CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 novembre 2023
Cassazione n. 35834/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9189/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore, p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 10146/2015 depositata in data 16/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Rinuncia al giudizio Nell'ottobre 1989 l'Ufficio II.DD. di Pagani notificò alla s . r . l . "[OSCURATO:PERSONA]", di cui era amministratore [OSCURATO:PERSONA], accertamenti in rettifica per redditi dichiarati dal 1983 al 1987, irrogando,sulla maggiore imposta accertata, le relative sanzioni. A seguito di sentenza della CTR Campania, che aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della società contro i detti avvisi di accertamento, l'Ufficio, nelle more del giudizio di cassazione, iscrisse a ruolo l'intero importo dovuto (Euro 3.044.454,91, di cui Euro 974.633,90 per sanzioni), e, in data 16/02/2004, notificò la relativa cartella alla società e, per le sanzioni, anche al [OSCURATO:PERSONA]. La CTP di Salerno accolse il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso detta cartella. La CTR della Campania, sez ione staccata di Salerno, rigett ò l'appello dell'Ufficio. Contro tale decisione proposericorso per cassazione l ’Agenzia delle entrate. La Corte di cassazione, con sentenza n. 25096/2014, accol se il ricorso, cassando la sentenza con rinvio. La CTR della Campania, adita nel giudizio di rinvio,ha confermato la cartella in relazione allesanz i oni. 2. Contro tale decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], in base a dieci motivi. Non ha svolto attività difensiva l’Agenzia delle entrate, cui il ricorso è stato notificato in data 8/04/2016. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28/11/2023, per la quale il ricorrente ha fatto pervenire rinuncia al ricorso. Considerato che: 1. Il ricorrente propone dieci motivi di ricorso.Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., deduce violazione del giudicato interno e quindi dell’art. 2909 cod. civ. Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., deduce violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. e conseguente omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione al tipo di violazione per cui è stata irrogata la sanzione. Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., deduce violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. e conseguente omesso esame di fatti decisivi per il giudiziooggetto di discussi one tra le parti, in relazione alla data della contestazione notifica della irrogazione della sanzione. Con il quarto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 98 t.u. della riscossione. Con il quinto motivo, proposto in relazione a ll’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 25 comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997: valenza del principio di colpevolezza per fatti non contestati fino alla data del 31 marzo 1998, con eccezione di incostituzionalità. Con il sesto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., deduce violazione degli artt. 384, secondo comma, e 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulle questioni relative alla corretta interpretazione ed applicazione degli artt. 98 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 25 del d.lgs. n. 472 del 1997. Con il settimo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull’annullamento dell’accertamento presupposto della iscrizione a ruolo.Con l’ottavo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., deduce violazione del principio del ne bis in idem, ai sensi dell’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU come interpretato da Corte europea dei diritti dell’Uomo. Con il nono motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4) deduce violazione degli artt. 10, comma 2, e 3 della l. n. 472 del 1997, e 8 d.lgs. n. 546 del 1992. Con il decimo motivo, richiede l’applicazione dello ius superveniens in vigore dall’1 gennaio 2016, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472 de 1997 e dell’art. 15, comma 1, lett. o) del d.lgs. n. 158 del 2015. 2. Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sull’assunto di aver provveduto alladefinizione agevolata di cui all’art. 1 del d.l. n. 148/2017 conv.in l. n. 172 del 2017, che rinvia all’art. 1, comma 6, del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, in relazione alla cartella di pagamento emessa in esecuzione dell a sentenza della CTR oggetto di impugnazione, allegando la domanda di definizione agevolata,la comunicazione dell’agente della riscossione e la ricevuta del versamento delle somme, chiedendo l’estinzione del giudizio. In conseguenza dell’espressa rinuncia il processo va dichiarato estinto. 3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese in considerazione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle entrate. Non occorre dare atto della sussistenza dei presupposti deldoppio contributo posto che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, deld .P.R. n. 115 del 2002,relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione