla riforma o alla cassazione della sentenza che definisce la causa pregiudiziale, ristabilendosi - ancorché ex post -l'armonia tra i giudicati. In definitiva, alla stregua del complesso impianto argomentativo esposto, nella sentenza n. 21763del 29/07/2021, le Sezioni Unite ritengono che - pur con gli ulteriori apporti chiarificatori evidenziati ma sempre nell'ottica imprescindibile della necessaria valorizzazione, in chiave interpretativa, dei principi generali desumibili dagli artt. 111, comma 2, Cost. e 6 della CEDU - vada conferma ta la scelta compiuta dalle stesse Sezioni unite con la precedente sentenza n. 10027 del 2012 di restringere l'ambito di operatività della sospensione necessaria e la soluzione prospettata di consentire, una volta decisa con sentenza impugnata la causa pregiudicante, una rivalutazione della permanenza delle esigenze di sospensione della causa pregiudicata ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.; - peraltro, va aggiunto che, quale disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, non può trovare applicazione, nella specie, il comma 1-bis dell’art. 39 del d.lgs. n. 546/92 (“ La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa”) trattandosi di norma introdotta dall’art. 9 del D.lgs. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 156, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2016; -nella specie, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione de i suddetti principi nel confermare l’annullamento degli avvisi emessi nei confronti del socio conformandosi- senza sospendere il processo , in mancanza di una disposizione specifica in tal senso applicabile ratione temporis nel giudizio in questione - al la pronuncia , a tale data, non ancora passata in giudicato della CTR del Lazio n. 195/38/2012sulla controversia pregiudiziale concernente gli avvisi emessi a carico della società; ciò considerando che alla luce del principio di diritto sopra richiamato, nel caso d i sopravvenuto contrasto tra giudicati - nella specie verificatosi , essendo stata la sentenza 195/38/2012 poi cassata in forza della ordinanza della Corte di cassazione n. 40174 del 2021-trova applicazione il disposto dell’art. 336, comma 2, c.p.c.; -in conclusione,il ricorso va rigettato; - in considerazione del consolidamento successivamente alla proposizione del ricorsodella giurisprudenza di legittimità in materia di sospensione del processonell’ipotesi di rappo