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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09945/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza del 29 aprile 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 15 novembre 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 56 - 628, commi secondo e terzo n. 3 bis, cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono l'erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è privo di specificità, poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente ha omesso di confrontarsi.

Si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, condividendo la motivazione del giudice di primo grado, ha denegato l'attenuante de qua, considerato che, ai fini della sua concessione, è necessario che il risarcimento del danno sia integrale mentre l'offerta dell'imputato di euro 200,00 era incongrua e insufficiente in relazione al danno subito dalle persone offese, tenuto pure conto delle modalità della condotta (consistite nel danneggiamento di una serratura di un portoncino blindato con arnesi da scasso) e dell'offensività della stessa, connotata da pervicacia e violenza verso più soggetti (quali il portiere dello stabile ed altro soggetto intervenuto in soccorso del primo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza del 29 aprile 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 15 novembre 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 56 - 628, commi secondo e terzo n. 3 bis, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono l'erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è privo di specificità, poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente ha omesso di confrontarsi. Si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, condividendo la motivazione del giudice di primo grado, ha denegato l'attenuante de qua, considerato che, ai fini della sua concessione, è necessario che il risarcimento del danno sia integrale mentre l'offerta dell'imputato di euro 200,00 era incongrua e insufficiente in relazione al danno subito dalle persone offese, tenuto pure conto delle modalità della condotta (consistite nel danneggiamento di una serratura di un portoncino blindato con arnesi da scasso) e dell'offensività della stessa, connotata da pervicacia e violenza verso più soggetti (quali il portiere dello stabile ed altro soggetto intervenuto in soccorso del primo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 09945/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris