CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 47867/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 del TRIBUNALE di FERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 17 gennaio 2022 il Tribunale di Fermo condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di C 2.000 di ammenda avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge lamentando che il Giudice del merito avesse tratto il proprio convincimento in ordine alla reità dell'imputato esclusivamente sulla scorta di quanto riportato nel verbale di ispezione e nelle testimonianze; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta inammissibile in quanto riproduttivo di argomentazioni di merito, per altro del tutto contrastanti con le risultanze processuali, sottratte al sindacato di questa Corte di legittimità; che il secondo motivo risulta inammissibile in quanto l'applicazione dell'art.131 bis cod. pen. non era stata invocata in primo grado e che pertanto il Tribunale nulla doveva statuire in argomento; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re e