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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05880/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18171 del Ruolo Generale dell’anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata, RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata, CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 6491/20 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, Sezione Distaccata di Salerno, pubblicata in data 22 dicembre 2020.

Udita la relazione svolta da l Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 13 febbraio 2026. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, Sezione Distaccata di Salerno, dichiarava l’estinzione del giudizio di rinvio che la FEGER di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva instaurato - giusta ordinanza n. 14921/18 della Corte Suprema di Cassazione-nei confronti dell’Agenzia delle Entrate -la quale aveva notificato alla contribuente un avviso di liquidazione dell’imposta di registro pretesa per un verbale di assemblea ordinaria, avente ad oggetto la proroga di un finanziamento infruttifero dei soci- per essere stata la riassunzione effettuata tardivamente.

2. La FEGER di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo di impugnazione.

3. L’Agenzia delle Entrate resisteva, depositando controricorso ed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste.

4. La causa, all’adunanza camerale del 13 febbraio 2026, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato ed, in quanto tale, merita accoglimento.

2. Con l’unico motivo addotto a sostegno dell’impugnazione la società ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c. (ancorché tale norma non sia stata espressamente indicata, essendo palesemente evincibile, in ragione delle argomentazioni che sorreggono il ricorso, il tipo di vizio prospettato), la violazione o falsa applicazione degli artt. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la corte regionale campana reputato intempestiva l’instaurazione del giudizio di rinvio, con conseguente declaratoria di estinzione, nonostante il termine per riassumere fosse sospeso per un periodo di nove mesi e, quindi, l’atto con il quale era stato introdotto il giudizio fosse stato notificato entro il termine previsto dalla legge (e, cioè, quello ordinario, sommato a quello di cui all’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018).

3. Il motivo è fondato.

3.1. L’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119del 2018 , conv., con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, ha previsto, relativamente alle liti suscettibili di essere definite, che fossero sospesi, per un periodo dinove mesi, i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione scadenti tra il 24 ottobre 2018 -data di entrata in vigore del prefato decreto-ed il 31 luglio 2019.

Tale sospensione opera ex lege, in presenza dei requisiti per la definizione, anche solo astratta (e, cioè, senza la necessità di una concreta istanza di definizione), della lite pendente (cfr. Cass. n. 8273/22, Cass. n. 33069/22 e Cass. n. 14507/24), ed esclusivamente quando il termine lungo per impugnare spiri entro quel determinato lasso di tempo (cfr. Cass. n. 1809/25), come nella vicenda in esame, in cui, essendo stata l’ordinanza n. 14921/18 della Corte Suprema di Cassazione pubblicata in data 8 giugno 2018, la scadenza del termine lungo applicabile alla fattispecie rientrava nel suddetto arco temporale.

3.2. Non è possibile dubitare, d’altronde, che la controversia sia ascrivibile a quelle “definibili”, secondo la previsione dell’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, avendo ad oggetto un atto di natura impositiva, in quanto palesemente espressione di una pretesa tributaria, suscettibile, quindi, di ingenerare un contenzioso inerente ai presupposti ed ai contenuti della relativa obbligazione (cfr. Cass. n. 18375/25).

4. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania, in diversa composizione, affinché, tenuto conto dei principi enunciati nelle pagine che precedono, effettui un nuovo giudizio ed attenda, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania, in diversa composizione, affinché, tenuto conto dei principi enunciati in motivazione, effettui un nuovo giudizio ed attenda, altresì

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18171 del Ruolo Generale dell’anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata, RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata, CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 6491/20 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, Sezione Distaccata di Salerno, pubblicata in data 22 dicembre 2020. Udita la relazione svolta da l Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 13 febbraio 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, Sezione Distaccata di Salerno, dichiarava l’estinzione del giudizio di rinvio che la FEGER di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva instaurato - giusta ordinanza n. 14921/18 della Corte Suprema di Cassazione-nei confronti dell’Agenzia delle Entrate -la quale aveva notificato alla contribuente un avviso di liquidazione dell’imposta di registro pretesa per un verbale di assemblea ordinaria, avente ad oggetto la proroga di un finanziamento infruttifero dei soci- per essere stata la riassunzione effettuata tardivamente. 2. La FEGER di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo di impugnazione. 3. L’Agenzia delle Entrate resisteva, depositando controricorso ed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste. 4. La causa, all’adunanza camerale del 13 febbraio 2026, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato ed, in quanto tale, merita accoglimento. 2. Con l’unico motivo addotto a sostegno dell’impugnazione la società ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c. (ancorché tale norma non sia stata espressamente indicata, essendo palesemente evincibile, in ragione delle argomentazioni che sorreggono il ricorso, il tipo di vizio prospettato), la violazione o falsa applicazione degli artt. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la corte regionale campana reputato intempestiva l’instaurazione del giudizio di rinvio, con conseguente declaratoria di estinzione, nonostante il termine per riassumere fosse sospeso per un periodo di nove mesi e, quindi, l’atto con il quale era stato introdotto il giudizio fosse stato notificato entro il termine previsto dalla legge (e, cioè, quello ordinario, sommato a quello di cui all’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018). 3. Il motivo è fondato. 3.1. L’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119del 2018 , conv., con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, ha previsto, relativamente alle liti suscettibili di essere definite, che fossero sospesi, per un periodo dinove mesi, i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione scadenti tra il 24 ottobre 2018 -data di entrata in vigore del prefato decreto-ed il 31 luglio 2019. Tale sospensione opera ex lege, in presenza dei requisiti per la definizione, anche solo astratta (e, cioè, senza la necessità di una concreta istanza di definizione), della lite pendente (cfr. Cass. n. 8273/22, Cass. n. 33069/22 e Cass. n. 14507/24), ed esclusivamente quando il termine lungo per impugnare spiri entro quel determinato lasso di tempo (cfr. Cass. n. 1809/25), come nella vicenda in esame, in cui, essendo stata l’ordinanza n. 14921/18 della Corte Suprema di Cassazione pubblicata in data 8 giugno 2018, la scadenza del termine lungo applicabile alla fattispecie rientrava nel suddetto arco temporale. 3.2. Non è possibile dubitare, d’altronde, che la controversia sia ascrivibile a quelle “definibili”, secondo la previsione dell’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, avendo ad oggetto un atto di natura impositiva, in quanto palesemente espressione di una pretesa tributaria, suscettibile, quindi, di ingenerare un contenzioso inerente ai presupposti ed ai contenuti della relativa obbligazione (cfr. Cass. n. 18375/25). 4. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania, in diversa composizione, affinché, tenuto conto dei principi enunciati nelle pagine che precedono, effettui un nuovo giudizio ed attenda, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania, in diversa composizione, affinché, tenuto conto dei principi enunciati in motivazione, effettui un nuovo giudizio ed attenda, altresì
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