CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18982/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione La Corte di appello di Palermo il 21 ottobre 2021 ha integralmente confermato la sentenza con cui il Tribunale di Marsala il 25 novembre 2020, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 79 e 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in conseguenza, condannandolo alla pena stimata di giustizia. [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza, affidandosi a due motivi con i quali lamenta violazione di legge (il primo motivo) e vizio motivazionale (il secondo motivo). Con il primo motivo, in particolare, censura violazione degli artt. 76, 79 e 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto difetterebbe nel caso di specie il requisito della convivenza del richiedente con il padre, il cui reddito avrebbe determinato il superamento del limite per il riconoscimento del beneficio. Con il secondo motivo denunzia vizio di motivazione, ritenendo erroneo il riferimento, operato in sentenza, all'anno 2015, in quanto l'interessato in realtà era già stato ammesso al beneficio. Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto entrambe le doglianze proposte sono costruite in fatto ed inoltre sono prive della necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. Il primo motivo è affidato, a ben vedere, alla mera contestazione di quanto accertato, con congrua e non illogica motivazione, dai Giudici di merito. Quanto al secondo motivo, non pertinente è il richiamo alla precedente ammissione, in quanto l'imputato è stato riconosciuto responsabile di non avere comunicato la variazione migliorativa delle condizioni personali di reddito (v. capo di imputazione e pp. 2-6 della sentenza impugnata), affermazione con cui il ricorso non si confronta. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R