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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09016/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28545/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 9606/22/2016, depositata in data 29 dicembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. In data 27 dicembre 2012 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] riceveva notifica di due avvisi di accertamento ai fini IRPEF, n.

TK3018205246 e n.

TK3018205247, rispettivamente per gli anni Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRPEF 2007 e 2008 d’imposta 2007 e 2008.

L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Roma I – rideterminava sinteticamente il reddito complessivo della detta contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato pari a € 6.583,00 per il 2007 e a € 11.294,00 per il 2008, e accertando un maggior reddito di € 73.078,22 per l’anno d’imposta 2007 e di € 109.655,92 per l’anno d’imposta 2008; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità della contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: possesso di un immobile, intervento finanziario in acquisto di ulteriore immobile e possesso di un’autovettura.

2. Avverso gli avvisi di accertamento la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Roma; si costituiva in giudizio anche l’ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 5586/24/2015, accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, rideterminando il reddito accertato in € 28.078,42 per l’anno 2007 e in € 43.873,43 per l’anno 2008.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva anche la contribuente, proponendo, a sua volta, appello incidentale con il quale chiedeva l’annullamento totale degli avvisi di accertamento impugnati.

5. Con sentenza n. 9606/22/2016, depositata in data 29 dicembre 2016, la C.t.r. adita rigettava sia il gravame dell’Ufficio che quello della contribuente, confermando quanto deciso in primo grado e compensando tra le parti le spese di lite.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrateha resistito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 07 marzo 2024.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 4 del D.M. 10 settembre 1992 sia per il reddito considerato dall’ufficio per l’anno 2007 che per l’anno 2008» la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha ritenuto provato, contravvenendo alla documentazione esibita nei confronti dell’ufficio e prodotta in giudizio, il sostenimento delle spese oggetto degli avvisi per mezzo di redditi che dovevano essere esclusi dalla formazione della base imponibile quali, segnatamente: - l’aiuto economico dei genitori; - le disponibilità finanziarie derivanti da vari smobilizzi patrimoniali.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.M. 10 settembre 1992» la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha considerato che l’immobile/studio sito in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], era nella disponibilità di altri tre affittuari per circa 70 mq, i quali portavano un importo annuo di € 18.391,20 e ne sopportavano le relative spese, così come che il suddetto immobile veniva utilizzato dalla contribuente e dal coniuge per l’esercizio della professione forense, con parte delle spese sopportate, dunque, già dedotte dai rispettivi redditi professionali.

2. Va premesso che, in data 5 febbraio 2024, la contribuente sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di apposita procura a depositare rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. allegando la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (2018), la comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di riscossione delle somme dovute e del differimento automatico delle scadenze di pagamento nonché i pagamenti attraverso i bollettini RAV.

Successivamente, la contribuente ha depositato telematicamente atto di rinuncia al ricorso firmato dal difensore e dall’Avvocatura dello Stato per accettazione, con richiesta congiunta di disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

3. Deve, pertanto, procedersi all’estinzione del giudizio a mente dell’art. 309 cod. proc. civ.

Le spese restano a carico di chi le ha anticipate

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28545/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 9606/22/2016, depositata in data 29 dicembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 27 dicembre 2012 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] riceveva notifica di due avvisi di accertamento ai fini IRPEF, n. TK3018205246 e n. TK3018205247, rispettivamente per gli anni Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF 2007 e 2008 d’imposta 2007 e 2008. L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Roma I – rideterminava sinteticamente il reddito complessivo della detta contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato pari a € 6.583,00 per il 2007 e a € 11.294,00 per il 2008, e accertando un maggior reddito di € 73.078,22 per l’anno d’imposta 2007 e di € 109.655,92 per l’anno d’imposta 2008; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità della contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: possesso di un immobile, intervento finanziario in acquisto di ulteriore immobile e possesso di un’autovettura. 2. Avverso gli avvisi di accertamento la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Roma; si costituiva in giudizio anche l’ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 5586/24/2015, accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, rideterminando il reddito accertato in € 28.078,42 per l’anno 2007 e in € 43.873,43 per l’anno 2008. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva anche la contribuente, proponendo, a sua volta, appello incidentale con il quale chiedeva l’annullamento totale degli avvisi di accertamento impugnati. 5. Con sentenza n. 9606/22/2016, depositata in data 29 dicembre 2016, la C.t.r. adita rigettava sia il gravame dell’Ufficio che quello della contribuente, confermando quanto deciso in primo grado e compensando tra le parti le spese di lite. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrateha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 07 marzo 2024. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 4 del D.M. 10 settembre 1992 sia per il reddito considerato dall’ufficio per l’anno 2007 che per l’anno 2008» la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha ritenuto provato, contravvenendo alla documentazione esibita nei confronti dell’ufficio e prodotta in giudizio, il sostenimento delle spese oggetto degli avvisi per mezzo di redditi che dovevano essere esclusi dalla formazione della base imponibile quali, segnatamente: - l’aiuto economico dei genitori; - le disponibilità finanziarie derivanti da vari smobilizzi patrimoniali. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.M. 10 settembre 1992» la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha considerato che l’immobile/studio sito in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], era nella disponibilità di altri tre affittuari per circa 70 mq, i quali portavano un importo annuo di € 18.391,20 e ne sopportavano le relative spese, così come che il suddetto immobile veniva utilizzato dalla contribuente e dal coniuge per l’esercizio della professione forense, con parte delle spese sopportate, dunque, già dedotte dai rispettivi redditi professionali. 2. Va premesso che, in data 5 febbraio 2024, la contribuente sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di apposita procura a depositare rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. allegando la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (2018), la comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di riscossione delle somme dovute e del differimento automatico delle scadenze di pagamento nonché i pagamenti attraverso i bollettini RAV. Successivamente, la contribuente ha depositato telematicamente atto di rinuncia al ricorso firmato dal difensore e dall’Avvocatura dello Stato per accettazione, con richiesta congiunta di disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. 3. Deve, pertanto, procedersi all’estinzione del giudizio a mente dell’art. 309 cod. proc. civ. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate
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