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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2024

Cassazione n. 44180/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod. pen., deducendo er la prima volta il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in presenza di cosiddetta "doppia conforme", poiché in tal modo. il vizio dedotto viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità; rilevato che il motivo è comunque meramente reiterativo di quanto già eccepito in grado di appello, per cui non si confronta con la motivazione della Corte di appello contenuta a pag. 2 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] én

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod. pen., deducendo er la prima volta il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in presenza di cosiddetta "doppia conforme", poiché in tal modo. il vizio dedotto viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità; rilevato che il motivo è comunque meramente reiterativo di quanto già eccepito in grado di appello, per cui non si confronta con la motivazione della Corte di appello contenuta a pag. 2 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] én
Sentenza Cassazione n. 44180/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris