CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2023
Cassazione n. 49370/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui agli art. 81 cpv. cod. pen. e 2 del dl. 463/1983 convertito in I. 638/1983 alla pena ritenuta di giustizia, articolando due motivi di ricorso, solleva questione di legittimità costituzionale con riguardo agli artt. 2, 3 e 24 della Cost. in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 2 comma 1-bis del d.l. 463/1983 con riferimento alla disparità di trattamento tra coloro che, in qualità di legali rappresentanti di società in bonis, decidono di non avvalersi della causa di non punibilità per libera scelta e coloro che, per effetto del fallimento e del divieto del pagamento di debiti pregressi non potrebbero esercitare la scelta di avvalersi del termine trimestrale per escludere la punibilità (primo motivo), e denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo); Considerato che la questione di legittimità costituzionale, proposta con il primo motivo, è manifestamente infondata perché, come osserva il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, tenuto ad adempiere alla diffida inviata ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, dl. 12 settembre 1983, n. 463, conv. dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è colui che era obbligato al versamento al momento dell'insorgenza del debito contributivo, anche se medio tempore abbia perduto la rappresentanza o la titolarità dell'impresa, in quanto il predetto adempimento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità, sicché vi è tenuto soltanto l'autore del reato (cfr., tra le altre, Sez. 3, Sentenza n. 17695 del 11/01/2019, Vallebona, Rv. 275448-01, nonché Sez. 3, n. 39072 del 18/07/2017, Falsini, Rv. 271473-01, la quale ha anche precisato che, in caso di liquidazione o di fallimento, l'obbligato è tenuto a sollecitare il liquidatore o il curatore perché adempia al pagamento nel termine trimestrale decorrente dalla contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione); Considerato che il secondo motivo espone censure manifestamente infondate perché inerenti ad un asserito difetto e palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, siccome la sentenza impugnata ha negato l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sia per l'entità del superamento della soglia di punibilità, siccome relativa a quasi il 23 % dell'importo minimo di 10.000,00 euro, sia per la reiterazione della condotta inadempiente, realizzatasi in quattro distinte mensilità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensor