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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 12170/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23, comma 8, D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 9/04/2021, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Palermo in data 11/12/2018, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Al riguardo, il ricorrente deduce:

1. violazione della legge penale processuale e vizio di motivazione, in quanto la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità per tardività della querela.

In particolare, si rileva come la persona offesa aveva presentato la querela in data 13/08/2015, oltre il termine di tre mesi decorrenti dal tempus commissi delicti come cristallizzato in imputazione in data 12/05/2015.

2. vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine all'affermazione di colpevolezza dell'imputato per il delitto ascrittogli.

La Corte di merito aveva fondato l'affermazione di responsabilità del ricorrente sulle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa costituita parte civile, omettendo il necessario vaglio critico circa la credibilità soggettiva ed oggettiva del dichiarante.

3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen.

La Corte territoriale aveva negato le circostanze attenuanti generiche sulla scorta di una motivazione contraddittoria e carente, ed aveva omesso di esaminare gli elementi positivi addotti dalla difesa (quali "il corretto comportamento processuale") ai fini del riconoscimento dell'invocato beneficio.

4. Con requisitoria in data 15/12/2022, il P.G. presso questa Corte, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi dedotti, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

5. Con memoria scritta in data 02/01/2021, il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio.

6. Con note scritte in data 10/01/2023, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. il primo motivo di ricorso, relativo all'eccezione di improcedibilità per tardività della querela, è manifestamente infondato.

Invero, la Corte territoriale, pronunciandosi sulla corrispondente censura proposta con l'atto d'appello, ha correttamente ritenuto la tempestività della querela proposta dalla persona offesa in data 13/08/2015 sulla scorta della considerazione per cui il dies a quo per il decorso del termine di tre mesi previsto dall'art. 124 cod. pen. decorre dal momento in cui la parte lesa ha acquisito piena conoscenza del reato, a tal fine dovendosi tener conto del tempo strettamente necessario al compimento degli accertamenti circa il carattere penalmente rilevante dei fatti.

Infatti, nella valutazione in ordine alla validità (id est, tempestività) della querela presentata dalla parte lesa, i giudici del gravame hanno logicamente conferito rilievo al tempo necessario per verificare "l'effettiva serietà e lesività dell'azione di raggiro messa in opera dall'imputato" ai suoi danni.

In tal senso, la pronuncia impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Suprema Corte secondo cui la decorrenza del termine per la presentazione della querela è differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto, ma tale differimento si protrae solo per il tempo strettamente necessario al compimento di detti accertamenti, non potendo farsi discendere dalla inerzia di una parte la produzione di effetti sfavorevoli per l'imputato (Sez. 5, n. 17104 del 22/12/2014, Slimani, Rv. 263620).

2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione ed il travisamento della prova in punto di colpevolezza del ricorrente, è manifestamente infondato.

Invero, la lettura della pronuncia impugnata dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità e conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori in atti, sicché l'asserito travisamento della prova risulta fondato su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta.

In particolare, i giudici di merito hanno legittimamente fondato l'affermazione di responsabilità del ricorrente sulle dichiarazioni della persona offesa, previamente valutandone l'attendibilità oggettiva e soggettiva, anche in considerazione dell'avvenuta costituzione della stessa come parte civile.

A tal fine i giudici di merito hanno valutato la specificità e la credibilità del propalato del dichiarante anche alla luce degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, quali in particolare le prove documentali costituite dagli estratti conto bancari ed assegni.

In tal senso, la Corte territoriale ha precisato come a fronte del necessario vaglio critico in ordine al propalato della persona offesa, "sono state ritenute fondate solo le accuse che hanno trovato puntuale riferimento nei documenti partitamente indicati a dimostrazione degli atti di disposizione compiuti, ossia i bonifici eseguiti dal Lima e acquisiti agli atti" (pag. 2 della pronuncia gravata).

Peraltro, sul punto rileva precisare come in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609).

3. Il terzo motivo di ricorso, avente riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto afferente al trattamento sanzionatorio che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto.

In particolare, la Corte territoriale ha negato il riconoscimento di tali circostanze in forza del grave danno cagionato alla persona offesa e dei motivi personali a delinquere, esclusivamente orientati alla locupletazione di un profitto illecito in pregiudizio della vittima (pag. 2 della sentenza gravata), e tanto basta a ritenere adempiuto l'obbligo motivazionale sul punto gravante in capo al giudice di merito.

In tal senso, viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Suprema Corte secondo cui in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693).

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, Va condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, altresì, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate ex officio - stante la mancata allegazione, da parte del patrono di parte civile, della relativa notula alla richiesta di condanna alle spese - nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto dell'attività defensionale concretamente svolte (articolazione di memoria difensiva) e della tariffa legale, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Lima

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23, comma 8, D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 9/04/2021, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Palermo in data 11/12/2018, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Al riguardo, il ricorrente deduce: 1. violazione della legge penale processuale e vizio di motivazione, in quanto la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità per tardività della querela. In particolare, si rileva come la persona offesa aveva presentato la querela in data 13/08/2015, oltre il termine di tre mesi decorrenti dal tempus commissi delicti come cristallizzato in imputazione in data 12/05/2015. 2. vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine all'affermazione di colpevolezza dell'imputato per il delitto ascrittogli. La Corte di merito aveva fondato l'affermazione di responsabilità del ricorrente sulle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa costituita parte civile, omettendo il necessario vaglio critico circa la credibilità soggettiva ed oggettiva del dichiarante. 3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. La Corte territoriale aveva negato le circostanze attenuanti generiche sulla scorta di una motivazione contraddittoria e carente, ed aveva omesso di esaminare gli elementi positivi addotti dalla difesa (quali "il corretto comportamento processuale") ai fini del riconoscimento dell'invocato beneficio. 4. Con requisitoria in data 15/12/2022, il P.G. presso questa Corte, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi dedotti, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 5. Con memoria scritta in data 02/01/2021, il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio. 6. Con note scritte in data 10/01/2023, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. il primo motivo di ricorso, relativo all'eccezione di improcedibilità per tardività della querela, è manifestamente infondato. Invero, la Corte territoriale, pronunciandosi sulla corrispondente censura proposta con l'atto d'appello, ha correttamente ritenuto la tempestività della querela proposta dalla persona offesa in data 13/08/2015 sulla scorta della considerazione per cui il dies a quo per il decorso del termine di tre mesi previsto dall'art. 124 cod. pen. decorre dal momento in cui la parte lesa ha acquisito piena conoscenza del reato, a tal fine dovendosi tener conto del tempo strettamente necessario al compimento degli accertamenti circa il carattere penalmente rilevante dei fatti. Infatti, nella valutazione in ordine alla validità (id est, tempestività) della querela presentata dalla parte lesa, i giudici del gravame hanno logicamente conferito rilievo al tempo necessario per verificare "l'effettiva serietà e lesività dell'azione di raggiro messa in opera dall'imputato" ai suoi danni. In tal senso, la pronuncia impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Suprema Corte secondo cui la decorrenza del termine per la presentazione della querela è differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto, ma tale differimento si protrae solo per il tempo strettamente necessario al compimento di detti accertamenti, non potendo farsi discendere dalla inerzia di una parte la produzione di effetti sfavorevoli per l'imputato (Sez. 5, n. 17104 del 22/12/2014, Slimani, Rv. 263620). 2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione ed il travisamento della prova in punto di colpevolezza del ricorrente, è manifestamente infondato. Invero, la lettura della pronuncia impugnata dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità e conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori in atti, sicché l'asserito travisamento della prova risulta fondato su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta. In particolare, i giudici di merito hanno legittimamente fondato l'affermazione di responsabilità del ricorrente sulle dichiarazioni della persona offesa, previamente valutandone l'attendibilità oggettiva e soggettiva, anche in considerazione dell'avvenuta costituzione della stessa come parte civile. A tal fine i giudici di merito hanno valutato la specificità e la credibilità del propalato del dichiarante anche alla luce degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, quali in particolare le prove documentali costituite dagli estratti conto bancari ed assegni. In tal senso, la Corte territoriale ha precisato come a fronte del necessario vaglio critico in ordine al propalato della persona offesa, "sono state ritenute fondate solo le accuse che hanno trovato puntuale riferimento nei documenti partitamente indicati a dimostrazione degli atti di disposizione compiuti, ossia i bonifici eseguiti dal Lima e acquisiti agli atti" (pag. 2 della pronuncia gravata). Peraltro, sul punto rileva precisare come in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609). 3. Il terzo motivo di ricorso, avente riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto afferente al trattamento sanzionatorio che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto. In particolare, la Corte territoriale ha negato il riconoscimento di tali circostanze in forza del grave danno cagionato alla persona offesa e dei motivi personali a delinquere, esclusivamente orientati alla locupletazione di un profitto illecito in pregiudizio della vittima (pag. 2 della sentenza gravata), e tanto basta a ritenere adempiuto l'obbligo motivazionale sul punto gravante in capo al giudice di merito. In tal senso, viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Suprema Corte secondo cui in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693). 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, Va condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, altresì, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate ex officio - stante la mancata allegazione, da parte del patrono di parte civile, della relativa notula alla richiesta di condanna alle spese - nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto dell'attività defensionale concretamente svolte (articolazione di memoria difensiva) e della tariffa legale, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Lima
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