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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 dicembre 2025

Cassazione n. 32087/2026

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tro Domenico, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 06/02/2026 del Tribunale di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in preambolo il Tribunale di Catania ha assolto PietroDomenico Torrisi dai reati di cui agli artt. 437 e 483 cod. pen. con la formulaperché il fatto non sussiste.Secondo la prospettazione accusatoria l’imputato, conducente di unautoarticolato di proprietà della ditta [OSCURATO:SOCIETA]., aveva utilizzato due distintecarte tachigrafiche nel tachigrafo digitale, rilevate dal sistema operativo policecontroller, al fine di eludere le verifiche sul cronotachigrafo digitale per analizzarei dati riguardanti il rispetto dei tempi di guida e di riposo e, a tal fine, avevafalsamente denunciato ai Carabinieri lo smarrimento della propria cartatachigrafica al fine di ottenere il rilascio della seconda.L’accertamento era scaturito da un controllo del mezzo effettuato il 31gennaio 2020, in merito al quale ha deposto il verbalizzante [OSCURATO:PERSONA],secondo cui l’imputato aveva fatto uso della carta tachigrafica denunciata comesmarrita il 7 gennaio 2019 e successivamente, nella stessa giornata, di quellaconseguita in seguito alla denuncia di furto.

Analogo comportamento si eraaccertato come realizzato anche il giorno precedente al controllo.Ciò nonostante, il Tribunale ha osservato che, se le dichiarazioni delverbalizzante [OSCURATO:PERSONA] avevano certamente consentito di chiarire lemodalità di funzionamento del sistema operativo police controller, le stesse nonavevano fornito elementi idonei per ritenere acclarato un doppio uso della cartao, meglio, l’uso di due carte diverse al fine di eludere i controlli riguardantil’eventuale violazione degli intervalli di guida e di riposo.

Ciò in quanto il testeaveva affermato che la carta tachigrafica era una carta che non poteva essereutilizzata da soggetti diversi dall’intestatario e che, ove denunciata comesmarrita, non poteva essere più utilizzata, perché il sistema non l’avrebbe“riconosciuta”.

Sulla scorta di tali considerazioni non riteneva provata, oltre ilragionevole dubbio, la condotta materiale della falsa denuncia di smarrimento,così come della omessa collocazione sul mezzo della carta tachigrafica.2.

Avverso detta sentenza ricorre il Procuratore generale della Repubblicapresso la Corte di appello di Catania e denuncia, con un unico e articolatomotivo, la contraddittorietà della motivazione e il travisamento della deposizionedel teste [OSCURATO:PERSONA].Lamenta l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione posta afondamento dell’assoluzione dell’imputato, testualmente riportata nel ricorso,rispetto a quanto emerso dalla deposizione del teste in occasione dell’udienza del12 dicembre 2025, il cui verbale è allegato al ricorso ai fini della suaautosufficienza.Questi, infatti, sulla scorta delle risultanze investigative, ha affermato che: i)il 30 gennaio 2020, il cronotachigrafo digitale del mezzo condotto dall’imputatorisultava aver util izzato la carta tachigrafica dichiarata smarrita e,successivamente, la carta rilasciata in suo favore in sostituzione; ii) in occasionedel controllo l’imputato aveva consegnato la carta oggetto di denuncia dismarrimento; iii) all’epoca dei fatti era ancora possibile utilizzare sul mezzo unacarta tachigrafica denunciata come smarrita, mentre successivamente il sistemaera stato aggiornato in modo da rifiutare la carta ove della stessa ne fosse statodenunciato lo smarrimento; iv) che l’utilizzo di due diverse carte intestate allostesso soggetto era un metodo astrattamente idoneo a eludere i controlli suitempi di guida e riposo da parte del conducente.Tanto premesso, a fronte di tali univoche risultanze, ha denunciato l’evidenteil fraintendimento in cui è in corso il Tribunale che si sarebbe inevitabilmenteriflesso nell’erronea conclusione sull’insussistenza dei reati.3.

Il difensore dell’imputato, in data 17 giugno 2026 ha depositato unamemoria con la quale ha dedotto l’inammissibilità del ricorso del Procuratoregenerale.4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso del Procuratore generale, nient’affatto inammissibile, è fondato.Quanto al profilo dell’inammissibilità del ricorso della Pubblica accusa –eccepito nella memoria difensiva – va qui richiamato il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di legittimità secondo cui il ricorso per cassazione èinammissibile ove a-specifico, qualità che va apprezzata non solo comegenericità ovvero indeterminatezza, ma altresì come mancanza di correlazionetra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni delgiudice censurato.Ebbene, nel caso che ci occupa, diversamente da quanto lamentato nellamemoria difensiva, il ricorso del Procuratore generale non è limitato allarappresentazione di una ricostruzione alternativa dei fatti e a una soggettivarilettura delle prove poste a fondamento della decisione assolutoria, ma ècaratterizzato da un'adeguata correlazione tra le ragioni argomentate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione edha, così, offerto –come impone l’osservanza del principio di autosufficienza inrelazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti – lacompiuta rappresentazione e dimostrazione delle evidenze pretermesse ovveroinfedelmente rappresentate dal giudicante (come si vedrà, la deposizione delverbalizzante) di per sé dotate di univoca, oggettiva e immediata valenzaesplicativa, tali, cioè, da disarticolare – a prescindere da ogni soggettivavalutazione – il costrutto argomentativo della decisione impugnata, perl'intrinseca incompatibilità degli enunciati.Per tale via, il ricorso ha certamente consentito al Collegio l'effettivoapprezzamento dei vizi, di volta in volta, dedotti.2.

Ciò premesso, venendo al merito del ricorso, questa Corte ha chiarito, conorientamento consolidato, che in tema di ricorso per cassazione, non è possibilededurre come motivo il "travisamento del fatto", giacché è preclusa la possibilitàper il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

Mentre èconsentito, (art. 606 lett. e cod. proc. pen.), dedurre il "travisamento dellaprova", che ricorre nei casi in cui si sostiene che il giudice di merito abbiafondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato diprova incontestabilmente diverso da quello reale.

In quest'ultimo caso, infatti,non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di meritoai fini della decisione, ma di verificare se questi elementi esistano (Sez. 5, n.39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006,dep. 2007, Bartalini, Rv. 235656 – 01).

Si è chiarito che il vizio di"contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta lacognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nelragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, perevidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasidi "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato",dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA] SilvaWelton, Rv. 283370 - 01Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv.234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605).L'elemento travisato deve assumere portata decisiva e grava sul ricorrentel'onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli attiprocessuali che intende far valere.3.

Nel caso di specie ricorre l'ipotesi del travisamento delle risultanzeprobatorie.Invero, la motivazione con la quale il Tribunale è pervenuto all'assoluzionedell'imputato è manifestamente illogica nella parte in cui ha affermato l'assenzadi prova, oltre il ragionevole dubbio, che l'imputato avesse utilizzato la cartatachigrafica, del tutto trascurando – in ipotesi, anche per escluderne il rilievo –l'elemento di prova costituito dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], di cui hatravisato il dato, risultante per tabulas dal relativo verbale di udienza allegato alricorso, della possibilità all’epoca dei fatti di utilizzare nel tachigrafo digitaleanche una carta tachigrafica di cui si era denunciato lo smarrimento e che,peraltro, era nella disponibilità dell’imputato al momento del controllo.3.

La sentenza dev'essere, pertanto, annullata con rinvio ad altra Sezionedella Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio che, libero, negli esiti,emendi il vizio denunciato.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Catania.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tro Domenico, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 06/02/2026 del Tribunale di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in preambolo il Tribunale di Catania ha assolto PietroDomenico Torrisi dai reati di cui agli artt. 437 e 483 cod. pen. con la formulaperché il fatto non sussiste.Secondo la prospettazione accusatoria l’imputato, conducente di unautoarticolato di proprietà della ditta [OSCURATO:SOCIETA]., aveva utilizzato due distintecarte tachigrafiche nel tachigrafo digitale, rilevate dal sistema operativo policecontroller, al fine di eludere le verifiche sul cronotachigrafo digitale per analizzarei dati riguardanti il rispetto dei tempi di guida e di riposo e, a tal fine, avevafalsamente denunciato ai Carabinieri lo smarrimento della propria cartatachigrafica al fine di ottenere il rilascio della seconda.L’accertamento era scaturito da un controllo del mezzo effettuato il 31gennaio 2020, in merito al quale ha deposto il verbalizzante [OSCURATO:PERSONA],secondo cui l’imputato aveva fatto uso della carta tachigrafica denunciata comesmarrita il 7 gennaio 2019 e successivamente, nella stessa giornata, di quellaconseguita in seguito alla denuncia di furto. Analogo comportamento si eraaccertato come realizzato anche il giorno precedente al controllo.Ciò nonostante, il Tribunale ha osservato che, se le dichiarazioni delverbalizzante [OSCURATO:PERSONA] avevano certamente consentito di chiarire lemodalità di funzionamento del sistema operativo police controller, le stesse nonavevano fornito elementi idonei per ritenere acclarato un doppio uso della cartao, meglio, l’uso di due carte diverse al fine di eludere i controlli riguardantil’eventuale violazione degli intervalli di guida e di riposo. Ciò in quanto il testeaveva affermato che la carta tachigrafica era una carta che non poteva essereutilizzata da soggetti diversi dall’intestatario e che, ove denunciata comesmarrita, non poteva essere più utilizzata, perché il sistema non l’avrebbe“riconosciuta”. Sulla scorta di tali considerazioni non riteneva provata, oltre ilragionevole dubbio, la condotta materiale della falsa denuncia di smarrimento,così come della omessa collocazione sul mezzo della carta tachigrafica.2. Avverso detta sentenza ricorre il Procuratore generale della Repubblicapresso la Corte di appello di Catania e denuncia, con un unico e articolatomotivo, la contraddittorietà della motivazione e il travisamento della deposizionedel teste [OSCURATO:PERSONA].Lamenta l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione posta afondamento dell’assoluzione dell’imputato, testualmente riportata nel ricorso,rispetto a quanto emerso dalla deposizione del teste in occasione dell’udienza del12 dicembre 2025, il cui verbale è allegato al ricorso ai fini della suaautosufficienza.Questi, infatti, sulla scorta delle risultanze investigative, ha affermato che: i)il 30 gennaio 2020, il cronotachigrafo digitale del mezzo condotto dall’imputatorisultava aver util izzato la carta tachigrafica dichiarata smarrita e,successivamente, la carta rilasciata in suo favore in sostituzione; ii) in occasionedel controllo l’imputato aveva consegnato la carta oggetto di denuncia dismarrimento; iii) all’epoca dei fatti era ancora possibile utilizzare sul mezzo unacarta tachigrafica denunciata come smarrita, mentre successivamente il sistemaera stato aggiornato in modo da rifiutare la carta ove della stessa ne fosse statodenunciato lo smarrimento; iv) che l’utilizzo di due diverse carte intestate allostesso soggetto era un metodo astrattamente idoneo a eludere i controlli suitempi di guida e riposo da parte del conducente.Tanto premesso, a fronte di tali univoche risultanze, ha denunciato l’evidenteil fraintendimento in cui è in corso il Tribunale che si sarebbe inevitabilmenteriflesso nell’erronea conclusione sull’insussistenza dei reati.3. Il difensore dell’imputato, in data 17 giugno 2026 ha depositato unamemoria con la quale ha dedotto l’inammissibilità del ricorso del Procuratoregenerale.4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso del Procuratore generale, nient’affatto inammissibile, è fondato.Quanto al profilo dell’inammissibilità del ricorso della Pubblica accusa –eccepito nella memoria difensiva – va qui richiamato il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di legittimità secondo cui il ricorso per cassazione èinammissibile ove a-specifico, qualità che va apprezzata non solo comegenericità ovvero indeterminatezza, ma altresì come mancanza di correlazionetra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni delgiudice censurato.Ebbene, nel caso che ci occupa, diversamente da quanto lamentato nellamemoria difensiva, il ricorso del Procuratore generale non è limitato allarappresentazione di una ricostruzione alternativa dei fatti e a una soggettivarilettura delle prove poste a fondamento della decisione assolutoria, ma ècaratterizzato da un'adeguata correlazione tra le ragioni argomentate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione edha, così, offerto –come impone l’osservanza del principio di autosufficienza inrelazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti – lacompiuta rappresentazione e dimostrazione delle evidenze pretermesse ovveroinfedelmente rappresentate dal giudicante (come si vedrà, la deposizione delverbalizzante) di per sé dotate di univoca, oggettiva e immediata valenzaesplicativa, tali, cioè, da disarticolare – a prescindere da ogni soggettivavalutazione – il costrutto argomentativo della decisione impugnata, perl'intrinseca incompatibilità degli enunciati.Per tale via, il ricorso ha certamente consentito al Collegio l'effettivoapprezzamento dei vizi, di volta in volta, dedotti.2. Ciò premesso, venendo al merito del ricorso, questa Corte ha chiarito, conorientamento consolidato, che in tema di ricorso per cassazione, non è possibilededurre come motivo il "travisamento del fatto", giacché è preclusa la possibilitàper il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Mentre èconsentito, (art. 606 lett. e cod. proc. pen.), dedurre il "travisamento dellaprova", che ricorre nei casi in cui si sostiene che il giudice di merito abbiafondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato diprova incontestabilmente diverso da quello reale. In quest'ultimo caso, infatti,non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di meritoai fini della decisione, ma di verificare se questi elementi esistano (Sez. 5, n.39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006,dep. 2007, Bartalini, Rv. 235656 – 01). Si è chiarito che il vizio di"contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta lacognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nelragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, perevidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasidi "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato",dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA] SilvaWelton, Rv. 283370 - 01Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv.234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605).L'elemento travisato deve assumere portata decisiva e grava sul ricorrentel'onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli attiprocessuali che intende far valere.3. Nel caso di specie ricorre l'ipotesi del travisamento delle risultanzeprobatorie.Invero, la motivazione con la quale il Tribunale è pervenuto all'assoluzionedell'imputato è manifestamente illogica nella parte in cui ha affermato l'assenzadi prova, oltre il ragionevole dubbio, che l'imputato avesse utilizzato la cartatachigrafica, del tutto trascurando – in ipotesi, anche per escluderne il rilievo –l'elemento di prova costituito dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], di cui hatravisato il dato, risultante per tabulas dal relativo verbale di udienza allegato alricorso, della possibilità all’epoca dei fatti di utilizzare nel tachigrafo digitaleanche una carta tachigrafica di cui si era denunciato lo smarrimento e che,peraltro, era nella disponibilità dell’imputato al momento del controllo.3. La sentenza dev'essere, pertanto, annullata con rinvio ad altra Sezionedella Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio che, libero, negli esiti,emendi il vizio denunciato. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Catania.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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