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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2024

Cassazione n. 40374/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 34/RG 16695 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per illecita detenzione di 70 gr. lordi di eroina.

Egli denuncia violazione di legge, per avere la sentenza omesso di riqualificare il fatto come ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 con esclusione della recidiva.

Letta la memoria difensiva in cui vengono ribadite le censure contenute nel ricorso.

2. Il ricorso è inammissibile per genericità.

2.1. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione sul punto, valorizzando non il dato quantitativo dell'eroina, ma l'esito dell'accertamento tecnico da cui era risultata la detenzione anche di altra sostanza, il 6-MAM, pari al28 con principio attivo puro e 61"- • altri elementi dimostrativi dell'offensività della condotta indicati dettagliatamente a pag. 7, così operando una valutazione nient'affatto arbitraria ai fini della qualificazione giuridica del fatto, pienamente in linea con la giurisprudenza di legittimità, ma completa e congrua, tanto da non renderla sindacabile in questa sede, a fronte della quale il ricorso si limita ad una assertiva critica priva di riferimenti giuridici e fattuali.

Alle stesse conclusioni si perviene con riferimento alla ritenuta recidiva di cui la condotta in questa sede contestata costituisce motivo dimostrativo di una più marcata pericolosità alla luce dei precedenti specifici del ricorrente.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 settembre 2024 La Consigliera estensora [OSCURATO:PERSONA] ent D E POSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 34/RG 16695 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per illecita detenzione di 70 gr. lordi di eroina. Egli denuncia violazione di legge, per avere la sentenza omesso di riqualificare il fatto come ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 con esclusione della recidiva. Letta la memoria difensiva in cui vengono ribadite le censure contenute nel ricorso. 2. Il ricorso è inammissibile per genericità. 2.1. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione sul punto, valorizzando non il dato quantitativo dell'eroina, ma l'esito dell'accertamento tecnico da cui era risultata la detenzione anche di altra sostanza, il 6-MAM, pari al28 con principio attivo puro e 61"- • altri elementi dimostrativi dell'offensività della condotta indicati dettagliatamente a pag. 7, così operando una valutazione nient'affatto arbitraria ai fini della qualificazione giuridica del fatto, pienamente in linea con la giurisprudenza di legittimità, ma completa e congrua, tanto da non renderla sindacabile in questa sede, a fronte della quale il ricorso si limita ad una assertiva critica priva di riferimenti giuridici e fattuali. Alle stesse conclusioni si perviene con riferimento alla ritenuta recidiva di cui la condotta in questa sede contestata costituisce motivo dimostrativo di una più marcata pericolosità alla luce dei precedenti specifici del ricorrente. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024 La Consigliera estensora [OSCURATO:PERSONA] ent D E POSITATA
Sentenza Cassazione n. 40374/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris