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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 20382/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11213/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliati in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], COMUNE DE L'AQUILA, [OSCURATO:PERSONA] RICOSTRUZIONE -intimati- avverso la sentenza della Corte d'appello di L’Aquila n. 1939/2018 depositata il18.10.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.6.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di alcuni terreni, siti in L’Aquila, località S.Elia, utilizzati per la realizzazione del progetto case, salvo una particella n.1635 di mq 9640, solamente occupata e poi retrocessa, hanno convenuto in giudizio dinanzi alla Corte di appello di L’Aquila la Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito: PCM), il Commissario straordinario per la gestione della ricostruzione e il Comune di L’Aquila, chiedendo la determinazione giudiziale dell’indennità di occupazione d’urgenza e di espropriazione.

Gli attori hanno sostenuto che le indennità offerte (€ 569.181,70, quanto all’indennità di espropriazione, ed € 154.371,49, quanto all’indennità di occupazione) erano state determinate secondo la zonizzazione del vecchio PRG del 1975 senza tener conto delle successive mutazioni urbanistiche, della perdita di efficacia dei vincoli espropriativi e della appetibilità delle aree, nonché del piano integrato territoriale del 22.11.2000; che il valore al mq dei terreni in questione era di € 250,00; che [OSCURATO:PERSONA] aveva riscattato dagli altri proprietari una quota parte con atti del 13.3.2009e del 19.9.2009.

2. Si è costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, contestando la pretesa degli attori, ma eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva in forza di quanto disposto dal d.l. 83/2012, convertito in legge 134/2012, che aveva trasferito le risorse e le competenze del Commissario delegato per la ricostruzione agli enti ordinariamente competenti e dall’art.1, comma 422, della legge n.147/2013 che aveva previsto la successione, allo scadere dello stato di emergenza, anche ai sensi dell’art.110 c.p.c., degli enti ordinariamente competenti agli organi nominati exart.5 della legge 225/1992.

3. Si è costituito anche il Comune di L’Aquila, contestando la tempestività della domanda ed eccependo, esso pure, il proprio difetto di legittimazione passiva, spettante al solo soggetto beneficiario dell’espropriazione.

4. [OSCURATO:PERSONA] straordinario per la gestione della ricostruzione è rimasto contumace.

5. Esperita consulenza tecnica, la Corte di appello di L’Aquila con «sentenza», tale ritenuta e definita, del 18.10.2018 ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Commissario straordinario per la gestione della ricostruzione; ha determinato le indennità spettanti ai tre attori, secondo le rispettive quote, in complessivi € 775.320,93, oltre interessi, di cui € 16.862,30 a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri e € 758.458,63 al Comune di L’Aquila; ha determinato una indennità ulteriore ex art.40 d.p.r. 327/2001 di € 15.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e a carico del Comune di L’Aquila; ha integralmente compensato le spese del giudizio.

Secondo la Corte di appello, l’azione di determinazione giudiziale in concreto proposta poteva essere ammissibilmente esercitata anche con atto di citazione; i decreti di espropriazione, integranti condizione dell’azione, erano stati emessi e prodotti in corso di causa; l’effettivo legittimato passivo era il Comune, autorità espropriante e beneficiario dell’espropriazione; faceva eccezione solo l’occupazione delle particelle non espropriate che gravavano sulla PCM; la regola generale dell’art.32 d.p.r. 32/2001 trovava deroga nell’art.2, comma 6, del d.l. 39/2009, convertito in legge n. 77 del 2009, che attribuisce rilievo alle destinazioni urbanistiche antecedenti al 6.4.2009 (data del sisma abruzzese) e non a quella successiva del provvedimento ablatorio; ha ritenuto non edificabili i terreni espropriati.

5. Avverso la predetta sentenza del 18.10.2018 con atto notificato il 12.4.2019 hanno proposto ricorso per cassazione Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], svolgendo due motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto ricorso.

6. Le parti intimate Comune di L’Aquila, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissario straordinario per la gestione della ricostruzione non si sono costituite.

I ricorrenti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

7. La Corte di appello ha definito il proprio provvedimento «sentenza» (§ 5.1.) ed ha assunto che dovesse averne forma e natura, invocando a sostegno di tale tesi il disposto dell’art.702 quater cod.proc.civ.

Tale affermazione non è stata censurata e ha rilevanza meramente definitoria, poiché il provvedimento è stato oggetto di ricorso nei modi e tempi previsti dalla legge.

Dunque, solo per completezza, la Corte tiene a ricordare che l’art.29 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.150 prevede nei suoi primi due commi che le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del d.p.r. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 327, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo, e che è competente la corte di appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.

L’art.702-ter cod.proc.civ., commi 4 e 5, prevedono con estrema chiarezza che la decisione debba essere assunta con ordinanza.

L’art.702-quater riguarda l’appello – ove previsto - avverso le decisioni assunte dal giudice di primo grado all’esito dei procedimenti celebrati con il rito sommario ed è quindi del tutto inconferente ai fini dell’indicazione del modulo decisorio dei provvedimenti celebrati in unico grado dinanzi alla Corte di appello.

In ogni caso secondo la giurisprudenza di questa Corte l’erronea qualificazione tipologica del provvedimento non ha conseguenze attesi i principi di prevalenza della sostanza sulla forma e tassatività delle nullità. (Sez. 2, n. 14222 del 12.7.2016; Sez.

U, n. 25837 del 11.12.2007): principio, peraltro, perlopiù affermato nel caso opposto di erronea qualificazione come ordinanza di provvedimento avente contenuto di sentenza.

8. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art.32, comma 1, del d.p.r. 327/2001 e dell’art.2, comma 6 e comma 8, del d.l. 39 del 2009, laddove la Corte territoriale aveva accertato la destinazione dei terreni espropriati a seguito degli eventi sismici del 6.4.2009 sulla base della loro classificazione urbanistica antecedente alla data del 6.4.2009 anziché considerare quella vigente alla data dei decreti di esproprio, nel caso emessi il 30.4.2014.

9. Il d.l. 28.4.2009, n. 39, convertito, con modificazioni, in legge 24.6.2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» all’art.2, dettato in tema di «Apprestamento urgente di abitazioni» al comma 1 ha previsto che il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri dovesse provvedere in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei comuni di cui all'articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi. [OSCURATO:PERSONA] delegato doveva poi approvare il piano degli interventi di cui al comma,previo parere di un'apposita conferenza di servizi, e quindi, d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche.

In forza dell’ultima parte del comma 4 del citato art.2 il citato provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.

Inoltre (comma 5), l'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione.

Secondo il sesto comma dell’art., le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 3, il Commissario delegato doveva provvedere, prescindendo daogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli e il verbale di immissione in possesso costituiva provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario delegato o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso.

L’ultima parte del comma 6 ha disposto che l'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione doveva essere determinata dal Commissario delegato entro sei mesi (termine poi prorogato) dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009.

10. In primo luogo, i ricorrenti sostengono che l’art.2, comma 6, ultimo periodo, in questione, in quanto norma speciale, doveva essere interpretato restrittivamente e quindi assumeva rilievo ai soli fini della indennità provvisoria di esproprio (e non di quella definitiva), valeva solo ed esclusivamente nei confronti del Commissario delegato (e non del giudice) ed era applicabile solo nella fase amministrativa (e non nella fase di determinazione giudiziale dell’indennità).

Tali considerazioni non possono essere seguite.

La norma, indubbiamente emergenziale, ha carattere speciale ma non per questo si sottrae al criterio dell’interpretazione logica, teleologica e sistematica e del resto trova puntuale corrispondenza in analoghe disposizioni dettate a loro tempo in relazione ad altri eventi catastrofici.

Tra l’altro, già l’art.13 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 18.3.1968, n. 241, recante «Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968» prevedeva che l'indennità di espropriazione delle aree fosse determinata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio nei modi previsti dalla legge

25.6. 1865, n. 2359 con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell'evento sismico.

Non ha alcun senso che il criterio temporale di determinazione del valore del terreno espropriato, introdotto dal comma 6 in esame valesse solo per la fase amministrativa e vincolasse solo il Commissario delegato e non operasse per la fase giurisdizionale nel caso in cui l’indennità proposta sulla base del primo criterio non fosse accettata dai privati interessati.

L’interpretazione iper-restrittiva proposta dai ricorrenti collide – questa sì - con le regole generali del sistema delle espropri azioni e si colora di assoluta irrazionalità nel momento in cui vorrebbe assoggettare a criteri differenti la determinazione dell’indennità in fase amministrativa rispetto a quelli validi ove si discuta del diritto dinanzi al giudice.

11. I ricorrenti colg ono una nota di irrazionalità sistematica nell’art.2, comma 5, laddove al provvedimento di localizzazione derogatorio viene attribuita natura di variante agli strumenti urbanistici, assumendone di conseguenza un effetto conformativo, mentre la normativa emergenziale, così come interpretata nell’ordinanza impugnata, escluderebbe il riferimento al vincolo conformativo, e la legge in generale esclude di regola la rilevanza delvincolo di natura espropriativa.

L’osservazione non merita adesione.

Il comma 5 prevede che l'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione: attribuisce cioè alla localizzazione l’imposizione di un vincolo espropriativo e non già di un vincolo conformativo.

Di talché non sussiste alcuna incoerenza nel negarne la rilevanza ai fini della determinazione dell’indennità, secondo la regola generale dell’art.32, comma 1, del d.p.r. 327 del 2001, per la quale, salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista.

12. L’interpretazione del predetto comma 6 seguita dalla Corte di appello è corretta e va condivisa, anche al di là degli argomenti rafforzativi utilizzati per corroborarla e validarla.

La disposizione è inequivocabile nel suo tenore letterale nell’imporre il riferimento alla data del sisma e non alla data del decreto di esproprio e in ciò deroga alla norma generale contenuta nell’art.32 del d.p.r. 327 del 2001, che fa riferimento al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio.

La deroga, peraltro, da un lato, proviene da un atto avente forza di legge e di natura speciale ed è quindi efficace sotto il profilo della fonte; dall’altro rispetta la stessa ratio dell’art.32, perché, retrodatando il momento rilevante per l’apprezzamento del valore di mercato del bene espropriato , mira a sterilizzare le sue variazioni influenzate dall’evento catastrofico ed eccezionale (il sisma) che ha innescato il bisogno pubblico (provocato dalla distruzione di un gran numero di abitazioni e lo sfollamento delle popolazione [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]) a cui l’intervento espropriativo intende porre rimedio per realizzare nuovi insediamenti residenziali.

Infine – è il caso di aggiungere – che la deroga è coerente con il carattere impresso al provvedimento di localizzazione in deroga , che il comma 5 dell’art.2 del d.l. 39/1999 definisce appunto come volto a imporre un vincolo espropriativo, che la norma generale dell’art.32 del d.p.r. 327/2001 parimenti neutralizza ai fini della valorizzazione del bene ablato.

13. La disposizione quindi, nel considerare unitariamente, sotto il profilo temporale, l’evento catastrofico che ha provocato il bisogno pubblico eccezionale e la localizzazione in deroga con l’apposizione del vincolo espropriativo diretto a soddisfare l’interesse pubblico rispetta lo spirito dell’art.32 ed evita una irrazionale locupletazione che deriverebbe dall’aumento di valore del terreno proprio in conseguenza della decisione di destinarlo al soddisfacimento del pubblico bisogno.

14. La giurisprudenza di questa Corte non ha mostrato dubbi della coerenza di tale soluzione allorché, con riferimento all’analoga previsione normativa contenuta nell’art.13 del citato d.l. 79 del 1968 e alla norma previgente della legge del 1865, ha ripetutamente affermato che per le espropriazioni necessarie per la ricostruzione degli abitati colpiti dal terremoto del Belice del gennaio 1968, l'art. 13 del decreto legge 27.2.1968 n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18.3.1968 n. 241, disponendo che l'indennità è determinata «nei modi previsti dalla legge 25.6.1865 n. 2359, con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell'evento sismico», ha inteso soltanto evitare che nella stima dei terreni espropriati si potesse tener conto delle fluttuazioni di valore causate dal predetto evento calamitoso, allo scopo di impedire agli espropriati, in conformità del principio fondamentale espresso dall'art. 41 della legge n. 2359 del 1865, di approfittare degli aumenti di valore avuti dai loro terreni per effetto della stessa espropriazione e dei fatti per i quali è stata voluta, ma non ha inteso anche derogare all'altro generale principio, tratto dagli art. 39 e 50 della stessa legge del 1865, secondo il quale la indennità va commisurata al valore del bene al momento del decreto di espropriazione; ne consegue che, per la liquidazione della indennità, il valore delle aree, pur depurato dell'incidenza diretta dell'evento e riferito quindi al momento del sisma, deve essere espresso in termini monetari con riferimento alla data del decreto di espropriazione, tenendosi conto della svalutazione monetaria verificatasi, per ragioni indipendenti dal terremoto, nello intervallo di tempo tra il terremoto stesso ed il provvedimento ablatorio. (Sez. 1, n. 5637 del 22.9.1983;Sez. 1, n. 14562 del 9.11.2000; Sez. 1, n. 6195 del 21.11.1981; Sez. 1, n. 1311 del 25.2.1980).

Analoga disposizione è stata riprodotta nell’art.10, comma 4, del d.l. 83 del 22.6.2012, in relazione all’evento sismico che ha colpito l’Emilia-Romagna nel 2012, laddove è stato parimenti disposto che l'indennitàdi provvisoria occupazione o di espropriazione dovessero essere determinata dai Commissari delegati entro dodici mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 29.5.2012.

15. Non appare convincente neppure l’argomento speso dai ricorrenti in memoria illustrativa, secondo cui l’interpretazione del citato art. 2, comma 6 , d.l. 39/2009 dovrebbe risentire della previsione del successivo comma 8 che, attraverso il rinvio all’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 (per vero, al previgente art.43) che a sua volta rimanda al precedente art.37, comma 3, confermerebbe il principio generale e cioè che l’accertamento della n atura edificabile dei terreni espropriati e la determinazione della relativa indennità di esproprio devono essere esperiti tenendo conto della destinazione urbanistica vigente alla data del decreto di esproprio (nella fattispecie edilizia residenziale privata).

Il ragionamento non può essere condiviso.

Da un lato, il comma 6 dell’art.2 è del tutto inequivocabile - in claris non fit interpretatio - e del resto la soluzione ivi recepita corrisponde a una regola derogatoria sistematicamente seguita dal legislatore con riferimenti agli espropri resi necessari da eventi eccezionali di calamità naturali catastrofiche che hanno colpito il territorio nazionale (Belice, L’Aquila, Emilia-Romagna).

D’altro canto, l’art.2, comma 8, evocato dai ricorrenti, riguarda un’ipotesi affatto differente, e cioè il caso dell’utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, in cui pu ò essere disposta dal Commissario delegato, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione.

In tal caso l'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma 1, del d.p.r. 8 .6. 2001, n. 327 , è adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dal Commissario delegato a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.

Quindi, quand’anche si dovesse ritenere che in tale specifica ipotesi la data di riferimento per la determinazione della destinazione urbanistica del bene, per effetto del doppio rinvio normativo, sia la data del provvedimento acquisitorio e non la data del sisma (il che, per vero, è tutt’altro che scontato), ciò non avrebbe alcun valore interpretativo ai fini della regolazione della diversa ipotesiconsiderata dal comma 6 dell’espropriazione previa localizzazione, per cui la legge dispone inequivocabilmente.

16. Per concludere sul punto, appaiono condivisibili le os servazioni svolte dalla Corte aquilana nel § 13 per escludere il sospetto di illegittimità costituzionalità della norma analizzata, peraltro d’ufficio e non in risposta a una richiesta dei signori Marchetti (come essi tengono a precisare), con riferimento all’art.42 e 117 Cost, quest’ultimo in relazione all’art.1 del protocollo addizionale della CEDU.

La regola fondamentale della corresponsione di una somma ragionevolmente correlata al valore di mercato del bene espropriato a titolo di indennizzo non soffrevulnus in ragione della sterilizzazione di variazioni di valore dipendenti da un evento catastrofico naturale che abbiano determinato la scelta della pubblica autorità di localizzare in situ le opere pubbliche destinate a soddisfare il bisogno ingenerato dallo stesso evento.

Orbene, la Corte europea, con decisione della Grande Camera in data 29.3.2006, ribadita da numerose altre decisioni, ha preso le mosse dal dettato dell'art. 1 del protocollo n. 1, secondo cui: «Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni.

Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.

Le precedenti disposizioni non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi oppure di ammende».

Secondo la Corte europea:a) le tre norme di cui si compone l'art. 1 del protocollo n. 1 sono tra loro collegate, sicché la seconda e la terza, relative a particolari casi di ingerenza nel diritto al rispetto dei beni, devono essere interpretate alla luce del principio contenuto nella prima norma (punto 75); b) l'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni deve contemperare un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e il requisito della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo (punto 93); c) nello stabilire se sia soddisfatto tale requisito, lo Stato gode di un ampio margine di discrezionalità, sia nello scegliere i mezzi di attuazione sia nell'accertare se le conseguenze derivanti dall'attuazione siano giustificate, nell'interesse generale, per il conseguimento delle finalità della legge che sta alla base dell'espropriazione (punto 94); d) occorre comunque determinare se sia stato mantenuto il necessario equilibrio in modo conforme al diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni (punto 94); e) il prendere dei beni senza il pagamento di una somma in ragionevole rapporto con il loro valore, di norma costituisce un'ingerenza sproporzionata e la totale mancanza d'indennizzo può essere considerata giustificabile, ai sensi dell'art. 1 del protocollo n. 1, soltanto in circostanze eccezionali, ancorché non sempre sia garantita dalla CEDU una riparazione integrale (punto 95); f) in caso di espropriazione isolata, pur se a fini di pubblica utilità, soltanto una riparazione integrale può essere considerata in rapporto ragionevole con il bene (punto 96); g) obiettivi legittimi di pubblica utilità, come quelli perseguiti da misure di riforma economica o da misure tendenti a conseguire una maggiore giustizia sociale, potrebbero giustificare un indennizzo inferiore al valore di mercato (punto 97).

L'indennizzo assicurato all'espropriato dall'art. 42, terzo comma, Cost., se non deve costituire una integrale riparazione per la perdita subita - in quanto occorre coordinare il diritto del privato con l'interesse generale che l'espropriazione mira a realizzare - non può essere, tuttavia, fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica, ma deve rappresentare un serio ristoro (ex multis: Corte Costituzionale sentenze n. 173 del 1991, n. 1022 del 1988, n. 355 del 1985; n. 223 del 1983; n. 5 del 1980; 347 e 348 del 2007).

17. Per queste considerazioni il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.

18. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art.5 della legge n.2248 del 1865, dell’art.32, comma 1, e dell’art.37 del d.p.r. 327 del 2001 e dell’art.4 della legge n.10 del 1977.

A tal proposito i ricorrenti fanno presente che, secondo la consulenza tecnica d’ufficio, una parte delle aree espropriate (precisamente una parte della particella 119 e la particella ex 114, ora particelle 1637 e 1638) era stata compresa in un piano integrato di intervento con accordo di programma del 7.5.1998, sottoscritto il 13.4.2000 dalle parti private, ratificato dal Comune di L’Aquila il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e approvato definitivamente con decreto del Presidente della Regione del 22.11.2000; che tuttavia non era stata sottoscritta la convenzione definitiva; che pertanto la variante urbanistica era priva di efficacia e che le aree in questione dovevano essere considerate prive di normazione urbanistica.

La Corte di appello aveva conseguentemente equiparato dette aree a quelle comprese in zona agricola.

Secondo i ricorrenti, la Corte di appel lo aveva erroneamente disapplicato ai sensi dell’art.5 della legge n.2248 del 1865 un provvedimento amministrativo che non era illegittimo ma solamente inefficace.

In secondo luogo, anche a voler ritenere che la mancata sottoscrizione della convenzione avesse prodotto l’inefficacia della variante, l’area priva di normazione urbanistica, la c.d.

«area biancanon poteva essere equiparata ai terreni agricoli e occorreva considerare la edificabilità di fatto sulla base della funzionalità delle aree in termini di completamento delle aree contigue edificabili, essendo irrilevante la possibilità di allaccio alle strutture di urbanizzazione primaria.

19. La prima parte della censura è inammissibile perché non pertinente allaratio decidendi del provvedimento impugnato.

La Corte abruzzese non ha affatto disapplicato ai sensi dell’art.5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo 20.3.1865, n.2248, allegato E, alcun provvedimento amministrativo e tantomeno lo ha considerato illegittimo, ma si è limitata a rile vare l’inefficacia della variante urbanistica di cui al piano integrato di intervento recepito con l’accordo di programma del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sottoscritto il 13.4.2000 dalle parti private, ratificato dal Comune di L’Aquila il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e approvato definitivamente con decreto del Presidente della Regione del 22.11.2000 perché non era stata sottoscritta la convenzione definitiva.

Fatto, questo, non contestato dai ricorrenti al pari della inefficacia della variante in questione.

20. Fondata invece appare la seconda doglianza mossa dai ricorrenti laddove essi criticano l’equiparazione praticata fra l’area priva di normazione urbanistica, quella appunto di cui alla particella 119 e alla particella ex 114, ora particelle 1637 e 1638, per cui erano decaduti i vincoli espropriativi apposti nel 1979, qualificabile come «area bianca», a un terreno agricolo in ragione dell’assenza di opere di urbanizzazione primaria.

La Corte di appello ha ritenuto insussistente il carattere della edificabilità di fatto a causa della mancanza di opere di urbanizzazione primaria richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte, non letta però correttamente.

Secondo questo orientamento, che merita continuità, l'avvenuta decadenza del vincolo preordinato all'esproprio rende l'area (e non la zona) priva di regolamentazione urbanistica, sicché, in tale ipotesi, non è consentito farne rivivere la condizione preesistente ma opera la disciplina prevista per le cd. aree bianche di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge n. 10 del 1977, la quale, pera ltro, non comporta un automatico riconoscimento della natura edificabile dell'area occupata, dovendo essere apprezzata la ricorrenza di tale carattere in base al criterio dell'edificabilità di fatto, che impone un metodo di valutazione incentrato sulla verifica della funzionalità dell'area in termini di naturale ed armonico completamento di quelle, ad essa contigue, che siano destinate all'edificazione in base alle scelte legislative e a quelle pianificatorie dei comuni (Sez. 1, n. 12268 del 14.6.2016; Sez.1, n. 9488 del 30.4.2014).

Si è anche aggiunto più recentemente che rientra tra le aree cd. bianche, prive di regolamentazione urbanistica, l'area ricompresa in una zona destinata a verde pubblico «con caratteristiche speciali», in relazione alla quale, per la definizione delle opere compatibili con il contesto e per l'entità della relativa edificabilità, sia rimandato ad uno specifico accordo di programma ex art. 34 d.p.r. n. 267 del 2000, mai adottato, con la conseguenza che l’indennità di esproprio ad essa riferita va determinata sulla base del criterio dell'edificabilità di fatto, tenuto conto delle misure di salvaguardia previste per i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali (Sez. 1, n. 11360 del 7.4.2022).

La predetta valutazione è stata omessa dalla Corte territoriale e certamente a tali fini doveva essere considerata anche l’approvazione di un piano integrato di intervento per la creazione di insediamenti residenziali con accordo di programma, sottoscritto dalle parti private, ratificato dal Comune e approvato definitivamente con decreto del Presidente della Regione, solamente inefficace per la mancata sottoscrizione della convenzione definitiva.

21. Per i motivi esposti occorre accogliere il secondo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, respinto il primo, cassare la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviare

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11213/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliati in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], COMUNE DE L'AQUILA, [OSCURATO:PERSONA] RICOSTRUZIONE -intimati- avverso la sentenza della Corte d'appello di L’Aquila n. 1939/2018 depositata il18.10.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.6.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di alcuni terreni, siti in L’Aquila, località S.Elia, utilizzati per la realizzazione del progetto case, salvo una particella n.1635 di mq 9640, solamente occupata e poi retrocessa, hanno convenuto in giudizio dinanzi alla Corte di appello di L’Aquila la Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito: PCM), il Commissario straordinario per la gestione della ricostruzione e il Comune di L’Aquila, chiedendo la determinazione giudiziale dell’indennità di occupazione d’urgenza e di espropriazione. Gli attori hanno sostenuto che le indennità offerte (€ 569.181,70, quanto all’indennità di espropriazione, ed € 154.371,49, quanto all’indennità di occupazione) erano state determinate secondo la zonizzazione del vecchio PRG del 1975 senza tener conto delle successive mutazioni urbanistiche, della perdita di efficacia dei vincoli espropriativi e della appetibilità delle aree, nonché del piano integrato territoriale del 22.11.2000; che il valore al mq dei terreni in questione era di € 250,00; che [OSCURATO:PERSONA] aveva riscattato dagli altri proprietari una quota parte con atti del 13.3.2009e del 19.9.2009. 2. Si è costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, contestando la pretesa degli attori, ma eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva in forza di quanto disposto dal d.l. 83/2012, convertito in legge 134/2012, che aveva trasferito le risorse e le competenze del Commissario delegato per la ricostruzione agli enti ordinariamente competenti e dall’art.1, comma 422, della legge n.147/2013 che aveva previsto la successione, allo scadere dello stato di emergenza, anche ai sensi dell’art.110 c.p.c., degli enti ordinariamente competenti agli organi nominati exart.5 della legge 225/1992. 3. Si è costituito anche il Comune di L’Aquila, contestando la tempestività della domanda ed eccependo, esso pure, il proprio difetto di legittimazione passiva, spettante al solo soggetto beneficiario dell’espropriazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] straordinario per la gestione della ricostruzione è rimasto contumace. 5. Esperita consulenza tecnica, la Corte di appello di L’Aquila con «sentenza», tale ritenuta e definita, del 18.10.2018 ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Commissario straordinario per la gestione della ricostruzione; ha determinato le indennità spettanti ai tre attori, secondo le rispettive quote, in complessivi € 775.320,93, oltre interessi, di cui € 16.862,30 a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri e € 758.458,63 al Comune di L’Aquila; ha determinato una indennità ulteriore ex art.40 d.p.r. 327/2001 di € 15.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e a carico del Comune di L’Aquila; ha integralmente compensato le spese del giudizio. Secondo la Corte di appello, l’azione di determinazione giudiziale in concreto proposta poteva essere ammissibilmente esercitata anche con atto di citazione; i decreti di espropriazione, integranti condizione dell’azione, erano stati emessi e prodotti in corso di causa; l’effettivo legittimato passivo era il Comune, autorità espropriante e beneficiario dell’espropriazione; faceva eccezione solo l’occupazione delle particelle non espropriate che gravavano sulla PCM; la regola generale dell’art.32 d.p.r. 32/2001 trovava deroga nell’art.2, comma 6, del d.l. 39/2009, convertito in legge n. 77 del 2009, che attribuisce rilievo alle destinazioni urbanistiche antecedenti al 6.4.2009 (data del sisma abruzzese) e non a quella successiva del provvedimento ablatorio; ha ritenuto non edificabili i terreni espropriati. 5. Avverso la predetta sentenza del 18.10.2018 con atto notificato il 12.4.2019 hanno proposto ricorso per cassazione Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], svolgendo due motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto ricorso. 6. Le parti intimate Comune di L’Aquila, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissario straordinario per la gestione della ricostruzione non si sono costituite. I ricorrenti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7. La Corte di appello ha definito il proprio provvedimento «sentenza» (§ 5.1.) ed ha assunto che dovesse averne forma e natura, invocando a sostegno di tale tesi il disposto dell’art.702 quater cod.proc.civ. Tale affermazione non è stata censurata e ha rilevanza meramente definitoria, poiché il provvedimento è stato oggetto di ricorso nei modi e tempi previsti dalla legge. Dunque, solo per completezza, la Corte tiene a ricordare che l’art.29 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.150 prevede nei suoi primi due commi che le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del d.p.r. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 327, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo, e che è competente la corte di appello nel cui distretto si trova il bene espropriato. L’art.702-ter cod.proc.civ., commi 4 e 5, prevedono con estrema chiarezza che la decisione debba essere assunta con ordinanza. L’art.702-quater riguarda l’appello – ove previsto - avverso le decisioni assunte dal giudice di primo grado all’esito dei procedimenti celebrati con il rito sommario ed è quindi del tutto inconferente ai fini dell’indicazione del modulo decisorio dei provvedimenti celebrati in unico grado dinanzi alla Corte di appello. In ogni caso secondo la giurisprudenza di questa Corte l’erronea qualificazione tipologica del provvedimento non ha conseguenze attesi i principi di prevalenza della sostanza sulla forma e tassatività delle nullità. (Sez. 2, n. 14222 del 12.7.2016; Sez. U, n. 25837 del 11.12.2007): principio, peraltro, perlopiù affermato nel caso opposto di erronea qualificazione come ordinanza di provvedimento avente contenuto di sentenza. 8. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art.32, comma 1, del d.p.r. 327/2001 e dell’art.2, comma 6 e comma 8, del d.l. 39 del 2009, laddove la Corte territoriale aveva accertato la destinazione dei terreni espropriati a seguito degli eventi sismici del 6.4.2009 sulla base della loro classificazione urbanistica antecedente alla data del 6.4.2009 anziché considerare quella vigente alla data dei decreti di esproprio, nel caso emessi il 30.4.2014. 9. Il d.l. 28.4.2009, n. 39, convertito, con modificazioni, in legge 24.6.2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» all’art.2, dettato in tema di «Apprestamento urgente di abitazioni» al comma 1 ha previsto che il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri dovesse provvedere in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei comuni di cui all'articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi. [OSCURATO:PERSONA] delegato doveva poi approvare il piano degli interventi di cui al comma,previo parere di un'apposita conferenza di servizi, e quindi, d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche. In forza dell’ultima parte del comma 4 del citato art.2 il citato provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. Inoltre (comma 5), l'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. Secondo il sesto comma dell’art., le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 3, il Commissario delegato doveva provvedere, prescindendo daogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli e il verbale di immissione in possesso costituiva provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario delegato o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L’ultima parte del comma 6 ha disposto che l'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione doveva essere determinata dal Commissario delegato entro sei mesi (termine poi prorogato) dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009. 10. In primo luogo, i ricorrenti sostengono che l’art.2, comma 6, ultimo periodo, in questione, in quanto norma speciale, doveva essere interpretato restrittivamente e quindi assumeva rilievo ai soli fini della indennità provvisoria di esproprio (e non di quella definitiva), valeva solo ed esclusivamente nei confronti del Commissario delegato (e non del giudice) ed era applicabile solo nella fase amministrativa (e non nella fase di determinazione giudiziale dell’indennità). Tali considerazioni non possono essere seguite. La norma, indubbiamente emergenziale, ha carattere speciale ma non per questo si sottrae al criterio dell’interpretazione logica, teleologica e sistematica e del resto trova puntuale corrispondenza in analoghe disposizioni dettate a loro tempo in relazione ad altri eventi catastrofici. Tra l’altro, già l’art.13 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 18.3.1968, n. 241, recante «Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968» prevedeva che l'indennità di espropriazione delle aree fosse determinata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio nei modi previsti dalla legge 25.6. 1865, n. 2359 con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell'evento sismico. Non ha alcun senso che il criterio temporale di determinazione del valore del terreno espropriato, introdotto dal comma 6 in esame valesse solo per la fase amministrativa e vincolasse solo il Commissario delegato e non operasse per la fase giurisdizionale nel caso in cui l’indennità proposta sulla base del primo criterio non fosse accettata dai privati interessati. L’interpretazione iper-restrittiva proposta dai ricorrenti collide – questa sì - con le regole generali del sistema delle espropri azioni e si colora di assoluta irrazionalità nel momento in cui vorrebbe assoggettare a criteri differenti la determinazione dell’indennità in fase amministrativa rispetto a quelli validi ove si discuta del diritto dinanzi al giudice. 11. I ricorrenti colg ono una nota di irrazionalità sistematica nell’art.2, comma 5, laddove al provvedimento di localizzazione derogatorio viene attribuita natura di variante agli strumenti urbanistici, assumendone di conseguenza un effetto conformativo, mentre la normativa emergenziale, così come interpretata nell’ordinanza impugnata, escluderebbe il riferimento al vincolo conformativo, e la legge in generale esclude di regola la rilevanza delvincolo di natura espropriativa. L’osservazione non merita adesione. Il comma 5 prevede che l'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione: attribuisce cioè alla localizzazione l’imposizione di un vincolo espropriativo e non già di un vincolo conformativo. Di talché non sussiste alcuna incoerenza nel negarne la rilevanza ai fini della determinazione dell’indennità, secondo la regola generale dell’art.32, comma 1, del d.p.r. 327 del 2001, per la quale, salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista. 12. L’interpretazione del predetto comma 6 seguita dalla Corte di appello è corretta e va condivisa, anche al di là degli argomenti rafforzativi utilizzati per corroborarla e validarla. La disposizione è inequivocabile nel suo tenore letterale nell’imporre il riferimento alla data del sisma e non alla data del decreto di esproprio e in ciò deroga alla norma generale contenuta nell’art.32 del d.p.r. 327 del 2001, che fa riferimento al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio. La deroga, peraltro, da un lato, proviene da un atto avente forza di legge e di natura speciale ed è quindi efficace sotto il profilo della fonte; dall’altro rispetta la stessa ratio dell’art.32, perché, retrodatando il momento rilevante per l’apprezzamento del valore di mercato del bene espropriato , mira a sterilizzare le sue variazioni influenzate dall’evento catastrofico ed eccezionale (il sisma) che ha innescato il bisogno pubblico (provocato dalla distruzione di un gran numero di abitazioni e lo sfollamento delle popolazione [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]) a cui l’intervento espropriativo intende porre rimedio per realizzare nuovi insediamenti residenziali. Infine – è il caso di aggiungere – che la deroga è coerente con il carattere impresso al provvedimento di localizzazione in deroga , che il comma 5 dell’art.2 del d.l. 39/1999 definisce appunto come volto a imporre un vincolo espropriativo, che la norma generale dell’art.32 del d.p.r. 327/2001 parimenti neutralizza ai fini della valorizzazione del bene ablato. 13. La disposizione quindi, nel considerare unitariamente, sotto il profilo temporale, l’evento catastrofico che ha provocato il bisogno pubblico eccezionale e la localizzazione in deroga con l’apposizione del vincolo espropriativo diretto a soddisfare l’interesse pubblico rispetta lo spirito dell’art.32 ed evita una irrazionale locupletazione che deriverebbe dall’aumento di valore del terreno proprio in conseguenza della decisione di destinarlo al soddisfacimento del pubblico bisogno. 14. La giurisprudenza di questa Corte non ha mostrato dubbi della coerenza di tale soluzione allorché, con riferimento all’analoga previsione normativa contenuta nell’art.13 del citato d.l. 79 del 1968 e alla norma previgente della legge del 1865, ha ripetutamente affermato che per le espropriazioni necessarie per la ricostruzione degli abitati colpiti dal terremoto del Belice del gennaio 1968, l'art. 13 del decreto legge 27.2.1968 n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18.3.1968 n. 241, disponendo che l'indennità è determinata «nei modi previsti dalla legge 25.6.1865 n. 2359, con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell'evento sismico», ha inteso soltanto evitare che nella stima dei terreni espropriati si potesse tener conto delle fluttuazioni di valore causate dal predetto evento calamitoso, allo scopo di impedire agli espropriati, in conformità del principio fondamentale espresso dall'art. 41 della legge n. 2359 del 1865, di approfittare degli aumenti di valore avuti dai loro terreni per effetto della stessa espropriazione e dei fatti per i quali è stata voluta, ma non ha inteso anche derogare all'altro generale principio, tratto dagli art. 39 e 50 della stessa legge del 1865, secondo il quale la indennità va commisurata al valore del bene al momento del decreto di espropriazione; ne consegue che, per la liquidazione della indennità, il valore delle aree, pur depurato dell'incidenza diretta dell'evento e riferito quindi al momento del sisma, deve essere espresso in termini monetari con riferimento alla data del decreto di espropriazione, tenendosi conto della svalutazione monetaria verificatasi, per ragioni indipendenti dal terremoto, nello intervallo di tempo tra il terremoto stesso ed il provvedimento ablatorio. (Sez. 1, n. 5637 del 22.9.1983;Sez. 1, n. 14562 del 9.11.2000; Sez. 1, n. 6195 del 21.11.1981; Sez. 1, n. 1311 del 25.2.1980). Analoga disposizione è stata riprodotta nell’art.10, comma 4, del d.l. 83 del 22.6.2012, in relazione all’evento sismico che ha colpito l’Emilia-Romagna nel 2012, laddove è stato parimenti disposto che l'indennitàdi provvisoria occupazione o di espropriazione dovessero essere determinata dai Commissari delegati entro dodici mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 29.5.2012. 15. Non appare convincente neppure l’argomento speso dai ricorrenti in memoria illustrativa, secondo cui l’interpretazione del citato art. 2, comma 6 , d.l. 39/2009 dovrebbe risentire della previsione del successivo comma 8 che, attraverso il rinvio all’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 (per vero, al previgente art.43) che a sua volta rimanda al precedente art.37, comma 3, confermerebbe il principio generale e cioè che l’accertamento della n atura edificabile dei terreni espropriati e la determinazione della relativa indennità di esproprio devono essere esperiti tenendo conto della destinazione urbanistica vigente alla data del decreto di esproprio (nella fattispecie edilizia residenziale privata). Il ragionamento non può essere condiviso. Da un lato, il comma 6 dell’art.2 è del tutto inequivocabile - in claris non fit interpretatio - e del resto la soluzione ivi recepita corrisponde a una regola derogatoria sistematicamente seguita dal legislatore con riferimenti agli espropri resi necessari da eventi eccezionali di calamità naturali catastrofiche che hanno colpito il territorio nazionale (Belice, L’Aquila, Emilia-Romagna). D’altro canto, l’art.2, comma 8, evocato dai ricorrenti, riguarda un’ipotesi affatto differente, e cioè il caso dell’utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, in cui pu ò essere disposta dal Commissario delegato, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. In tal caso l'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma 1, del d.p.r. 8 .6. 2001, n. 327 , è adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dal Commissario delegato a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale. Quindi, quand’anche si dovesse ritenere che in tale specifica ipotesi la data di riferimento per la determinazione della destinazione urbanistica del bene, per effetto del doppio rinvio normativo, sia la data del provvedimento acquisitorio e non la data del sisma (il che, per vero, è tutt’altro che scontato), ciò non avrebbe alcun valore interpretativo ai fini della regolazione della diversa ipotesiconsiderata dal comma 6 dell’espropriazione previa localizzazione, per cui la legge dispone inequivocabilmente. 16. Per concludere sul punto, appaiono condivisibili le os servazioni svolte dalla Corte aquilana nel § 13 per escludere il sospetto di illegittimità costituzionalità della norma analizzata, peraltro d’ufficio e non in risposta a una richiesta dei signori Marchetti (come essi tengono a precisare), con riferimento all’art.42 e 117 Cost, quest’ultimo in relazione all’art.1 del protocollo addizionale della CEDU. La regola fondamentale della corresponsione di una somma ragionevolmente correlata al valore di mercato del bene espropriato a titolo di indennizzo non soffrevulnus in ragione della sterilizzazione di variazioni di valore dipendenti da un evento catastrofico naturale che abbiano determinato la scelta della pubblica autorità di localizzare in situ le opere pubbliche destinate a soddisfare il bisogno ingenerato dallo stesso evento. Orbene, la Corte europea, con decisione della Grande Camera in data 29.3.2006, ribadita da numerose altre decisioni, ha preso le mosse dal dettato dell'art. 1 del protocollo n. 1, secondo cui: «Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale. Le precedenti disposizioni non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi oppure di ammende». Secondo la Corte europea:a) le tre norme di cui si compone l'art. 1 del protocollo n. 1 sono tra loro collegate, sicché la seconda e la terza, relative a particolari casi di ingerenza nel diritto al rispetto dei beni, devono essere interpretate alla luce del principio contenuto nella prima norma (punto 75); b) l'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni deve contemperare un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e il requisito della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo (punto 93); c) nello stabilire se sia soddisfatto tale requisito, lo Stato gode di un ampio margine di discrezionalità, sia nello scegliere i mezzi di attuazione sia nell'accertare se le conseguenze derivanti dall'attuazione siano giustificate, nell'interesse generale, per il conseguimento delle finalità della legge che sta alla base dell'espropriazione (punto 94); d) occorre comunque determinare se sia stato mantenuto il necessario equilibrio in modo conforme al diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni (punto 94); e) il prendere dei beni senza il pagamento di una somma in ragionevole rapporto con il loro valore, di norma costituisce un'ingerenza sproporzionata e la totale mancanza d'indennizzo può essere considerata giustificabile, ai sensi dell'art. 1 del protocollo n. 1, soltanto in circostanze eccezionali, ancorché non sempre sia garantita dalla CEDU una riparazione integrale (punto 95); f) in caso di espropriazione isolata, pur se a fini di pubblica utilità, soltanto una riparazione integrale può essere considerata in rapporto ragionevole con il bene (punto 96); g) obiettivi legittimi di pubblica utilità, come quelli perseguiti da misure di riforma economica o da misure tendenti a conseguire una maggiore giustizia sociale, potrebbero giustificare un indennizzo inferiore al valore di mercato (punto 97). L'indennizzo assicurato all'espropriato dall'art. 42, terzo comma, Cost., se non deve costituire una integrale riparazione per la perdita subita - in quanto occorre coordinare il diritto del privato con l'interesse generale che l'espropriazione mira a realizzare - non può essere, tuttavia, fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica, ma deve rappresentare un serio ristoro (ex multis: Corte Costituzionale sentenze n. 173 del 1991, n. 1022 del 1988, n. 355 del 1985; n. 223 del 1983; n. 5 del 1980; 347 e 348 del 2007). 17. Per queste considerazioni il primo motivo di ricorso deve essere rigettato. 18. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art.5 della legge n.2248 del 1865, dell’art.32, comma 1, e dell’art.37 del d.p.r. 327 del 2001 e dell’art.4 della legge n.10 del 1977. A tal proposito i ricorrenti fanno presente che, secondo la consulenza tecnica d’ufficio, una parte delle aree espropriate (precisamente una parte della particella 119 e la particella ex 114, ora particelle 1637 e 1638) era stata compresa in un piano integrato di intervento con accordo di programma del 7.5.1998, sottoscritto il 13.4.2000 dalle parti private, ratificato dal Comune di L’Aquila il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e approvato definitivamente con decreto del Presidente della Regione del 22.11.2000; che tuttavia non era stata sottoscritta la convenzione definitiva; che pertanto la variante urbanistica era priva di efficacia e che le aree in questione dovevano essere considerate prive di normazione urbanistica. La Corte di appello aveva conseguentemente equiparato dette aree a quelle comprese in zona agricola. Secondo i ricorrenti, la Corte di appel lo aveva erroneamente disapplicato ai sensi dell’art.5 della legge n.2248 del 1865 un provvedimento amministrativo che non era illegittimo ma solamente inefficace. In secondo luogo, anche a voler ritenere che la mancata sottoscrizione della convenzione avesse prodotto l’inefficacia della variante, l’area priva di normazione urbanistica, la c.d. «area biancanon poteva essere equiparata ai terreni agricoli e occorreva considerare la edificabilità di fatto sulla base della funzionalità delle aree in termini di completamento delle aree contigue edificabili, essendo irrilevante la possibilità di allaccio alle strutture di urbanizzazione primaria. 19. La prima parte della censura è inammissibile perché non pertinente allaratio decidendi del provvedimento impugnato. La Corte abruzzese non ha affatto disapplicato ai sensi dell’art.5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo 20.3.1865, n.2248, allegato E, alcun provvedimento amministrativo e tantomeno lo ha considerato illegittimo, ma si è limitata a rile vare l’inefficacia della variante urbanistica di cui al piano integrato di intervento recepito con l’accordo di programma del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sottoscritto il 13.4.2000 dalle parti private, ratificato dal Comune di L’Aquila il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e approvato definitivamente con decreto del Presidente della Regione del 22.11.2000 perché non era stata sottoscritta la convenzione definitiva. Fatto, questo, non contestato dai ricorrenti al pari della inefficacia della variante in questione. 20. Fondata invece appare la seconda doglianza mossa dai ricorrenti laddove essi criticano l’equiparazione praticata fra l’area priva di normazione urbanistica, quella appunto di cui alla particella 119 e alla particella ex 114, ora particelle 1637 e 1638, per cui erano decaduti i vincoli espropriativi apposti nel 1979, qualificabile come «area bianca», a un terreno agricolo in ragione dell’assenza di opere di urbanizzazione primaria. La Corte di appello ha ritenuto insussistente il carattere della edificabilità di fatto a causa della mancanza di opere di urbanizzazione primaria richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte, non letta però correttamente. Secondo questo orientamento, che merita continuità, l'avvenuta decadenza del vincolo preordinato all'esproprio rende l'area (e non la zona) priva di regolamentazione urbanistica, sicché, in tale ipotesi, non è consentito farne rivivere la condizione preesistente ma opera la disciplina prevista per le cd. aree bianche di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge n. 10 del 1977, la quale, pera ltro, non comporta un automatico riconoscimento della natura edificabile dell'area occupata, dovendo essere apprezzata la ricorrenza di tale carattere in base al criterio dell'edificabilità di fatto, che impone un metodo di valutazione incentrato sulla verifica della funzionalità dell'area in termini di naturale ed armonico completamento di quelle, ad essa contigue, che siano destinate all'edificazione in base alle scelte legislative e a quelle pianificatorie dei comuni (Sez. 1, n. 12268 del 14.6.2016; Sez.1, n. 9488 del 30.4.2014). Si è anche aggiunto più recentemente che rientra tra le aree cd. bianche, prive di regolamentazione urbanistica, l'area ricompresa in una zona destinata a verde pubblico «con caratteristiche speciali», in relazione alla quale, per la definizione delle opere compatibili con il contesto e per l'entità della relativa edificabilità, sia rimandato ad uno specifico accordo di programma ex art. 34 d.p.r. n. 267 del 2000, mai adottato, con la conseguenza che l’indennità di esproprio ad essa riferita va determinata sulla base del criterio dell'edificabilità di fatto, tenuto conto delle misure di salvaguardia previste per i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali (Sez. 1, n. 11360 del 7.4.2022). La predetta valutazione è stata omessa dalla Corte territoriale e certamente a tali fini doveva essere considerata anche l’approvazione di un piano integrato di intervento per la creazione di insediamenti residenziali con accordo di programma, sottoscritto dalle parti private, ratificato dal Comune e approvato definitivamente con decreto del Presidente della Regione, solamente inefficace per la mancata sottoscrizione della convenzione definitiva. 21. Per i motivi esposti occorre accogliere il secondo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, respinto il primo, cassare la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviare
Sentenza Cassazione n. 20382/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris