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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14412/2025

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escludendo esso che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi – con riflessi in senso negativo - anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari; la ricaduta nel reato è poi, indubbiamente, un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705, relativa all'ipotesi di reato successivo commesso in stato di libertà; Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, Musumeci G., Rv. 216850; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186).

L’incidenza di una determinata condotta, su semestri anche di gran lunga antecedenti – sebbene certamente ammissibile - resta strettamente condizionata, dunque, dalla circostanza che il comportamento serbato possa in concreto assumere l’univoca significazione di una mancata adesione del soggetto, rispetto all'opera rieducativa successivamente sperimentata.

Questa Corte, sul punto specifico, ha avuto infatti modo di chiarire quanto segue: ‹‹Il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori, purché, però, si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tale da lasciar dedurre la mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce›› (Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv. 255406; nello stesso senso, si vedano Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428 – 01, Sez. 1, n 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245 – 01 e infine Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020 Tabet, Rv. 280522 – 01).

3. Tanto premesso, il provvedimento impugnato chiarisce - in maniera puntuale ed esaustiva, spendendo argomentazioni logiche e prive del pur minimo spunto di contraddittorietà - le ragioni della ritenuta incidenza, su periodi di valutazione antecedenti, che viene assegnataa condotte temporalmente collocabili in momenti successivi.

3.1. Come già chiarito in parte espositiva, il Magistrato di sorveglianza ha accolto la richiesta di concessione della liberazione anticipata presentata da [OSCURATO:PERSONA], relativamente a periodi che vanno dal 25/12/2021 al 08/01/2024 ed ha invece rigettato analoga domanda, quanto ai periodi antecedenti (si tratta di vari periodi, che partono dal 1999 e giungono fino al 07/04/2019).

Il Tribunale di sorveglianza ha disatteso il relativo reclamo e la difesa ha proposto il presente ricorso per cassazione.

3.2. La decisione reiettiva trae origine dalla valorizzazione del dato oggettivo, costituito dalla commissione di nuovi reati all’indomani di ciascun periodo di presofferto, ossia alla ritenuta coincidenza temporale, fra la realizzazione di ulteriori reati e la scarcerazione del soggetto (l’ultima condanna, riportata in data 04/12/2020, inerisce alla commissione, dall’ottobre 2016 all’aprile del 2017, del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti).

Il nucleo fondante del provvedimento, allora, sta proprio nel ritenuto stretto collegamento temporale, esistente fra ciascun periodo di presofferto, la relativa scarcerazione del ricorrente e la successiva perpetrazione di un nuovo reato.

Si è ritenuto, infatti, che tale condotta fosse espressiva di una perdurante adesione a modelli di illegalità, concludendosene che essa potesse riverberare effetti negativi, in termini di mancata adesione del condannato al programma rieducativo finalizzato alla risocializzazione, anche con riferimento a periodi antecedenti.

Su questo aspetto specifico, quindi, si sarebbe dovuta primariamente incentrare la critica difensiva.

Il ricorrente, invece, si è trincerato dietro una deduzione di matrice ipotetica, aspecifica e sostanzialmente irrilevante, volta a rappresentare come – laddove fossero state operate distinte valutazioni, limitate ai singoli semestri – sarebbe stata certamente riconosciuta al condannato la liberazione anticipata. 3 F i r m a t o D a : A N G E L O V A L E R I O L A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 2 c 0 d 1 e a b 1 f 0 e 1 3 - F i r m a t o D a : G I U S E P P E S A N T A L U C I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 9 0 f 2 5 a 0 c 9 0 2 c 6 b 7 F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
escludendo esso che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi – con riflessi in senso negativo - anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari; la ricaduta nel reato è poi, indubbiamente, un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705, relativa all'ipotesi di reato successivo commesso in stato di libertà; Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, Musumeci G., Rv. 216850; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186). L’incidenza di una determinata condotta, su semestri anche di gran lunga antecedenti – sebbene certamente ammissibile - resta strettamente condizionata, dunque, dalla circostanza che il comportamento serbato possa in concreto assumere l’univoca significazione di una mancata adesione del soggetto, rispetto all'opera rieducativa successivamente sperimentata. Questa Corte, sul punto specifico, ha avuto infatti modo di chiarire quanto segue: ‹‹Il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori, purché, però, si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tale da lasciar dedurre la mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce›› (Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv. 255406; nello stesso senso, si vedano Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428 – 01, Sez. 1, n 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245 – 01 e infine Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020 Tabet, Rv. 280522 – 01). 3. Tanto premesso, il provvedimento impugnato chiarisce - in maniera puntuale ed esaustiva, spendendo argomentazioni logiche e prive del pur minimo spunto di contraddittorietà - le ragioni della ritenuta incidenza, su periodi di valutazione antecedenti, che viene assegnataa condotte temporalmente collocabili in momenti successivi. 3.1. Come già chiarito in parte espositiva, il Magistrato di sorveglianza ha accolto la richiesta di concessione della liberazione anticipata presentata da [OSCURATO:PERSONA], relativamente a periodi che vanno dal 25/12/2021 al 08/01/2024 ed ha invece rigettato analoga domanda, quanto ai periodi antecedenti (si tratta di vari periodi, che partono dal 1999 e giungono fino al 07/04/2019). Il Tribunale di sorveglianza ha disatteso il relativo reclamo e la difesa ha proposto il presente ricorso per cassazione. 3.2. La decisione reiettiva trae origine dalla valorizzazione del dato oggettivo, costituito dalla commissione di nuovi reati all’indomani di ciascun periodo di presofferto, ossia alla ritenuta coincidenza temporale, fra la realizzazione di ulteriori reati e la scarcerazione del soggetto (l’ultima condanna, riportata in data 04/12/2020, inerisce alla commissione, dall’ottobre 2016 all’aprile del 2017, del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti). Il nucleo fondante del provvedimento, allora, sta proprio nel ritenuto stretto collegamento temporale, esistente fra ciascun periodo di presofferto, la relativa scarcerazione del ricorrente e la successiva perpetrazione di un nuovo reato. Si è ritenuto, infatti, che tale condotta fosse espressiva di una perdurante adesione a modelli di illegalità, concludendosene che essa potesse riverberare effetti negativi, in termini di mancata adesione del condannato al programma rieducativo finalizzato alla risocializzazione, anche con riferimento a periodi antecedenti. Su questo aspetto specifico, quindi, si sarebbe dovuta primariamente incentrare la critica difensiva. Il ricorrente, invece, si è trincerato dietro una deduzione di matrice ipotetica, aspecifica e sostanzialmente irrilevante, volta a rappresentare come – laddove fossero state operate distinte valutazioni, limitate ai singoli semestri – sarebbe stata certamente riconosciuta al condannato la liberazione anticipata. 3 F i r m a t o D a : A N G E L O V A L E R I O L A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 2 c 0 d 1 e a b 1 f 0 e 1 3 - F i r m a t o D a : G I U S E P P E S A N T A L U C I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 9 0 f 2 5 a 0 c 9 0 2 c 6 b 7 F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0
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