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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25790/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; NN. [OSCURATO:PERSONA]

1. Per una più precisa comprensione della questione oggetto di ricorso, occorre premettere che, con sentenza n. 12488/2019 (udienza del 27 novembre 2018), questa Prima Sezione penale annullò, in parte, l'ordinanza emessa in data 6 febbraio 2018, con la quale il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila aveva parzialmente accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] in materia di rimedi risarcitori per ingiusta detenzione di cui all'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354.

Questa Corte, in particolare, annullò cori rinvio il provvedimento impugnato limitatamente ai periodi di detenzione trascorsi dal FRANZESE presso la Casa circondariale di Napoli-Poggioreale, osservando che il giudice a quo si era limitate a prendere atto della comunicazione, inoltrata dalla Direzione della casa circondariale, di indisponibilità, per il periodo d'interesse, di applicativi informatici, senza curarsi di verificare se fosse stato possibile, magari impiegando un tempo maggiore nel relativo accertamento, reperire i dati sulle condizioni di detenzione tramite ricerca di tipo manuale mediante riscontro cartaceo.

2. In esito al giudizio di rinvio, con ordinanza del 7 maggio 2019, il Tribunale adìto rigettava nuovamente la richiesta relativa all'istituto di Napoli-Poggioreale, rilevando che, con la nota inviata il 15 gennaio 2018, la direzione di quella Casa circondariale aveva affermato come non fosse stato possibile dedurre (visto che i dati relativi erano stati informatizzati solo a partire dal 2003) in quali celle ed in quali condizioni, nel periodo in questione, fino al 2002, si fosse svolta la detenzione del FRANZESE, considerando anche che, a causa dei ripetuti lavori, non era stata conservata neppure la memoria della precedente situazione delle celle.

Una giustificazione, quella adotta dall'amministrazione, che, secondo il Tribunale, non poteva dirsi priva di fondamento fattuale e logico e che non poteva essere superata con l'attivazione di strumenti informativi che avrebbero necessariamente condotto al medesimo esito infruttuoso.

3. Su ulteriore ricorso per cassazione proposto dall'interessato, veniva pronunciata, dalla Quinta Sezione penale di questa Corte, la sentenza n. 7243/2021, che tornava ad annullare con rinvio, il provvedimento impugnato, stigmatizzando che il Tribunale non avesse adempiuto alle prescrizioni indicate nella precedente sentenza di annullamento, come sopra sintetizzate.

4. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa a definizione del nuovo giudizio di rinvio, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha, ancora una volta, rigettato il reclamo del FRANZESE.

Interpellati l'Ufficio di Sorveglianza, il Provveditorato regionale della Campania e la Direzione della Casa circondariale di Napoli-Poggioreale, il Tribunale espone di aver ricevuto informazioni unicamente da quest'ultimo istituto, mentre nessun riscontro era pervenuto dagli altri uffici interpellati.

A pag. 4 del provvedimento si dà atto, nei termini seguenti, dell'ambiguità della risposta offerta dalla Casa circondariale in questione con nota del 13 luglio 2021: «...la Direzione della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli "Poggioreale" ha riferito nuovamente in ordine alla complessità della ricerca di tipo manuale dei dati richiesti sui registri cartacei nella disponibilità dell'Amministrazione, per la verità non facendo intendere con chiarezza se tale ricerca sia stata effettuata, ma si sia rivelata infruttuosa per ragioni non meglio conosciute (ad esempio, per smarrimento o eliminazione dei registri cartacei considerato il lungo tempo trascorso, per mancata annotazione dei dati richiesti relativi al FRANZESE o per altri motivi ancora), oppure se la ricerca non sia stata per nulla effettuata per ragioni parimenti non note (tempo insufficiente, mancanza di personale addetto o altro).» Subito dopo, il Tribunale di sorveglianza aggiunge: «...in ogni caso [...] può dirsi che, pur espressamente richiesti da questo Tribunale, gli esiti della ricerca cartacea dei dati necessari non sono presenti in atti, non essendo stati comunicati dall'Amministrazione penitenziaria.» Prosegue il giudice a quo rilevando che, comunque, all'assenza di tali dati, pur considerati "necessari", si può ovviare attraverso l'acquisizione dei dati - che lo stesso decidente definisce "di ordine generale" (quindi non riferiti al detenuto FRANZESE) - "relativi alle condizioni detentive assicurate nell'Istituto (presenza adeguata di luce e di aria naturali, riservatezza dei servizi igienici, assenza di muffe e insetti, funzionamento del riscaldamento)", che già forniscono, quanto meno, "indicazioni utili ad escludere condizioni contrarie alle norme igieniche e salutari di base"; la stessa nota del 13 luglio 2021, «con le allegate statistiche ministeriali, è utile ad escludere anche condizioni d/ sovraffollamento negli anni d'interesse all'interno dell'istituto di Poggioreale, considerato che tra il 1998 e il 2002, avuto riguardo al dato numerico complessivo delle unità presenti nella struttura, mai è stata superata la soglia di ospitalità ottimale individuata in 60.000 unità (in quegli anni, i ristretti presenti sono stati sempre in numero di gran lunga inferiore anche di oltre 10.000 unità alla suddetta soglia)».

In ogni caso, secondo il Tribunale, sarebbe mancante ogni elemento di valutazione della fondatezza della domanda formulata dal FRANZESE il 23 luglio 2015, in quanto priva di "qualsivoglia allegazione indicativa della asserita lesione dei diritti fondamentali stabiliti dall'art. 3 CEDU"; tardiva, aggiunge il giudice di merito, sarebbe la precisazione di alcuni elementi fornita dall'interessato in sede di udienza camerale.

Il giudice del rinvio così conclude (pag. 5) per rigettare il reclamo del detenuto: «Se è vero che la Direzione della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli "Poggioreale" non ha risposto in maniera del tutto esaustiva alle richieste di questo Tribunale, è anche vero, d'altra parte, che non vi sono elementi/condizioni di fatto che possano essere contestate dall'Amministrazione di Napoli "Poggioreale", posto che nulla, di fatto, è stato prospettato in merito dal reclamante», che avrebbe dedotto in termini assolutamente generici "il sovraffollamento carcerario".

5. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, manifesta illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione.Nella prospettazione del ricorrente, in sintesi, l'ordinanza impugnata si porrebbe in contrasto sia con le risultanze istruttorie acquisite sia con il criterio di ripartizione dell'onere probatorio nel procedimento ex art. 35-ter Ord. pen., siccome individuato dalla giurisprudenza di legittimità.

Sotto il primo profilo, si sostiene non essere desumibile, dall'istruttoria svolta, l'impossibilità di ricostruzione della lamentata lesione di diritti fondamentali del detenuto, bensì unicamente l'inerzia dell'Amministrazione nel reperire i dati necessari dalla documentazione cartacea esistente.

Sotto il secondo profilo, si ricorda Sez. 1, n. 23362/2018 a proposito della "presunzione relativa di veridicità" che assiste le allegazioni addotte a fondamento della domanda ex art. 35- ter Ord. pen., superabile dall'Amministrazione penitenziaria attraverso la produzione di idonei elementi di smentita (restando, ovviamente, salva l'attivazione dei poteri di verifica ex officio del giudice).

6. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

2. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, al termine del secondo giudizio di rinvio discendente dall'ultima pronuncia di annullamento emessa da questa Corte (sentenza della Quinta Sezione penale n. 7243/2021), in violazione del disposto di cui all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., è, ancora una volta, pervenuto a decisione reiettiva del reclamo proposto dal detenuto senza assolvere, concretamente e adeguatamente, al dovere di investigazione di ufficio assegnatogli da questa Corte e, discostandosi dai principi giurisprudenziali affermati sull'argomento in sede di legittimità, ha ritenuto, erroneamente, che in mancanza di informazioni l'esito dovesse, in ogni caso, essere costituito dal rigetto della domanda.

3. Nell'ultima sentenza rescindente era stato, con chiarezza, ribadito che le lacune motivazionali stigmatizzate nella decisione di annullamento precedente a proposito della sufficienza e insuperabilità degli accertamenti istruttori svolti, già ritenuti, invece, non esaustivi, erano rimaste non colmate, sicché il giudice di merito era incorso nel medesimo difetto di motivazione.

4. Nel provvedimento oggi impugnato, il Tribunale di sorveglianza ha, di nuovo, recepito passivamente l'ennesimo esito infruttuoso della richiesta cli informazioni inoltrata. all'istituto di pena, continuando a ritenere giustificata la mancanza di dati da parte della Pubblica amministrazione per la difficoltà di reperimento di documentazione cartacea (posto che all'epoca della detenzione del FRANZESE non vi erano archivi informatici), concernente le condizioni detentive in cui aveva vissuto il reclamante.Tuttavia, l'itinerario logico-giuridico sviluppato a sostegno della decisione impugnata è inficiato da una cruciale carenza motivazionele, perché lascia, sostanzialmente, irrisolto il problema dell'acquisizione dei dati cartacei.

Sul punto, infatti, come riportato nella superiore esposizione in fatto, lo stesso giudice del rinvio, con riferimento all'unico atto istruttorio ac:quisito (la nota inviata il 13 luglio 2021 dalla Direzione della Casa circondariale di Napoli-Poggioreale), ha esplicitamente riconosciuto di non aver compreso se, da parte dell'istituto penitenziario, la ricerca di tipo manuale dei dati richiesti su registri cartacei sia stata effettuata, ma si sia rivelata infruttuosa per ragioni non meglio conosciute, oppure non sia stata per nulla effettuata per ragioni parimenti non note.

A fronte di tale incertezza sul contenuto dell'accertamento riferito dal carcere, il Tribunale, invece di dare impulso a un ulteriore approfondimento istruttorio, utile a chiarire il dubbio da sciogliere, al fine di poter disporre di dati che pure riteneva (giustamente) "necessari" alla decisione (e che la sentenza rescindente aveva chiesto di acquisire), ha, contraddittoriamente, valorizzato altri dati acquisiti che, tuttavia, per il loro carattere "generale" (come definito nell'ordinanza), non potevano essere "automaticamente" riferibili (anche) al detenuto FRANZESE (ad es., poco interessa che, in generale, la percentuale di detenuti ospitata a Poggioreale fosse al di sotto della capienza, se, poi, la cella del FRANZESE era sovraffollata).

5. Inoltre, il Giudice di merito è pervenuto a decisione di rigetto del reclamo senza tener conto del principio affermato da questa Corte, in forza del quale «Nei procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., le allegazioni dell'istante sul fatto costitutivo della lesione, addotte a fondamento di una domanda sufficientemente determinata e riscontrata sotto il profilo dell'esistenza e della decorrenza della detenzione, sono assistite da una presunzione relativa di veridicità del contenuto, per effetto della quale incombe sull'Amministrazione penitenziaria l'onere di fornire idonei elementi di valutazione di segno contrario» (Sez. 5, n. 18328 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279208; Sez. 1, n. 23362 dell'1:L/5/2018, Lucchese, Rv. 273144).

Per disattendere tale principio, il Tribunale abruzzese ha affermato che il reclamo originario proposto dal detenuto doveva considerarsi 'generico", in quanto privo di allegazione indicativa dell'asserita lesione dei diritti fondamentali stabiliti dall'art. 3 CEDU.

Tale affermazione si rivela, in primo luogo, palesemente contraddittoria rispetto allo svolgimento, da ben sette anni, di un procedimento ex art. 35-ter Ord. pen., caratterizzato, nelle fasi di merito (due giudizi di rinvio da annullamento della Corte di cassazione inclusi), da acquisizioni istruttorie eseguite nel contraddittorio delle parti, laddove, se realmente il reclamo originario fosse stato generico, il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile de plano, sicché non si sarebbe neppure dato luogo alla eventuale fase impugnatoria davanti al Tribunale di sorveglianza.

In secondo luogo, si tratta di un profilo che la sentenza di annullamento non ha trattato e, quindi, non può costituire oggetto della cognizione del giudice del rinvio.

Viceversa, oggetto della cognizione del giudice del rinvio ,era l'ottemperanza agli adempimenti istruttori di cui si è detto e che, per le ragioni esposte, non sono stati, ancora una volta, assolti.

6. In conclusione, l'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, che dovrà correttamente ottemperare a quanto già deciso con la sentenza di questa Corte n. 7243/2021 e che qui si ribadisce, senza poter ritenere che, in caso di mancanza di informazione, il reclamo debba essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; NN. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per una più precisa comprensione della questione oggetto di ricorso, occorre premettere che, con sentenza n. 12488/2019 (udienza del 27 novembre 2018), questa Prima Sezione penale annullò, in parte, l'ordinanza emessa in data 6 febbraio 2018, con la quale il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila aveva parzialmente accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] in materia di rimedi risarcitori per ingiusta detenzione di cui all'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354. Questa Corte, in particolare, annullò cori rinvio il provvedimento impugnato limitatamente ai periodi di detenzione trascorsi dal FRANZESE presso la Casa circondariale di Napoli-Poggioreale, osservando che il giudice a quo si era limitate a prendere atto della comunicazione, inoltrata dalla Direzione della casa circondariale, di indisponibilità, per il periodo d'interesse, di applicativi informatici, senza curarsi di verificare se fosse stato possibile, magari impiegando un tempo maggiore nel relativo accertamento, reperire i dati sulle condizioni di detenzione tramite ricerca di tipo manuale mediante riscontro cartaceo. 2. In esito al giudizio di rinvio, con ordinanza del 7 maggio 2019, il Tribunale adìto rigettava nuovamente la richiesta relativa all'istituto di Napoli-Poggioreale, rilevando che, con la nota inviata il 15 gennaio 2018, la direzione di quella Casa circondariale aveva affermato come non fosse stato possibile dedurre (visto che i dati relativi erano stati informatizzati solo a partire dal 2003) in quali celle ed in quali condizioni, nel periodo in questione, fino al 2002, si fosse svolta la detenzione del FRANZESE, considerando anche che, a causa dei ripetuti lavori, non era stata conservata neppure la memoria della precedente situazione delle celle. Una giustificazione, quella adotta dall'amministrazione, che, secondo il Tribunale, non poteva dirsi priva di fondamento fattuale e logico e che non poteva essere superata con l'attivazione di strumenti informativi che avrebbero necessariamente condotto al medesimo esito infruttuoso. 3. Su ulteriore ricorso per cassazione proposto dall'interessato, veniva pronunciata, dalla Quinta Sezione penale di questa Corte, la sentenza n. 7243/2021, che tornava ad annullare con rinvio, il provvedimento impugnato, stigmatizzando che il Tribunale non avesse adempiuto alle prescrizioni indicate nella precedente sentenza di annullamento, come sopra sintetizzate. 4. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa a definizione del nuovo giudizio di rinvio, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha, ancora una volta, rigettato il reclamo del FRANZESE. Interpellati l'Ufficio di Sorveglianza, il Provveditorato regionale della Campania e la Direzione della Casa circondariale di Napoli-Poggioreale, il Tribunale espone di aver ricevuto informazioni unicamente da quest'ultimo istituto, mentre nessun riscontro era pervenuto dagli altri uffici interpellati. A pag. 4 del provvedimento si dà atto, nei termini seguenti, dell'ambiguità della risposta offerta dalla Casa circondariale in questione con nota del 13 luglio 2021: «...la Direzione della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli "Poggioreale" ha riferito nuovamente in ordine alla complessità della ricerca di tipo manuale dei dati richiesti sui registri cartacei nella disponibilità dell'Amministrazione, per la verità non facendo intendere con chiarezza se tale ricerca sia stata effettuata, ma si sia rivelata infruttuosa per ragioni non meglio conosciute (ad esempio, per smarrimento o eliminazione dei registri cartacei considerato il lungo tempo trascorso, per mancata annotazione dei dati richiesti relativi al FRANZESE o per altri motivi ancora), oppure se la ricerca non sia stata per nulla effettuata per ragioni parimenti non note (tempo insufficiente, mancanza di personale addetto o altro).» Subito dopo, il Tribunale di sorveglianza aggiunge: «...in ogni caso [...] può dirsi che, pur espressamente richiesti da questo Tribunale, gli esiti della ricerca cartacea dei dati necessari non sono presenti in atti, non essendo stati comunicati dall'Amministrazione penitenziaria.» Prosegue il giudice a quo rilevando che, comunque, all'assenza di tali dati, pur considerati "necessari", si può ovviare attraverso l'acquisizione dei dati - che lo stesso decidente definisce "di ordine generale" (quindi non riferiti al detenuto FRANZESE) - "relativi alle condizioni detentive assicurate nell'Istituto (presenza adeguata di luce e di aria naturali, riservatezza dei servizi igienici, assenza di muffe e insetti, funzionamento del riscaldamento)", che già forniscono, quanto meno, "indicazioni utili ad escludere condizioni contrarie alle norme igieniche e salutari di base"; la stessa nota del 13 luglio 2021, «con le allegate statistiche ministeriali, è utile ad escludere anche condizioni d/ sovraffollamento negli anni d'interesse all'interno dell'istituto di Poggioreale, considerato che tra il 1998 e il 2002, avuto riguardo al dato numerico complessivo delle unità presenti nella struttura, mai è stata superata la soglia di ospitalità ottimale individuata in 60.000 unità (in quegli anni, i ristretti presenti sono stati sempre in numero di gran lunga inferiore anche di oltre 10.000 unità alla suddetta soglia)». In ogni caso, secondo il Tribunale, sarebbe mancante ogni elemento di valutazione della fondatezza della domanda formulata dal FRANZESE il 23 luglio 2015, in quanto priva di "qualsivoglia allegazione indicativa della asserita lesione dei diritti fondamentali stabiliti dall'art. 3 CEDU"; tardiva, aggiunge il giudice di merito, sarebbe la precisazione di alcuni elementi fornita dall'interessato in sede di udienza camerale. Il giudice del rinvio così conclude (pag. 5) per rigettare il reclamo del detenuto: «Se è vero che la Direzione della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli "Poggioreale" non ha risposto in maniera del tutto esaustiva alle richieste di questo Tribunale, è anche vero, d'altra parte, che non vi sono elementi/condizioni di fatto che possano essere contestate dall'Amministrazione di Napoli "Poggioreale", posto che nulla, di fatto, è stato prospettato in merito dal reclamante», che avrebbe dedotto in termini assolutamente generici "il sovraffollamento carcerario". 5. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, manifesta illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione.Nella prospettazione del ricorrente, in sintesi, l'ordinanza impugnata si porrebbe in contrasto sia con le risultanze istruttorie acquisite sia con il criterio di ripartizione dell'onere probatorio nel procedimento ex art. 35-ter Ord. pen., siccome individuato dalla giurisprudenza di legittimità. Sotto il primo profilo, si sostiene non essere desumibile, dall'istruttoria svolta, l'impossibilità di ricostruzione della lamentata lesione di diritti fondamentali del detenuto, bensì unicamente l'inerzia dell'Amministrazione nel reperire i dati necessari dalla documentazione cartacea esistente. Sotto il secondo profilo, si ricorda Sez. 1, n. 23362/2018 a proposito della "presunzione relativa di veridicità" che assiste le allegazioni addotte a fondamento della domanda ex art. 35- ter Ord. pen., superabile dall'Amministrazione penitenziaria attraverso la produzione di idonei elementi di smentita (restando, ovviamente, salva l'attivazione dei poteri di verifica ex officio del giudice). 6. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 2. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, al termine del secondo giudizio di rinvio discendente dall'ultima pronuncia di annullamento emessa da questa Corte (sentenza della Quinta Sezione penale n. 7243/2021), in violazione del disposto di cui all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., è, ancora una volta, pervenuto a decisione reiettiva del reclamo proposto dal detenuto senza assolvere, concretamente e adeguatamente, al dovere di investigazione di ufficio assegnatogli da questa Corte e, discostandosi dai principi giurisprudenziali affermati sull'argomento in sede di legittimità, ha ritenuto, erroneamente, che in mancanza di informazioni l'esito dovesse, in ogni caso, essere costituito dal rigetto della domanda. 3. Nell'ultima sentenza rescindente era stato, con chiarezza, ribadito che le lacune motivazionali stigmatizzate nella decisione di annullamento precedente a proposito della sufficienza e insuperabilità degli accertamenti istruttori svolti, già ritenuti, invece, non esaustivi, erano rimaste non colmate, sicché il giudice di merito era incorso nel medesimo difetto di motivazione. 4. Nel provvedimento oggi impugnato, il Tribunale di sorveglianza ha, di nuovo, recepito passivamente l'ennesimo esito infruttuoso della richiesta cli informazioni inoltrata. all'istituto di pena, continuando a ritenere giustificata la mancanza di dati da parte della Pubblica amministrazione per la difficoltà di reperimento di documentazione cartacea (posto che all'epoca della detenzione del FRANZESE non vi erano archivi informatici), concernente le condizioni detentive in cui aveva vissuto il reclamante.Tuttavia, l'itinerario logico-giuridico sviluppato a sostegno della decisione impugnata è inficiato da una cruciale carenza motivazionele, perché lascia, sostanzialmente, irrisolto il problema dell'acquisizione dei dati cartacei. Sul punto, infatti, come riportato nella superiore esposizione in fatto, lo stesso giudice del rinvio, con riferimento all'unico atto istruttorio ac:quisito (la nota inviata il 13 luglio 2021 dalla Direzione della Casa circondariale di Napoli-Poggioreale), ha esplicitamente riconosciuto di non aver compreso se, da parte dell'istituto penitenziario, la ricerca di tipo manuale dei dati richiesti su registri cartacei sia stata effettuata, ma si sia rivelata infruttuosa per ragioni non meglio conosciute, oppure non sia stata per nulla effettuata per ragioni parimenti non note. A fronte di tale incertezza sul contenuto dell'accertamento riferito dal carcere, il Tribunale, invece di dare impulso a un ulteriore approfondimento istruttorio, utile a chiarire il dubbio da sciogliere, al fine di poter disporre di dati che pure riteneva (giustamente) "necessari" alla decisione (e che la sentenza rescindente aveva chiesto di acquisire), ha, contraddittoriamente, valorizzato altri dati acquisiti che, tuttavia, per il loro carattere "generale" (come definito nell'ordinanza), non potevano essere "automaticamente" riferibili (anche) al detenuto FRANZESE (ad es., poco interessa che, in generale, la percentuale di detenuti ospitata a Poggioreale fosse al di sotto della capienza, se, poi, la cella del FRANZESE era sovraffollata). 5. Inoltre, il Giudice di merito è pervenuto a decisione di rigetto del reclamo senza tener conto del principio affermato da questa Corte, in forza del quale «Nei procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., le allegazioni dell'istante sul fatto costitutivo della lesione, addotte a fondamento di una domanda sufficientemente determinata e riscontrata sotto il profilo dell'esistenza e della decorrenza della detenzione, sono assistite da una presunzione relativa di veridicità del contenuto, per effetto della quale incombe sull'Amministrazione penitenziaria l'onere di fornire idonei elementi di valutazione di segno contrario» (Sez. 5, n. 18328 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279208; Sez. 1, n. 23362 dell'1:L/5/2018, Lucchese, Rv. 273144). Per disattendere tale principio, il Tribunale abruzzese ha affermato che il reclamo originario proposto dal detenuto doveva considerarsi 'generico", in quanto privo di allegazione indicativa dell'asserita lesione dei diritti fondamentali stabiliti dall'art. 3 CEDU. Tale affermazione si rivela, in primo luogo, palesemente contraddittoria rispetto allo svolgimento, da ben sette anni, di un procedimento ex art. 35-ter Ord. pen., caratterizzato, nelle fasi di merito (due giudizi di rinvio da annullamento della Corte di cassazione inclusi), da acquisizioni istruttorie eseguite nel contraddittorio delle parti, laddove, se realmente il reclamo originario fosse stato generico, il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile de plano, sicché non si sarebbe neppure dato luogo alla eventuale fase impugnatoria davanti al Tribunale di sorveglianza. In secondo luogo, si tratta di un profilo che la sentenza di annullamento non ha trattato e, quindi, non può costituire oggetto della cognizione del giudice del rinvio. Viceversa, oggetto della cognizione del giudice del rinvio ,era l'ottemperanza agli adempimenti istruttori di cui si è detto e che, per le ragioni esposte, non sono stati, ancora una volta, assolti. 6. In conclusione, l'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, che dovrà correttamente ottemperare a quanto già deciso con la sentenza di questa Corte n. 7243/2021 e che qui si ribadisce, senza poter ritenere che, in caso di mancanza di informazione, il reclamo debba essere rigettato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo g
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