CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 luglio 1977
Cassazione n. 15901/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3/07/1977avverso la sentenza del 17 aprile 2025 della Corte d'appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] BattistaBertolini che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] eper [OSCURATO:PERSONA] l'annullamento con rinvio, limitatamente al mancatoriconoscimento del fatto di lieve entità per il capo 66), con declaratoria diinammissibilità nel resto;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agostino, per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento delricorso;uditi per [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorsoe ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA],che ha insistito nelle conclusioni rassegnate nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 17 aprile 2025, la Corte di appello di Catanzaro,pronunciando in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Crotone in data28 giugno 2024, esclusa la recidiva contestata a entrambi, rideterminava la penainflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art 74 del dPR n. 309 del 1990,commesso in qualità di promotore e organizzatore (capo 48), e alcuni reati fine(capi 49 e 50 ), in ventuno anni di reclusione, quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] peril reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 del dPR n. 309 del 1990 (capo 66) insei anni di reclusione e 27.000,00 euro di multa, con conferma delle peneaccessorie e della disposta confisca.2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Cortedi appello indicata in epigrafe: [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dagli avv.tiAlessandro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Agostino; [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscrittodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].3. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite i propridifensori di fiducia, premesso che il quadro probatorio a carico del ricorrente èfondato sulle intercettazioni telefoniche registrate tra il febbraio-aprile 2018 e nellaseconda metà del 2019, oltre al contributo dichiarativo offerto dal collaboratoreSanto [OSCURATO:PERSONA], la cui concreta rilevanza è stata puntualmente contestata con l’attod'appello, ha articolato nove motivi di gravame, qui enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione.3.1. Col primo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lettera d),cod. proc. pen., l’omessa la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale perassumere una prova decisiva, rilevante ai sensi dell'art. 495, comma 3, cod. proc.pen., sollecitata con l'atto d'appello e costituita dalla acquisizione didocumentazione idonea a confutare un determinante riscontro alle affermazionidel collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].Si deduce che il contributo dichiarativo del [OSCURATO:PERSONA], ritenuto decisivo ai finidella prova del reato associativo, in quanto questi, tra l'altro, aveva riferito di avereffettuato plurimi acquisti di droga dall’[OSCURATO:PERSONA], compresa quella sequestratagliin occasione dell'arresto in flagranza del 17 maggio 2015 (partita che avevasostenuto di aver prelevato all'interno dell'abitazione del ricorrente ove si erarecato insieme al [OSCURATO:PERSONA]), non può, con riguardo alla posizione del ricorrente,trovare riscontro in quest'ultimo sequestro in quanto in quella data, e così neigiorni precedenti, [OSCURATO:PERSONA] non si trovava in Calabria, bensì in Lombardia, comerisulta dalla documentazione esibita e di cui è stata sollecitata l'acquisizione(estratto conto del Telepass relativo agli spostamenti autostradali effettuati inLombardia con il veicolo dell'imputato nel maggio 2015, sia il 17 che tutti i giorniprecedenti; copia di un deposito bancario effettuato dal ricorrente presso la filialedel Monte dei Paschi di Siena nel giugno 2015; fotografia che documenta lapartecipazione del ricorrente al compleanno della nipotina, che compiva 10 anni il7 giugno 2015).Di conseguenza è evidente la violazione dell'art. 603, commi 1 e 2, cod. proc.pen., nonché 111 Cost. e 6 CEDU, come da ultimo dedotto con i motivi aggiunti,da parte della Corte territoriale, che ha inopinatamente disatteso la richiestaaffermando la superfluità di tali prove e sostenendo l'inutilità di accertare lacorretta identificazione di [OSCURATO:PERSONA] e la sua presenza a isola [OSCURATO:PERSONA], cosìlimitandosi a rendere una motivazione soltanto apparente, atteso che, riguardatele emergenze istruttorie passate in rassegna dalla Corte, deve rilevarsi che tra ledate elencate dalla Corte alle pagine 23 e 24 non figura la settimana a cavallo del17 maggio 2015, in relazione alla quale si è impedito di rendere la controprova.3.2. Col secondo motivo, denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lettere c)ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art.192, comma 3, cod. proc. pen., conriguardo ai riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e ilcorrelato vizio di motivazione illogica e apparente.Si lamenta che la Corte non avrebbe seguito il prescritto procedimento dianalisi a tre tempi della attendibilità e credibilità del dichiarante, indicato dalle SUMarino e dalle SU Aquilina (rispettivamente SU nn. 20.804 del 29/11/2012 e n.1653 del 21/10/1992), limitandosi ad affermare genericamente la credibilitàintrinseca delle propalazioni del dichiarante, senza considerare che, in ogni caso,non vi sono elementi di riscontro quanto alla affermata esistenza di unaassociazione, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in grado di importare 10,15 se non 20 chili di cocaina a settimana e neppure in ordine alla riferita fornituradi due chili di cocaina e 15 di “erba”, con una media di un chilo al mese della primasostanza, il sequestro del 17 maggio 2015, data dell'arresto in flagranza delMirachi, avendo riguardato la cessione di soli 58 grammi di cocaina, episodiomarginale peraltro neppure interessato dalle rivelazioni del dichiarante.Inoltre, anche con riguardo alla provenienza dall’[OSCURATO:PERSONA] della sostanzasequestrata il 17 maggio 2015, in sede di appello sono state messe in evidenzanumerose incongruenze (in specie in ordine al luogo in cui è avvenuto lo scambio,collocato nella casa calabrese di [OSCURATO:PERSONA], e alla identificazione del sodaleVasapollo nel soggetto che ivi avrebbe condotto il [OSCURATO:PERSONA]), non superate ocomunque non adeguatamente affrontate dalla Corte di merito.3.3. Col terzo motivo, denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lettere c) ede), cod. proc. pen., la radicale omissione della motivazione o comunque la suasignificativa carenza con riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi deldelitto associativo, già censurata in sede di appello, sia in ordine all'esistenza diun numero di partecipi corrispondente al dettato normativo e al loro specificoruolo, che relativamente ai reati fine, i traffici di cui si discute nelle conversazionirichiamate in sentenza essendo rimasti a livello di meri propositi.Si rileva, sotto il primo profilo, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sonostati assolti, che il [OSCURATO:PERSONA] risulta al più aver partecipato a una consegna nel2015 e non emerge nelle successive attività, che il ruolo dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] è limitatoall'episodio di cui al capo 50), mentre quello di stabili acquirenti di SantoVittimberga e [OSCURATO:PERSONA] non si è materializzato in alcun reato fine; sotto ilsecondo profilo, si osserva, che le motivazioni delle decisioni assunte nei due gradidi merito non hanno individuato come si è atteggiata nel caso concreto laorganizzazione, elemento imprescindibile del delitto in discorso, ed invece si sonolimitate a constatare l'esistenza di isolati comportamenti, diluiti in un arcotemporale di oltre 10 anni, che tuttavia hanno dato origine a due soli reati fine.Argomenta che nel caso di specie, oltre a non essere stata configurata unapredisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti,neppure è emersa una organizzazione di tipo rudimentale rappresentata dallerisorse umane, tipicamente una efficiente rete di piccoli spacciatori.3.4. Col quarto motivo, strettamente connesso al terzo, denuncia, ai sensidell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art 74dPR n. 309 del 1990 per avere ritenuto integrata la fattispecie associativa e ilcorrelato vizio di motivazione, manifestamente illogica e carente.Argomenta in proposito che, oltre alla omessa motivazione in ordine allecensure difensive proposte con l’atto d'appello, la Corte ha in concreto violato lanorma sostanziale nella misura in cui, oltretutto non spiegando a quale nozione diorganizzazione (di mezzi ovvero di persone) intendesse fare riferimento, haerroneamente valorizzato una serie di dati al più idonei a configurare ipotesi diconcorso nelle singole attività di acquisto o cessione di sostanze stupefacenti (sitratta dell'episodio del debito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], oltretuttoemerso solo da attività captativa; delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; dei presuntilegami del gruppo [OSCURATO:PERSONA] con quello facente capo a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],finalizzati all'esportazione di sostanze stupefacenti dall'estero, rimastasostanzialmente a livello intenzionale, non essendo stata contestata alcunaoperazione di importazione e neppure l’aggravante della transnazionalità), salvopoi apparentemente farvi discendere, la conclusione, altrettanto errata, che lacoesistenza di una pluralità di persone, diverse dagli ipotetici sodali, che hannoagito attraverso una pluralità di azioni coordinate da [OSCURATO:PERSONA], basti a integrare lafattispecie associativa anche in assenza della struttura organizzativa cui invece,come è noto, corrisponde la ragione della specifica punibilità ai sensi dell'articolo74 del dPR n. 309 del 1990.3.5. Col quinto motivo denuncia il vizio di motivazione, omessa o comunqueillogica, con riguardo alla qualifica apicale attribuita al ricorrente, contestandoaltresì la sintesi del motivo d'appello operata dalla Corte di merito che riporta diuna contestazione solo generica del ruolo di [OSCURATO:PERSONA].Si deduce la natura congetturale, non supportata da alcun elemento fattuale,delle argomentazioni offerte dalla Corte, sintetizzate a pagina 24 del ricorso, lequali tuttavia rimandano a episodi compatibili anche con un'attività di concorsooccasionale non duratura e organizzata, non risultando chiaro per quale motivo ilcredito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] dovesse ritenersi comune al gruppo, néperché i rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con le distinte e consorterie di Gentile e Tarasiescludano un rapporto bilaterale ed individuale.3.6. Col sesto motivo denuncia vizio di motivazione, omessa o comunqueillogica, in relazione alla configurabilità dei reati fine di cui ai capi 49) e 50).Si deduce trattarsi di episodi di cosiddetta droga parlata in relazione ai qualisi censura la omessa o erronea valutazione del compendio intercettivo su cui sifonda la prova, considerato che da nessuno dei dialoghi richiamati dai giudici dimerito emerge in termini inequivoci il riferimento a sostanze stupefacenti e che lafissazione di incontri e appuntamenti è coerente anche con attività lecite.3.7. Col settimo motivo, strettamente collegato al sesto, denuncia vizio dimotivazione riguardo alla individuazione della tipologia di sostanza oggetto dellecessioni, considerata la genericità dei dialoghi su cui si fonda l'accusa.Si deduce, in particolare con riferimento al capo 49), che, come giàevidenziato nel correlato motivo d'appello, i conversanti avevano fatto riferimentoa qualcosa che si fuma e in altro dialogo alla cessione di una pietra, ma che, inogni caso, in assenza di elementi certi, in forza del principio del favor rei, i fattidevono essere riqualificati nell'ipotesi meno grave, di cui all’art. 73, comma 5, deldPR n. 309 del 1990.3.8. Con l'ottavo motivo, denuncia il vizio di motivazione, omessa ecomunque illogica e contraddittoria, con riguardo alla qualificazione dei fatti nellameno grave fattispecie di cui all'articolo 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990.Nello specifico si deduce che una cessione che avrebbe fruttato l'importo disoli 140 €, individua un valore astratto necessariamente integrativo di un fatto dilieve entità, tanto più considerato che il riferimento della Corte agli ingentiquantitativi commerciati in altre circostanze non trova un riscontro.3.9. Con il nono motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., la violazione di legge per avere reso la Corte una motivazionesoltanto apparente, dunque mancante, in ordine all'omesso riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche e il correlato vizio di motivazione, illogica econtraddittoria.Si deduce che la Corte avrebbe incentrato la motivazione sulla irrilevanzadella sola sostanziale incensuratezza del ricorrente, senza considerare che conl'atto d'appello erano state evidenziate ulteriori circostanze di rilievo quali l'esiguitàdel quantitativo di droga, “parlata” ovvero sequestrata a persone diversedall’[OSCURATO:PERSONA], il fatto che i grossi traffici cui si allude nelle conversazioni intercettateerano rimasti a livello meramente progettuale.Oltretutto, a fronte di una generica affermazione della gravità dei fatti è statairrogata una sanzione di ben 21 anni di reclusione, del tutto ingiustificata avutoriguardo alla minima entità dei reati fine concretamente realizzati.4. [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere, in concorso con altri tre imputatigiudicati separatamente, del reato di cu al capo 66), ha affidato il ricorso a tremotivi.4.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett.e) cod. proc. pen., il vizio di motivazione, manifestamente illogica, contraddittoriae carente, in ordine all'affermazione di responsabilità.Si deduce la violazione dei canoni di gravità, precisione e concordanzaimposti dall'art. 192 cod. proc. pen., tanto più stringenti considerato che nel casoil discorso si verte in un'ipotesi di cosiddetta “droga parlata”, in quanto il percorsoargomentativo della Corte, palesando un inammissibile salto logico, muove da unaserie di eventi privi di univoca capacità dimostrativa quali: un servizio di OCP del18 aprile 2019, che comprovava soltanto un incontro, di cui non si conoscono leragioni, del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];una conversazione nella quale Senatore chiede a [OSCURATO:PERSONA] di “trovare la rimanenzadel materasso”, dialogo cui, forzando il senso letterale, viene attribuito unsignificato illecito, oltretutto senza valutare l'ipotesi alternativa che il primo si fosserecato a [OSCURATO:PERSONA] contestualmente e autonomamente; la circostanza chei militari appostati avessero notato l'auto di Senatore parcheggiata pressol'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], esclusa dunque l’osservazione diretta di un incontro e dellaconsegna materiale di alcunché.4.2. Col secondo motivo lamenta, ai sensi dell'articolo 606 comma 1, lett.b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990,in quanto è stata erroneamente esclusa la riqualificazione del fatto nell'ipotesi dilieve entità.Censura l'evidente forzatura logica del ragionamento della Corte che, nelnegare la riqualificazione, ha desunto un'inesistente sistematicità nel delitto da unsingolo episodio, ha attribuito un valore dirimente ed esclusivo al solo datoponderale, pari a appena 45 grammi di cocaina, quantitativo che di per sé nonpreclude la lieve entità del fatto, ha fondato il diniego sulla valutazione soggettivadella carriera criminale dell'agente e sul contesto generale dell'indagine, non sullareale e complessiva portata offensiva del singolo fatto-reato, come richiesto dallanorma.4.3. Col terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. b) ed e)cod. proc. pen., la violazione degli art. 62 -bis, 133 cod.pen., nonché 125, comma3, e 546, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione,omessa e manifestamente illogica, in relazione al diniego delle circostanzeSi deduce, sotto il primo profilo, che le circostanze attenuanti generiche sonostate denegate sulla base di una motivazione stereotipata e apodittica, dunqueapparente, non essendo stata considerata né valutata la totale estraneità delricorrente alle contestazioni associative oggetto della più ampia indagine e il suoruolo marginale (si cita, sezione 5, 26 maggio 2001, numero 33.913.); oltre checontraddittoria, considerato che è stata invece esclusa la recidiva osservato che iprecedenti non erano tali da fondare il giudizio di pericolosità richiesto dalla norma,così implicitamente riconoscendosi un profilo di personalità non allarmante.È analogamente censurabile la motivazione offerta con riguardo altrattamento sanzionatorio che, pur attestandosi sul minimo edittale, apparesproporzionato in virtù dell'omesso riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche.5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA]D'Agostino, ha presentato tempestivamente motivi aggiunti, col primo, terzo equarto motivo, connessi al primo motivo del ricorso introduttivo, denunciando, aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di leggeprocessuale e costituzionale, in specie degli artt. 603 cod. proc. pen., 111 Cost. e6 CEDU, e vizio di motivazione apparente in relazione alla omessa rinnovazionedel dibattimento per l'acquisizione di una prova documentale nuova e decisiva; colsecondo motivo, collegato al secondo, oltre che al primo, motivo del ricorsoprincipale, ha lamentato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla valutazionedelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, che sarebbero state smentite dalladocumentazione prodotta in appello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato in relazione al terzo e al quarto motivo,assorbenti rispetto al quinto, oltre che in relazione all’ottavo motivo, èinammissibile nel resto; sono conseguentemente inammissibili i motivi aggiunti inquanto connessi al primo e al secondo motivo. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA].2 Il primo motivo è generico per aspecificità estrinseca e comunquemanifestamente infondato.2.1. Va evidenziato, innanzitutto, che, secondo la costante elaborazione dellagiurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, la rinnovazione dell'istruttorianel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoriaespletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsiricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di nonpoter decidere allo stato degli atti (cfr., per tutte, Sez. U, n. 12602 del17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01, e Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996,Panigoni, Rv. 203974-01). Il sindacato sull'esercizio della discrezionalità delgiudice di merito di non procedere alla rinnovazione istruttoria, inoltre, ha unperimetro strettamente delimitato. Invero, come già condivisibilmente precisato,il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezzadella motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sullarichiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concretarilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambitodel contenuto esplicativo del provvedimento adottato (così Sez. 3 - , Sentenza n.34626 del 15/07/2022 Ud., Rv. 283522 - 01; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017,Loda, Rv. 269373-01, e Sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007, Giovannetti, Rv.237689-01).2.2. Alla luce degli elementi processuali valutabili e dei pertinenti principigiuridici, la conclusione della sentenza impugnata è incensurabile.La sentenza impugnata, del vero, alle pagine 23 e 24 ha puntualmentevalutato la superfluità delle prove documentali offerte, volte ad escludere lapresenza di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] il 17 maggio 2015 come in altriperiodi, considerato che è un dato pacificamente emergente dalle acquisizioni chequesti fosse [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], centro della provincia di Milano, e cheeffettuasse frequenti spostamenti dalla Lombardia verso il predetto comunecalabrese; le annotazioni di servizio in atti davano poi esatta contezza deglispostamenti nelle date indicate nell'atto d'appello con conseguenze inutilità dellerelative acquisizioni trattandosi di dati già agli atti, mentre la collocazione fisicadel ricorrente nelle date del 19 e il 20 giugno 2019, risultava comunque ininfluenteal fine della decisione, così come i pagamenti dei pedaggi autostradali relativi aisoli mesi di novembre 2014-gennaio 2015, erano certamente irrilevanti ai fini diescludere la presenza di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] il 17 maggio 2015, mentreil pagamento del pedaggio alla barriera di Salerno il 15 novembre 2014, con rientroverso la Lombardia il 17 novembre successivo, semmai riscontrava e non certoconfutava le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; anche l'estratto conto relativo al solo mesedi dicembre 2014 è stato valutato dalla Corte di merito e ritenuto ininfluente.2.3. In tal senso va altresì considerato che l'imputato non è chiamato arispondere del reato del 17 maggio 2015 in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], e che, questinon ha affatto affermato di aver ricevuto la droga direttamente dalle mani delricorrente ma soltanto di essersi recato nella sua abitazione, oltretutto, propriodalla ricostruzione delle modalità operative dallo stesso utilizzate per i propritraffici, quale ripercorsa, in particolare alle pagine 124 e 125 della sentenza diprimo grado, risulta che questi era solito servizi di collaboratori per le attività diconsegna dello stupefacente e addirittura di esazione del denaro, per cui lacircostanza in discorso, ovvero che il giorno della consegna al [OSCURATO:PERSONA] non sitrovasse a casa, considerato che lo stesso aveva riferito di essere statoaccompagnato dal [OSCURATO:PERSONA] non già di essersi intrattenuto col ricorrente, appareconcretamente irrilevante e comunque tutt'altro che decisiva, come correttamenteevidenziato dalla Corte.2.4. Di conseguenza, siccome il sindacato sulla correttezza della motivazionedel provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603cod. proc. pen. deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo delprovvedimento adottato, l'assenza di lacune o di valutazioni incongrue nelprovvedimento in ordine alla ricostruzione della vicenda di cui si discute escludein radice vizi logico-giuridici rilevabili in sede di legittimità.Si può aggiungere che la prova documentale in discorso non è affatto nuova,né risulta spiegato il motivo per il quale un banale estratto conto del Telepass ecosì alcuni movimenti bancari, sarebbero stati reperiti ed esibiti a oltre un decenniodai fatti e non già nell'immediatezza.3. Il secondo motivo è inammissibile perché espone censure in parte diverseda quelle consentite, in parte manifestamente infondate, nella parte in cui lamental'errore nel processo di valutazione delle dichiarazioni del collaboratore SantoMirachi.3.1. Giova premettere che, in tema di ricorso per cassazione, la violazionedell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né qualeviolazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né aisensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a penadi nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fattavalere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia comemancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando ilvizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri attispecificamente indicati nei motivi di gravame (Cass. Sez. U., n. 29541, del16/07/2020, imp. Filardo, Rv. 280027-04).Occorre poi rammentare, da una parte, che nelle valutazioni della chiamatain reità o in correità, di cui si occupano le S.U. Aquilina, citate dal ricorrente, oltread affermare che il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontriesterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilitàoggettiva delle sue dichiarazioni, è ben chiarito che tale percorso valutativo nondeve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilitàsoggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devonoessere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.,alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. U, Sentenza n. 20804del 29/11/2012 Ud., dep. 2013, Rv. 255145 - 01; Sez. 4 - , Sentenza n. 34413del 18/06/2019 Ud., Rv. 276676 - 01; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014 cc., Rv.262348 - 01); dall’altra, che la chiamata in correità o in reità non può di per sésola costituire prova piena della responsabilità. Da ciò deriva la necessità diriscontri, che possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, siarappresentativo che logico, ma non devono possedere necessariamente i requisitipropri degli indizi di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficienteche siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in unapprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispettoa quella indiziaria (Sez. 1 - , Sentenza n. 31004 del 10/05/2023 Ud., Rv. 284840- 01; Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, Rv. 267528).3.2. Alla luce di tali principi la motivazione della Corte d'appello (si veda allepagine 21 e segg.), che contraddicendo le prospettazioni difensive non esclude lacredibilità del dichiarante anche e soprattutto sulla base dei plurimi riscontri,costituiti da sequestro della sostanza stupefacente del 17 maggio 2017, prelevataall'interno dell'abitazione dell'odierno ricorrente, nonché dalle numerose captazionida cui emerge il protrarsi dell'attività di narcotraffico riferibile al predetto, nonappare affetta dai vizi dedotti, non presenta alcuna manifesta illogicità ocontraddittorietà, né risulta espressa in violazione dell'art. 192, comma 3, cod.proc. pen.3.3. Quanto poi alla contestata provenienza dalla casa dell’[OSCURATO:PERSONA] dellasostanza stupefacente sequestrata ehm il 17 maggio 2015, la censura si risolve inuna inammissibile istanza rivalutativa di elementi già presi adeguatamente inconsiderazione dai giudici di merito, riducendosi ad una mera contestazione dellerisultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali,precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenzamotivazionale su punti decisivi del gravame (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970).Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività,l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quandonon manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione deisignificati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fattoper giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità,dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del12/02/2021; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).4. Il terzo e il quarto motivo, coi quali si contesta la sussistenza deglielementi costitutivi del delitto associativo contestato al capo 48) e la apparenza einsufficienza della motivazione offerta dalla Corte d'appello a fronte della specificacensura formulata in ordine alla carenza di una struttura organizzata, sono fondatinei limiti di cui alla motivazione che segue; il quinto motivo, inerente la qualificaapicale attribuita al ricorrente, è assorbito.4.1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalla stessa sintesi dei motivid'appello riportati nella sentenza impugnata, aveva censurato la ritenutasussistenza di una struttura organizzata, tale da integrare l'elemento costitutivodel delitto di cui all'articolo 74 del dPR n. 309 del 1990, evidenziando la carenzadi prova, in ordine alla correlazione dei ruoli dei vari presunti associati e ai mezzia disposizione del consesso, diversa dalle generiche propalazioni del collaboratoredi giustizia, considerato altresì che dalle stesse dichiarazioni valorizzate dalTribunale emergeva che i due fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] operavano inautonomia.A fronte di tali specifiche doglianze la Corte si è limitata a richiamare ledichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], a valorizzare, altresì, gli indubbi legami delricorrente con altri gruppi associativi e con un fornitore albanese residente aMilano, un progetto di importazione della droga dal [OSCURATO:PERSONA] e un trasportoeffettuato dal fratello [OSCURATO:PERSONA], quali emergenti dai dialoghi intercettati, e infine arichiamare la vicenda del credito pregresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - in meritoalla cui esazione aveva interloquito ripetutamente con Papaleo, che a sua volta sisarebbe riferito al debitore rammentandogli che il debito era maturato nei confrontiun gruppo - senza meglio individuare in che cosa consistesse esattamente e qualicaratteristiche avesse la struttura organizzativa, pur rudimentale, necessarioelemento costitutivo del delitto in contestazione.La stessa individuazione dei ruoli e del numero dei partecipi, il fratelloCarmine, quale addetto al trasporto della droga, [OSCURATO:PERSONA], incaricato dellecessioni, il cognato [OSCURATO:PERSONA], uomo di fiducia, e tale Vittimberga, indicatodal [OSCURATO:PERSONA] quale addetto allo spaccio (si veda a pag. 19 della sentenza), appareappena abbozzata, tanto più considerato che il delitto associativo risulta contestatoa partire dall'anno 2013 fino all'attualità (la sentenza di primo grado è stataemessa il 28 giugno 2024), dunque si è ritenuta l'associazione operativa per oltreun decennio, pur a fronte di un ridottissimo numero di reati fine - ad [OSCURATO:PERSONA] nerisultano contestati soltanto due - e comunque di attività dei presunti partecipi,giudicati separatamente, scarsamente delineate.4.2. Ad avviso del Collegio, gli argomenti richiamati non paiono significatividella sicura esistenza di un'associazione ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990,potendo, allo stesso modo, giustificare un semplice concorso di persone nel reatocontinuato ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, dal momento che nellasentenza impugnata, nonostante la puntuale censura, non è stato adeguatamentevalorizzato l'elemento dell'organizzazione che, seppure rudimentale, deve avereuna certa consistenza, altrimenti ogni concorso di persona nei reati in materia distupefacenti si trasformerebbe in ipotesi associativa.Secondo il più recente e ormai consolidato orientamento della giurisprudenzadi legittimità, infatti, l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74d.P.R. 309/1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R.cit. risiede soprattutto nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibilea titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad unsemplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che sisostanzia nella predisposizione di mezzi concretamente finalizzati allacommissione di delitti e in un contributo effettivo da parte dei singoli per ilraggiungimento dello scopo illecito: la costituzione dell'associazione non coincidecon l'accordo dei compartecipi, ma con quello della nascita di un'organizzazionepermanente, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati. Solo nelmomento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa sirealizza la situazione antigiuridica che caratterizza il reato associativo, in quantoè proprio il dato organizzativo che rappresenta una minaccia grave perl'ordinamento, tanto da giustificare le singole incriminazioni con sanzioni penalipiù incisive. In altri termini, è il particolare allarme sociale derivante dalla strutturaorganizzativa che giustifica la previsione di un'autonoma figura di reatocontrassegnata, sul piano delle finalità repressive perseguite dall'ordinamento, dalpericolo per l'ordine pubblico per il cui concretizzarsi la legge non richiede, adifferenza di quanto accade per l'accordo, che i delitti per la commissione dei qualila societas sceleris è stata costituita vengano effettivamente realizzati (Sez. 4, n.27517 del 12/04/2024, Deda, Rv. 286738; Sez. 4, n. 20123 del 24/02/2022,Bortone; Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396). La possibilitàche l'associazione di cui all'art. 74 cit. possa avere anche un carattere"rudimentale", consegue ad una osservazione pratica su tali forme di sodalizi, incui spesso l'elemento organizzativo di maggiore significato è rappresentato dallerisorse umane, cioè dalla rete dei piccoli spacciatori - dato non adeguatamentesondato nella sentenza impugnata - anziché dalle dotazioni materiali, ma ciò nonpuò portare ad una totale dequotazione del momento organizzativo, che deve pursempre qualificare questo tipo di associazione. E' cioè necessario individuare ilrequisito della stabilità, da intendere come abituale e consolidata predisposizionedi un insieme di persone e di mezzi per la realizzazione di uno specifico programmacriminoso, nell'ambito di una struttura organizzativa che, per quanto snella,preveda quantomeno una ripartizione di ruoli tra gli associati. In definitiva,l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 dPR n. 309 del 1990rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzionee spaccio di stupefacenti va individuato non solo nel carattere dell'accordocriminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamentedeterminata di delitti, e nella permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti,che devono assicurare la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo alperseguimento del programma criminoso del sodalizio, ma anche nell'esistenza diuna organizzazione che consenta la realizzazione concreta dello stesso programmacriminoso, posto che solo nel momento in cui diviene operativa e permanente lastruttura organizzativa, si realizza la situazione antigiuridica che giustifica le gravisanzioni previste per tale fattispecie (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 275550; Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv.273008).4.3. Nella specie, come si è anticipato, la motivazione, che ripete le carenzemotivazionali della sentenza del Tribunale (si vedano le pagine 124, 125 e 126),trascura la ricerca degli elementi caratterizzanti il reato associativo di cui all'art.74 cit., potendo gli argomenti esposti essere utilizzati anche per giustificare ilconcorso di persone nel reato continuato di cui all'art. 73 del dPR n. 309/1990.5. Il quinto motivo, che denuncia una carenza motivazionale in ordine alruolo di promotore e organizzatore attribuito al ricorrente, è assorbito dal giudiziodi fondatezza esposto sui motivi inerenti la stessa sussistenza del consessoassociativo.6. Il sesto motivo col quale si contesta sussistenza dei reati fine di cui ai capi49) e 50), la cui prova si fonda esclusivamente sulla intercettazione diconversazioni equivoche e comunque erroneamente interpretate, è inammissibiletrattandosi di censure diverse da quelle consentite in sede di legittimità ocomunque generiche.6.1. Si richiamano in proposito i principi consolidati nell'elaborazione dellagiurisprudenza, e condivisi dal Collegio, in tema di interpretazione del contenutodelle conversazioni intercettate e di efficacia dimostrativa di queste.Con riferimento al primo profilo, come affermano le Sezioni Unite, in tema diintercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggioadoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituiscequestione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risultalogica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato dilegittimità (così Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01, nonchéSez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01); analogamentel'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personaliin esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare lepersone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attivitàpropria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando siafondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez.1, Sentenza n. 25939 del 29/04/2024 Ud. Rv. 286599 - 01).Con riferimento al secondo profilo, si precisa, anche da parte delle SezioniUnite, che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attivitàdi intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, purdovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano deglielementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.(cfr., per tutte, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714-01).6.2. La sentenza impugnata, con riferimento al capo 49), conclude in terminicoerenti e logici, che il riferimento alla cessione di una “pietra” per il corrispettivodi 140 € contenuto nella conversazione dell’[OSCURATO:PERSONA] oggetto di intercettazione, siaindubbiamente riferito alla cessione di cocaina, costituendo il riferimento deiconversanti al fatto che c'è anche gente che “la fuma”, un riscontro in ordine allanatura della sostanza.Con riguardo poi al capo 50), la censura sottoposta a questa Corte risultadel tutto generica, limitandosi a una protesta di non condivisione delle conformiconclusioni dei giudici di merito (si veda alle pagg. da 120 a 123 della sentenzadel Tribunale) in ordine al valore e al significato delle conversazioni intercettatetra i due fratelli [OSCURATO:PERSONA] e al fatto che gli stessi riferissero la custodia, il confezionatoe la decisione sul prezzo della sostanza ceduta alla persona del ricorrente.7. Anche il settimo motivo, fatta applicazione dei medesimi principi espostiin relazione al sesto motivo, a questo strettamente collegato, è inammissibile, perla parte in cui sollecita una rivalutazione, non consentita in questa sede, delleconversazioni su cui si fondano le contestazioni di cui ai capi 49) e 50), al fine diproporne una alternativa interpretazione in termini di cessione di droga cd.leggera, di cui alle tabelle II e IV dell’artt. 14 del dPR n. 309 del 1990, invece checocaina; oltretutto con riguardo al capo 50) la censura è altresì generica peraspecificità intrinseca, oltre che estrinseca, in quanto non individua minimamentequale passaggio argomentativo della sentenza impugnata, che a sua volta rinviaall'analitica motivazione offerta dal Tribunale, ove è puntualmente individuato ilcontesto in cui è avvenuto il dialogo e il prezzo al grammo della sostanza, siaillogico o incoerente.8. L'ottavo motivo è fondato limitatamente al capo 49).8.1. Va premesso che, con riguardo al capo 50), non risulta sviluppata alcunaspecifica argomentazione, se non una generica allegazione difensiva in ordine alfatto che non vi sarebbe prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse in grado di rifornire ilmercato locale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Di conseguenza ilmotivo, con riguardo alla contestazione di cui al capo 50), è certamenteinammissibile per aspecificità intrinseca.8.2. Ad opposte conclusioni si deve pervenire con riferimento all'episodio dicui al capo 49), dalla Corte di merito ridimensionato nella mera cessione di unquantitativo di cocaina per il prezzo 140 €, a fronte della originaria contestazionedella cessione di circa 200 grammi della medesima sostanza.Per consolidata giurisprudenza, invero, il reato di cui all'art. 73, comma 5,dPR 9 ottobre 1990, n. 309, può essere riconosciuto in ipotesi di minima offensivitàpenale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia daglialtri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanzedell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risultinegativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sulgiudizio (S.U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911; S.U, n.17 del21/06/2000, Primavera, Rv. 216668). Anche la più recente pronuncia resa da S.U,n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo, Rv. 274076 ) ha fatto applicazione di taliprincipi, sia pur con riguardo ad una fattispecie diversa da quella in esame,affermando che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non èdi per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.n. 309 del 1990, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica unavalutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati inrelazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione.I principi espressi a più riprese dalle Sezioni unite forniscono un parametrointerpretativo univoco, essendosi ribadito come nella valutazione della tenuità delfatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, non puòassumere, di norma, valenza esclusiva ed assorbente il dato quantitativo, néquello qualitativo con riferimento alla diversità delle sostanze oggetto di cessione.La valutazione del fatto deve guardare alla complessità dello stesso, valorizzando- in senso positivo o negativo - tutti gli elementi che contraddistinguono quelladeterminata condotta. Tale criterio di giudizio può subire una flessione solo nelcaso in cui il dato ponderale sia di per sé talmente rilevante da determinarel'assorbimento dei restanti aspetti della condotta.La valutazione complessiva della tenuità del fatto deve essere pur sempresvolta valorizzando tutti gli elementi della fattispecie, salvo restando che - specienelle ipotesi in cui non vi sono specifici indici della offensività del fatto - lacircostanza che un dato quantitativo sia stato tendenzialmente ricondottoall'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, può assumere una valenza di per sé decisiva(Sez. 6 - , Sentenza n. 45061 del 03/11/2022 Ud. Rv. 284149 - 01- 02)8.3. Nel caso di specie, tuttavia, si è in presenza di un dato ponderale, seppursconosciuto, certamente non particolarmente significativo, considerato il prezzodella cessione indicato dalla Corte di merito in appena 140 €, dal quale non puòtrarsi alcun elemento in grado di qualificare negativamente la configurabilitàdell'ipotesi attenuata.A ciò occorre aggiungere che nel rispondere alla specifica censura la sentenzaimpugnata non si sofferma su qualcuno degli ulteriori indici richiamati dalla norma(mezzi, modalità, circostanze dell'azione), limitandosi soltanto ad un genericoaccenno alle capacità criminali del ricorrente quali risultanti dalla complessivaindagine, dunque, perlomeno nella sintesi della risposta, a un dato eminentementesoggettivo, piuttosto che alla oggettività del fatto.8.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnatadev'essere annullata limitatamente alla qualificazione del reato di cui al capo 49),con rinvio per nuovo giudizio su tale punto della decisione.9. Il nono motivo, con cui si censura il denegato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche evidenziando la carenza motivazionale in ordineagli elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente, è generico peraspecificità estrinseca e comunque manifestamente infondato.9.1. La ratio della disposizione di cui all'art. 62 -bis cod. pen. non impone algiudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzionedifensiva (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, DeCotiis, Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6,n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142) e ben può essere basata anchesulla sola assenza l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggiorragione dopo la riforma dell'art. 62 -bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n.92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effettodella quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solostato di incensuratezza dell'imputato (cfr. ex multis, Sez. 4 - , Sentenza n. 32872del 08/06/2022 Ud., Rv. 283489 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017Ud., Rv. 270986 - 01), il quale, nel caso in esame, vanta peraltro un precedenteper estorsione, come evidenziato dalla Corte di merito.Inoltre, si ritiene (Sez. 4, n. 46217 del 05/11/2019, Fonseca, n.m.; Sez. 1,n. 44528 del 25/09/2018, dep. 2019, Abulaiha, Rv. 277148 – 03; Sez. 3, n. 44883del 18/07/2014, Cavicchi, 260627 – 01; Sez. 3, n. 4956 del 17/12/1999, dep.2000, Della Vecchia, Rv. 216587 - 01) che «le attenuanti generiche previstedall'art. 62 -bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare larigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso dicircostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica delgiudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsiefficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione delminimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di talelimite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudicevaluta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza dellegeneriche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo dideterminazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione dilegge, né al corrispondente difetto di motivazione.9.2. La sentenza impugnata, in cui la Corte ritenuto di confermare il diniegoin virtù dell'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, rilevanti ai sensidell’art. 133 cod. pen., altresì considerato che le circostanze e modalità del fattonon impongono il riconoscimento di un beneficio utile a irrogare una pena inferioreai minimi edittali (Sez. 3, Sentenza n. 44883 del 18/07/2014 Ud. Rv. 260627 -01), resiste dunque alle doglianze difensive anche con riguardo al denegatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.10. I motivi aggiunti depositati dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibiliperché erano tali i motivi del ricorso principale.L'inammissibilità di un motivo del ricorso principale, cui si colleghi un motivoaggiunto, travolge quest'ultimo anche nel caso in cui il ricorso principale contengaaltri motivi fondati e comunque non inammissibili.Né rileva, a salvare la nuova doglianza dall'inammissibilità, la circostanza cheil ricorso principale non sia integralmente inammissibile giacché (come si ricava daSez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158; Sez. 6, n.6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343), se il rapporto di imprescindibileconnessione funzionale che avvince i motivi nuovi rispetto a quelli principaliimpone che i primi non possano che rappresentare il mero sviluppo o la miglioreesposizione dei secondi — anche per ragioni eventualmente non evidenziate, masempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti — e ricollega le sorti degli uni aglialtri, l'inammissibilità del motivo nuovo rispetto a quello principale non è evitataladdove il ricorso — come nella specie — non sia complessivamente inammissibileper esservi altre e distinte doglianze principali, estranee ai temi del motivoaggiunto, che abbiano superato il vaglio di ammissibilità (da ultimo si veda Sez. 5- , Sentenza n. 2910 del 04/12/2024 Ud., dep. 2025, Rv. 287482 - 03).Di conseguenza, il primo, il terzo e il quarto motivo aggiunto, tutti afferentila omessa rinnovazione del dibattimento per l'acquisizione di una provadocumentale nuova e decisiva, sono inammissibili in quanto funzionalmenteconnessi al primo motivo del ricorso principale; il secondo dei motivi aggiunti,relativo alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, è inveceinammissibile in quanto connesso sia al primo che al secondo motivo del ricorsoprincipale, entrambi inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] Scerbo11. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere della cessione di sostanzestupefacenti contestata al capo 66), è inammissibile.12. Il primo motivo è generico per aspecificità intrinseca ed estrinseca.12.1 Nel caso in esame, contrariamente alla prospettazione difensiva, nonricorre affatto un'ipotesi di cosiddetta “droga parlata” in quanto l'operazionemonitorata dalle forze dell'ordine, anche attraverso l'attività intercettiva, ha avutoad oggetto l'attività di consegna del 19 aprile 2019, in seguito alla quale èintervenuto il sequestro della sostanza stupefacente (45 grammi di cocaina) pocoprima ceduta dal ricorrente unitamente al concorrente, separatamente giudicato.Oltretutto la Corte ha analiticamente confutato le osservazioni difensivesviluppate con l'appello, evidenziando la totale irrilevanza, rispetto alla fattispeciein contestazione, della data in cui il ricorrente aveva ricevuto la sostanza, attesoche la contestazione attiene specificamente alla cessione del 19 aprile 2019, cuipoco dopo aveva fatto seguito il sequestro della sostanza, rinvenuta nelle manidegli acquirenti appena fuoriusciti dall'abitazione del ricorrente, con quale avevanoprima concordato un appuntamento.12.2. Si rileva altresì che la ricostruzione difensiva tesa a mettere in dubbioche sia avvenuta la contestata cessione, al di là della pretesa rivalutativa delquadro probatorio in assenza di una illogicità manifesta delle conformi conclusionidei giudici di merito (sui limiti di cognizione della Corte di cassazione, cui è preclusoogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, si veda Sez. 3 - , n.17395 del 24/01/2023, Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01. Non rientra poi tra le competenze della Corte lo stabilire se il giudice di meritoabbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione:Sez. 1, Sentenza n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504 - 01), evoca un errorepercettivo basato sulla rilettura di un'annotazione di polizia giudiziaria, di cui siriporta un brevissimo passaggio, non meglio individuata e men che meno allegataal ricorso, con conseguente violazione del principio di autosufficienza (anche aseguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 -bis disp. att. cod. proc. pen., introdottodall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principiodi autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, daparte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritienenecessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice cheha emesso il provvedimento impugnato: si veda Sez. 5 - , Sentenza n. 5897 del03/12/2020 Ud., dep. 2021, Rv. 280419 - 01).13. Il secondo motivo col quale si denuncia la violazione dell'art. 73, comma5, del dPR n. 309 del 1990, per essere stata erroneamente denegata lariqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità, è manifestamente infondato.Richiamati i consolidati principi già ampiamente esposti al superiore § 8.2.,si rileva che nel caso in esame la Corte ha specificamente e adeguatamentemotivato, esprimendo un giudizio logico e coerente, dunque non censurabileneppure sotto il profilo del vizio di motivazione, con riferimento a tutti gli indiciprevisti dalla legge, concludendo per l'esclusione della lieve entità del fatto in virtùdel dato ponderale, associato alla tipologia di sostanza e al prezzo di mercato dellastessa, valutate altresì le concrete modalità del fatto, indicative della capacità delricorrente di soddisfare immediatamente le richieste degli acquirenti.È pertanto esclusa la dedotta violazione di legge.14. Il terzo motivo col quale si censura il diniego delle circostanze attenuantigeneriche e il conseguente trattamento sanzionatorio è generico per aspecificitàestrinseca, oltre che manifestamente infondato.aspecificità della censura con cui si lamenta l'omessa valutazione della concretagravità del fatto e del ruolo marginale dell'imputato nell'ambito della più ampiaindagine, senza considerare che la Corte ha denegato il beneficio in virtù dellaassoluta genericità della richiesta, non essendo stato evidenziato nell'attod'appello alcun elemento positivamente valutabile ai sensi dell'articolo 133 cod.pen.Né il ricorrente in questa sede ha specificamente contestato la sintesi deimotivi d'appello quale contenuta nella sentenza impugnata, ovvero censurato lacoerente argomentazione della Corte di merito.15. La sentenza impugnata va quindi annullata in relazione a AntoninoAstorino, limitatamente al reato di cui al capo 48) e alla qualificazione del reato dicui al capo 49), con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.Il ricorso del predetto imputato è inammissibile nel resto, così come èinammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], segue, ai sensi dell'articolo 616 delcodice di procedura penale, l’onere per [OSCURATO:PERSONA], di sostenere le spese delprocedimento.Inoltre tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che [OSCURATO:PERSONA] versi la somma, determinata in viaequitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al reato di cui al capo 48 e alla qualificazione del reato di cui al capo49 e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte d'appello diCatanzaro. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il 05 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]