CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11630/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30511-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] - controricorre 03 (-1 avverso la sentenza n. 276/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 18/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1.II Tribunale di Patti, all'esito di una CTU e di CTP di parte, riconobbe la responsabilità della Provincia di Patti, a titolo di omessa custodia ex art.2051 c.c., per i danni derivati ai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un fondo attiguo ad una strada provinciale, dalla mancata canalizzazione di acque di scolo sulla strada che, in conseguenza di eventi metereologici avversi di grande entità verificatisi in data 11 dicembre 2008, aveva provocato il crollo del muro di cinta della proprietà, la distruzione dei terrazzamenti, l'accumulo di detriti vari e la caduta di alberi. [OSCURATO:PERSONA] di Patti fu così condannata a risarcire ai privati danneggiati la somma di C 45.233,45 oltre accessori. 2. La Corte d'Appello di Messina, adita dalla [OSCURATO:PERSONA] di Messina, succeduta alla Provincia, con sentenza del 18/6/2020, ha rigettato l'appello ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, che, accertato il nesso di causalità tra l'omessa custodia e manutenzione della strada ed i danni, l'Ente non aveva provato il fortuito, non potendosi ritenere che le delibere con cui era stato dichiarato lo stato di calamità naturale potessero costituire idonea prova del fortuito. L'ente avrebbe dovuto ottemperare all'onere di provare, con dati scientifici e pluviometrici, che, anche qualora fosse stata posta in essere la più scrupolosa manutenzione e pulizia della strada, gli allagamenti si sarebbero, comunque, verificati; in assenza di idonea documentazione scientifica doveva ritenersi che l'ente non avesse provato il caso fortuito esimente la responsabilità ex art. 2051 c.c., con il conseguente integrale rigetto del gravame. 3. Avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] di Messina ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico pluriarticolato motivo. Hanno resistito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Ritenuto che: Con l'unico pluriarticolato motivo - violazione o falsa applicazione dell'art.2051 c.c. -omesso esame di un punto decisivo e motivazione mancante in relazione all'art. 360, co. 1 nn. 3 e 4 - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. - il ricorrente propone, con illegittima mescolanza, plurimi vizi, tutti volti a sostenere la stessa tesi: il giudice ha erroneamente ravvisato la sussistenza del nesso causale tra i danni e l'inadeguata cunetta presente sulla strada, atteso che l'accertata presenza di una insufficiente griglia di raccolta delle acque avrebbe dovuto essere accompagnata dalla prova, che l'ente non avrebbe fornito, della circostanza che, anche qualora avesse svolto una manutenzione e una pulizia perfetta della strada, l'evento si sarebbe comunque verificato con la stessa potenzialità dannosa, trattandosi di evento avverso dalle caratteristiche di eccezionalità. Il giudice avrebbe altresì omesso di valutare tutti gli elementi di prova raccolti in giudizio, con particolare riguardo alle delibere comunali e regionali relative allo stato di calamità)ed avrebbe omesso l'esame del fatto storico consistente nell'ampiezza e nelle dimensioni del fenomeno alluvionale verificatosi nell'intera area della Provincia messinese. 1.1 Il motivo è inammissibile per plurimi e distinti profili. Innanzitutto per la mescolanza dei mezzi di impugnazione eterogenei sulla medesima questione che rende il motivo privo di chiarezza ed in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse" (Cass., 1, n. 26874 del 23/10/2018). 1.2 La lamentata violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. è altresì inammissibile perché la Corte d'Appello ha qualificato l'evento escludendo la sua riconducibilità a "caso fortuito" come da prerogative del giudice di merito, con irrredi decifrabile, senza immutare il fatto, mentre la ricorrente propone ricostruzioni alternative sostanzialmente fattuali e non deducibili in sede di legittimità. In particolare la sentenza, non ritenendo sufficienti le delibere relative allo stato di calamità e stigmatizzando l'omessa produzione, da parte dell'ente gravato della custodia, di documentazione scientifica atta a provare l'entità delle precipitazioni atmosferiche, si è conformata al consolidato indirizzo di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale le delibere sullo stato di calamità naturale non sono adeguate a costituire la prova del fortuito, dovendo a ciò soccorrere lo svolgimentp, del tutto omesso nel caso in esame, di indagini tecnico-scientifiche atte a comprovare il livello raggiunto dalle piogge (Cass., 3, n. 2482 del 1/2/2018; Cass., n. 30521 del 22/11/2019). 1.3 Infine la violazione dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. è preclusa dall'art. 348 ter c.p.c. in presenza di cd. "doppia conforme" non avendo la ricorrente dimostrato che i fatti sui quali giudicò il giudice del gravame fossero diversi da quelli posti a base della sentenza di primo grado. 2. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 2700 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera