CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 marzo 2024
Cassazione n. 20424/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 193 del 2006; rinuncia agli atti del giudizio; ammissione alla procedura. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere – Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 1/[OSCURATO:DATA_NASCITA]P.U. PU R.G.21588/2016 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - FILIPPO D’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ha emesso la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21588/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Latina, n. 20, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. -resistente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la TOSCANA, n. 370/2016, depositata in data 25 febbraio 2016 , non notificata; udita la relazione della causa udita svolta nella pubblica udienzadel 12 marzo 2024, dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso,in via principale, per l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e, in via subordinata, per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Firenze , con sentenza n. 26/2013, aveva rigettato il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l’avviso di accertamento, con il quale l’Ufficio aveva disconosciuto, ai fini dell'IVA, per l’anno di imposta 2007, la detrazione effettuata dalla società mediante una nota di variazione nei confronti del Residence il [OSCURATO:SOCIETA]. per un imponibile di euro 120.000,00,oltre IVA per e uro 24.000,00. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rigettato l’appello della società contribuente, ritenendo la sentenza di primo grado ampiamente motivata in fatto e in diritto e legittimo il recupero a tassazione ai fini delle imposte dirette dello sconto praticato. 3. I giudici di secondo grado, in particolare, hanno evidenziato che: -) dalle indagini svolte dall'Ufficio e soprattutto dalla documentazione prodotta dalla società contribuente era emerso che i lavori eseguiti sull'immobile oggetto di locazione alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. erano stati di minima entità tanto da non impedire l'interruzione dell’attività e che il presunto sconto praticato sul prezzo della locazione non era stato dimostrato; -) nel corso dei controlli a fine anno era emerso che i lavori svolti erano stati di poca entità (la fattura maggiore ammontava a 4.900,00 euro) e che la struttura era stata effettivamente aperta tutto l'anno; che esistevano stretti vincoli di parentele tra i soci della società locatrice e della società affittuaria e che gli sconti erano stati concessi a fine esercizio e contabilizzati all'inizio dell'anno successivo una volta chiara la situazione reddituale della società. 4. L a società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo. 5. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.. 6. Con ordinanza interlocutoria n. 28290 del 27 novembre 2017, rilevato che la società ricorrente aveva depositata memoria con la quale aveva dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata di cui al decreto legge n. 193 del 2016, allegando la documentazione relativa, ma non aveva contestualmente rinunciato al ricorso, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza. 7. La Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato memoria con la quale ha chiesto in via principale l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e, in via subordinata, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ed unico mezzo deduce l a nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull’eccezione relativa alla violazione del principio di neutralità previsto dagli artt. 1 e 203 della Direttiva n. 2006/112/CE, nonché degli artt. 19 e 26 del d.P.R. n. 633 del 1972. Nella fattispecie in esame, anche a voler ritenere corretto l'assunto circa l'inesistenza dello sconto praticato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., l'Erario non aveva subito alcun danno in seguito al comportamento tenuto dalla società ricorrente e dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., visto che l'IVA che era stata richiesta alla prima società tramite l'avviso di accertamento era stata già incassata dall'Amministrazione finanziaria tramite il regolare versamento da parte della seconda. Di conseguenza, la pretesa dell'Ufficio costituiva un inammissibile tentativo di incamerare due volte la stessa imposta in violazione del principio di neutralità dell’IVA che, come risultava evidente, si sostanziava in un evidente indebito arricchimento dell'Erario a danno della contribuente. 2. Deve premettersi che la società ricorrente aveva depositato, per l’udienza del 18 ottobre 2017, memoria con la quale aveva chiesto il rinvio a nuovo ruolo in attesa del perfezionamento della definizione agevolata dei ruoli ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, rappresentando cheil piano di ammortamento prevedeva cinque rate, la cui ultima aveva una scadenza fissata per il 30 settembre 2018 e che erano state corrisposte le prime due rate, il 28 luglio 2017 e il 29 settembre 2017, allegando la relativa documentazione. 2.1Questa Corte ha ritenuto che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, questo deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, anche ove questi non abbia poi espressamente rinunciato al giudizio pendente, in quanto l'attestazione di ammissione alla procedura di cui all'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, costituisce inequivoca rinuncia al ricorso (in tal senso, Cass. , 23 giugno 2021 , n. 17915 ; Cass., 29 gennaio 2021, n. 2108; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394), oppure perché ricorre un caso di estinzione ex lege , qualora egli sia resistente o intimato(Cass., 7 aprile 2023, n. 9535). 2.2 Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio in quanto la società ricorrente ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016e si è impegnata a rinunciare ai giudizi pendenti, come attestato nell’istanza di estinzione del giudizio datata 29 marzo 2017. 2.3Le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992(Cass., 31 marzo 2023, n. 9088). 2.4 L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art. 6 del decreto