CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22562/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, aggravato ai sensi dell'art. 80 d.P.R.; 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. per avere allestito, in un'abitazione di cui aveva la disponibilità, una piantagione di sostanza stupefacente del tipo marijuana; per avere illecitamente detenuto panetti di sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di kg. 62; per essersi impossessato di energia elettrica a mezzo di allacciamento abusivo alla rete elettrica. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe indicata articolando due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta l'erroneità della decisione dei giudici di merito di negare l'assorbimento tra la condotta di coltivazione e quella di detenzione illecita della sostanza stupefacente dello stesso tipo confezionata in panetti, Con il secondo motivo si duole della motivazione offerta in punto di trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla entità della pena inflitta, alla misura della riduzione operata in conseguenza della concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla misura della pena determinata in ragione del riconoscimento del vincolo della continuazione. 3. Ebbene, l'impugnazione proposta è inammissibile. La sentenza è correttamente motivata con riferimento all'aspetto riguardante il diniego dell'invocato assorbimento delle due condotte addebitate al ricorrente. I giudici di merito hanno argomentato mettendo in evidenza come lo stupefacente confezionato in panetti non potesse derivare dal ciclo produttivo delle piante rinvenute nella serra domestica, le quali erano ancora in uno stadio iniziale di crescita. Le considerazioni, del tutto coerenti rispetto alle emergenze probatorie rappresentate in motivazione, sono rispettose dei principi stabiliti in questa sede (Sez. 6, n. 39288 del 06/10/2011, Rv. 251056 - 01:"La coltivazione di piante destinate alla produzione di sostanze stupefacenti e la detenzione di stupefacente diverso da quello derivato dalla coltivazione sono condotte distinte che integrano autonomi reati suscettibili di essere posti in continuazione tra loro"). Quanto al trattamento sanzionatorio, le questioni attinenti all'entità della pena ed alla misura della sua riduzione per effetto della concessione delle attenuanti generiche sono del pari manifestamente infondate: la dosimetria della pena è questione rimessa all'apprezzamento del giudice, il quale non è tenuto a valutare tutti gli elementi dedotti dall'imputato (Sez. 7, Ordinanza n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475: "La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost."). Si osserva come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i Giudici illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta operata, sia con riferimento alla individuazione della pena in concreto irrogata all'imputato, sia con riferimento alla riduzione apportata in ragione del riconoscimento delle attenuanti generiche, sia con riferimento all'aumento determinato a titolo di continuazione. Pertanto, del tutto generiche si appalesano le doglianze difensive sul punto. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen