CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 42890/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TERAMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procuratrice generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Teramo ha accolto l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con quattro sentenze di condanna, per fatti di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, guida in stato di ebbrezza, false dichiarazioni ai fini del patrocinio a spese dello Stato, atti persecutori. Il giudice dell'esecuzione ha valorizzato la condizione di cosiddetta "doppia diagnosi" del condannato, il quale risulta affetto da disturbo psicotico ulteriormente aggravato dall'abuso di alcolici, ritenendo che le condotte di reato siano state fortemente influenzate da tale condizione psicopatologica, peraltro con decorso ingravescente. 2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Teramo ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza e lamentando vizio di motivazione in tutte le sue esplicazioni. Il ricorrente deduce la mera apparenza e tautologia della motivazione, priva di ogni riferimento ai concreti indici positivi dell'esistenza dell'unicità del disegno criminoso, come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, lo stato psicopatologico, anche se fosse provato, può al più ingenerare una inclinazione a commettere reati, ma non costituisce di per sé prova dell'unicità del programma criminoso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. L'impugnata ordinanza presenta criticità che determinano illogicità della motivazione, in particolare in ordine alla mancata illustrazione degli indici dai quali concretamente evincere la ricorrenza del medesimo disegno criminoso, alla stregua delle indicazioni tratte dall'esegesi di legittimità di questa Corte, mentre nessuna valenza ai fini dell'applicazione dell'istituto de quo potrebbe riconoscersi alla mera esistenza di una diagnosi di sofferenza psicopatologica, come peraltro ha affermato lo stesso giudice dell'esecuzione. I reati per i quali si è riconosciuta la continuazione sono del tutto eterogenei e diffusi in un amplissimo arco temporale, dal 7/11/2006 al 24/1/2015, né si è dato conto di alcun concreto riferimento che possa costituire criterio programmatico per la loro commissione. 1.2. Trattasi di indici che, attenendo direttamente ai criteri di individuazione della continuazione, segnatamente quelli della contiguità cronologica, della omogeneità dei reati e delle analoghe modalità esecutive, devono essere riconsiderati nella prospettiva indicata dall'esegesi di legittimità, compendiata nella pronuncia di Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, che ha posto il seguente principio di diritto: «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea». 2. Da tali considerazioni consegue, in accoglimento del ricorso del Pubblico ministero, l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame dell'istanza ad opera di un diverso giudice dell'esecuzione, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013, il quale - libero negli esiti decisionali - tuttavia si atterrà ai richiamati principi di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo. Così deciso il gior