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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 marzo 2021

Cassazione n. 24684/2022

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y\IL,62(i ORDINANZA sul ricorso 15814/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la SENTENZA n. 342/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 21/4/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato l'opposizione proposta dallo stesso nei confronti di verbale di contestazione di illecito amministrativo per violazione del codice della strada.

1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che l'appellante solo con il ricorso in appello aveva sollevato "la contestazione relativa alla taratura" del sistema impiegato per il rilevamento della velocità dei veicoli in transito, trattandosi di questione che non era stata oggetto né di ricorso né di rilievo ad opera dell'opponente nel corso del giudizio di primo grado.

1.3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 14/6/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della • sentenza, dichiaratamente non notificata.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] di Avellino è rimasta intimata.

1.5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2. Intanto, il ricorso per cassazione è ammissibile.

Nel giudizio di opposizione (che, come quello in esame, è stato proposto) ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, la legittimazione passiva spetta, ai sensi del comma 5 dell'art. 7 cit., al prefetto anche quando l'autorità che ha emesso l'ordinanza agisca quale organo periferico dell'amministrazione statale, per effetto di una specifica autonomia funzionale che comporta deroga a quanto • stabilito dall'art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933 (come sostituito dall'art. 1 della

I. n. 260 del 1958), in tema di rappresentanza in giudizio dello Stato.

E tale legittimazione resta ferma nella successiva fase di impugnazione davanti alla Corte di cassazione, non rinvenendosi, nell'attuale disciplina dell'art. 7 cit., alcun elemento da cui possa desumersi che, alla legittimazione in primo grado dell'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio subentri, nella fase di impugnazione, quella del Ministro, con la conseguenza che il ricorso per cassazione, proposto, come nella specie, nei confronti dell'autorità che ha emesso l'ordinanza anziché del Ministro, è senz'altro ammissibile (cfr. Cass. n. 35795 del 2021).

3.1. Con l'unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112, 115, 345 Ric. 2021 n. 15814 Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 3 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l'appello era inammissibile sul rilievo che la questione della taratura dello strumento utilizzato per il rilevamento dell'infrazione contestata era stata sollevata per la prima volta solo con il ricorso d'appello, omettendo, tuttavia, di considerare che, in realtà, la mancata taratura dello strumento di rilevazione era stata contestata nel ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 204 bis del codice della strada.

3.2. Il motivo è fondato.

L'opponente, infatti, come emerge con chiarezza dalla semplice lettura del motivo d'opposizione trascritto in ricorso, aveva già con l'atto introduttivo del giudizio compiutamente sollevato la questione della nullità del verbale per la mancata taratura periodica del sistema di rilevamento della velocità.

4. Il ricorso, quindi, dev'essere accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Avellino che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Avellino che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
y\IL,62(i ORDINANZA sul ricorso 15814/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la SENTENZA n. 342/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 21/4/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato l'opposizione proposta dallo stesso nei confronti di verbale di contestazione di illecito amministrativo per violazione del codice della strada. 1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che l'appellante solo con il ricorso in appello aveva sollevato "la contestazione relativa alla taratura" del sistema impiegato per il rilevamento della velocità dei veicoli in transito, trattandosi di questione che non era stata oggetto né di ricorso né di rilievo ad opera dell'opponente nel corso del giudizio di primo grado. 1.3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 14/6/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della • sentenza, dichiaratamente non notificata. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] di Avellino è rimasta intimata. 1.5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2. Intanto, il ricorso per cassazione è ammissibile. Nel giudizio di opposizione (che, come quello in esame, è stato proposto) ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, la legittimazione passiva spetta, ai sensi del comma 5 dell'art. 7 cit., al prefetto anche quando l'autorità che ha emesso l'ordinanza agisca quale organo periferico dell'amministrazione statale, per effetto di una specifica autonomia funzionale che comporta deroga a quanto • stabilito dall'art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933 (come sostituito dall'art. 1 della I. n. 260 del 1958), in tema di rappresentanza in giudizio dello Stato. E tale legittimazione resta ferma nella successiva fase di impugnazione davanti alla Corte di cassazione, non rinvenendosi, nell'attuale disciplina dell'art. 7 cit., alcun elemento da cui possa desumersi che, alla legittimazione in primo grado dell'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio subentri, nella fase di impugnazione, quella del Ministro, con la conseguenza che il ricorso per cassazione, proposto, come nella specie, nei confronti dell'autorità che ha emesso l'ordinanza anziché del Ministro, è senz'altro ammissibile (cfr. Cass. n. 35795 del 2021). 3.1. Con l'unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112, 115, 345 Ric. 2021 n. 15814 Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 3 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l'appello era inammissibile sul rilievo che la questione della taratura dello strumento utilizzato per il rilevamento dell'infrazione contestata era stata sollevata per la prima volta solo con il ricorso d'appello, omettendo, tuttavia, di considerare che, in realtà, la mancata taratura dello strumento di rilevazione era stata contestata nel ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 204 bis del codice della strada. 3.2. Il motivo è fondato. L'opponente, infatti, come emerge con chiarezza dalla semplice lettura del motivo d'opposizione trascritto in ricorso, aveva già con l'atto introduttivo del giudizio compiutamente sollevato la questione della nullità del verbale per la mancata taratura periodica del sistema di rilevamento della velocità. 4. Il ricorso, quindi, dev'essere accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Avellino che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Avellino che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio del
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