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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26882/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 25093-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati - avverso la sentenza n. 452/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel MOLISE, depositata il 23/9/2016 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Molise aveva respinto l ’appello erariale avverso la sentenza n. 164/2010 della Commissione tributaria provinciale di Campobassoin accoglimentodel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso avviso di rettifica e liquidazione, notificatoin data 18 ottobre 2008, con il quale, in relazione all'atto di compravendita del 28 novembre 2006, a rogito notaio [OSCURATO:PERSONA],repertorio 56115, raccolta 17100, veniva elevato il valore dei terreni dichiarato , con richiesta del pagamento del maggiore importo complessivo perimposte e sanzioni; il contribuente ed il terzo intervenuto nel giudizio di appello, [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., previa integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultima, sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 100 cod. proc. civ. per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto ammissibile l’intervento in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., sebbene non sussistesse un’ipotesi di litisconsorzio necessario con [OSCURATO:PERSONA], qual i acquirent i , ciascuno per la metà, del terrenoedificabile in questione;

1.2. la censura è fondata;1.3. tutte le parti contraenti, secondo quanto stabilito dagli articoli 52e 57 del d.P.R. n. 131/ 19 86 , sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta;

1.4. questa Corte (cfr. Cass. n. 1698 del 24/01/2018, n. 15958 del 28/07/2015, n. 24098 del 12/11/2014, n. 24063 del 16/11/2011, n.13800 del 17/10/2000) ha costantemente affermato l'applicabilità in materia tributaria dei principi civilistici sulle obbligazioni solidali, i quali, naturalmente, devono subire i necessari adattamenti per l'influenza sull'assetto del rapporto obbligatorio degli effetti dell'accertamento tributario e della particolare struttura del processo tributario;

1.5. pertanto, così come l'amministrazione finanziaria può esigere il pagamento dell'intera imposta da un singolo coobbligato, ciascuno di questi può autonomamente impugnare l'accertamento, e questo può autonomamente diventare definitivo nei confronti di ciascun obbligato;

1.6. tale separatezza e autonomia dei singoli rapporti tra amministrazione finanziaria - creditore e singoli condebitori solidali si traduce, sul piano processuale, in distinti processi e non ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario;

1.7. anche nel caso della solidarietà tributaria, quindi, ciascun ricorso contro lo stesso accertamento instaura distinti rapporti processuali, anche nel caso in cui vi sia stata trattazione unitaria, e l'unico correttivo alla possibilità di contrastanti giudicati è l'estensione del giudicato più favorevole, secondo il principio enunciato dall'art. 1306 cod. civ.;

1.8. nel caso in esame, avendo peraltro [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. anche autonomamenteimpugnato l’atto impositivo, con giudizio conclusosi con pronuncia, in giudicato, favorevole all’Amministrazione (cfr. Cass. n. 14740 del 27 / 6/ 2014), i l rapporto di solidarietà tra gli acquirenti del terreno non costituiva presupposto del litisconsorzio necessario (come invece implicitamente statuito dalla Commissione tributaria regionale), quest'ultimo non trovandoapplicazione alle posizioni dei singoli acquirenti di un immobile con riguardo alla controversia relativa all’imposta di registro ed alle imposte ipote carie e catastali pretese dall'Amministrazione finanziaria sull'atto di trasferimento dell’immobile; [OSCURATO:PERSONA] vedeva definito il proprio rapporto tributario con il suddetto giudicato, sicchè neppure residuava in capo ad essa un interesse a partecipare al presente giudizio.

2.1. con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 51 DPR n. 131/1986 e dell’art. 2697 cod. civ. e lamenta che la Commissione tributaria regionale non abbia «tenuto conto della sufficienza della trasformazione urbanistica e della destinazione specificamente pacificamente edificatoria conferita al bene dal piano regolatore generale …decidendo di annullare l'avviso di liquidazione come se tale destinazione non avesse alcun rilievo»;

2.2. la doglianza va disattesa; 2.3.al riguardo la Commissione tributaria regionale ha motivato come segue:« … in relazione alla eccepita carenza dimotivazione della sentenza impugnata, ilCollegio rileva che i giudici di prime cure hanno esposto, in maniera puntuale, dettagliata ed esauriente, i fatti rilevanti per la controversia posta alla loro attenzione e le ragionigiuridiche della decisione presa.

I nfatti in relazione alla pretesa fi scale avanzata d all ’ Ufficio , nella sentenza si rileva, tra l’altro: «… ma, nel caso in cui ilcontribuente contesta la scelta dell’Ufficio, il giudice tributario deve svolgere attenta attività di controllo finalizzata a verificare se gli atti di trasfer i mento indicati dall’Ufficio siano o meno utilizzati in cons i deraz i one delle caratterist i che specifichedel bene oggetto dl valutaz i one .

E , nel caso i n esame, dag li att i prodotti in giudizio risulta abbondantemente provato che il terreno oggetto della compravendita … , pur se ricadente in “zona D4", per tutte l e negatività evidenziate dal ricorrente neg l i atti di causa ha una limitata potenzialitàedificatoria e presenta caratteristiche proprie che l o rendono affatto paragonabile con quella descritta negli atti di comparazione per la rettifica del valore operata con l'avviso direttifica impugnato»;

2.4. come già evidenziato da questa Corte (cfr. Cass. n. 31048 del 28/12/2017), i n tema d'imposta di registro, per le aree ricomprese nel piano regolatore generale, l'edificabilità può essere esclusa solo da vincoli assoluti, mentre vincoli specifici possono incidere unicamente sul valore venale dell'immobile, da stimare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie;

2.5. ciò posto, la Commissione tributaria regionale non ha affatto escluso la natura edificabile dell'area e, quindi, il presupposto impositivo, ma ha esaminato l'ulteriore questione, proposta fin dal primo grado, relativa alla corretta attribuzione di valore da parte dell'Agenzia delle entrate, affermando che il terreno aveva «una limitata potenzialità edificatoria …presenta(ndo)… caratteristiche proprie che lo rend (evano)… affatto paragonabile con quella descritta negli atti di comparazione per la rettifica del valore operata con l'avviso di rettifica impugnato»;

2.6. trattasi, quindi, di questione inerente piuttosto alla correttezza della valutazione compiuta dall'Agenzia delle Entrate, ed alla concreta determinazione del valore venale del terreno, con conseguente infondatezza delle censure dell’Ufficiocirca la pretesa mancata valutazione da parte della Commissione tributaria regionale della «destinazione … edificatoria conferita al bene dal piano regolatore generale»;

3.1. con il terzo motivo di ricorso l’Ufficio denuncia,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 2, 36 e 53 d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 112 e 117 cod. proc. civ. per avere la Commissione tributaria regionale annullato l’avviso di liquidazione senza tener conto della natura edificabile del terreno in questione«al fine della determinazione concreta del valore (che, pertanto, … non … (era)… stata operata», omettendo, quindi, di «indagare nel merito la pretesa tributaria»;

3.2. la doglianza, da riqualificare come censura di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è fondata; 3.3.il giudizio tributario non si connota, invero, come un giudizio di mera « impugnazione - annullamento » , bensì come un giudizio di «impugnazione-merito», in quanto non finalizzato soltanto alla eliminazione del l'atto impugnato, ma diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria, con quantificazione della pretesa erariale (cfr. Cass. 10/09/2020, n. 18777; Cass. 28/06/2016, n. 13294);3.4.ne consegue che la Commissione tributaria regionale non avrebbe potuto annullare sic et simpliciter l’atto impositivo , così sancendo l’illegittimità in sé della pretesa tributaria ma, quale giudice del merito di questa, avrebbe dovuto, sulla base dei parametri giudicati corretti in luogo di quelli, di cui all’avviso, stimato errone o , rideterminare le somme comunque dovute dal contribuenti, a titolo di imposta;

4. il ricorso va pertanto accolto limitatamente al primo ed al terzo motivo, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenzain relazione aimotivi accolt i e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tribu taria di secondo grado del Molisein diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, respint o il secondomotivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiv i accolt i e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 25093-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati - avverso la sentenza n. 452/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel MOLISE, depositata il 23/9/2016 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Molise aveva respinto l ’appello erariale avverso la sentenza n. 164/2010 della Commissione tributaria provinciale di Campobassoin accoglimentodel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso avviso di rettifica e liquidazione, notificatoin data 18 ottobre 2008, con il quale, in relazione all'atto di compravendita del 28 novembre 2006, a rogito notaio [OSCURATO:PERSONA],repertorio 56115, raccolta 17100, veniva elevato il valore dei terreni dichiarato , con richiesta del pagamento del maggiore importo complessivo perimposte e sanzioni; il contribuente ed il terzo intervenuto nel giudizio di appello, [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., previa integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultima, sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 100 cod. proc. civ. per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto ammissibile l’intervento in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., sebbene non sussistesse un’ipotesi di litisconsorzio necessario con [OSCURATO:PERSONA], qual i acquirent i , ciascuno per la metà, del terrenoedificabile in questione; 1.2. la censura è fondata;1.3. tutte le parti contraenti, secondo quanto stabilito dagli articoli 52e 57 del d.P.R. n. 131/ 19 86 , sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta; 1.4. questa Corte (cfr. Cass. n. 1698 del 24/01/2018, n. 15958 del 28/07/2015, n. 24098 del 12/11/2014, n. 24063 del 16/11/2011, n.13800 del 17/10/2000) ha costantemente affermato l'applicabilità in materia tributaria dei principi civilistici sulle obbligazioni solidali, i quali, naturalmente, devono subire i necessari adattamenti per l'influenza sull'assetto del rapporto obbligatorio degli effetti dell'accertamento tributario e della particolare struttura del processo tributario; 1.5. pertanto, così come l'amministrazione finanziaria può esigere il pagamento dell'intera imposta da un singolo coobbligato, ciascuno di questi può autonomamente impugnare l'accertamento, e questo può autonomamente diventare definitivo nei confronti di ciascun obbligato; 1.6. tale separatezza e autonomia dei singoli rapporti tra amministrazione finanziaria - creditore e singoli condebitori solidali si traduce, sul piano processuale, in distinti processi e non ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario; 1.7. anche nel caso della solidarietà tributaria, quindi, ciascun ricorso contro lo stesso accertamento instaura distinti rapporti processuali, anche nel caso in cui vi sia stata trattazione unitaria, e l'unico correttivo alla possibilità di contrastanti giudicati è l'estensione del giudicato più favorevole, secondo il principio enunciato dall'art. 1306 cod. civ.; 1.8. nel caso in esame, avendo peraltro [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. anche autonomamenteimpugnato l’atto impositivo, con giudizio conclusosi con pronuncia, in giudicato, favorevole all’Amministrazione (cfr. Cass. n. 14740 del 27 / 6/ 2014), i l rapporto di solidarietà tra gli acquirenti del terreno non costituiva presupposto del litisconsorzio necessario (come invece implicitamente statuito dalla Commissione tributaria regionale), quest'ultimo non trovandoapplicazione alle posizioni dei singoli acquirenti di un immobile con riguardo alla controversia relativa all’imposta di registro ed alle imposte ipote carie e catastali pretese dall'Amministrazione finanziaria sull'atto di trasferimento dell’immobile; [OSCURATO:PERSONA] vedeva definito il proprio rapporto tributario con il suddetto giudicato, sicchè neppure residuava in capo ad essa un interesse a partecipare al presente giudizio. 2.1. con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 51 DPR n. 131/1986 e dell’art. 2697 cod. civ. e lamenta che la Commissione tributaria regionale non abbia «tenuto conto della sufficienza della trasformazione urbanistica e della destinazione specificamente pacificamente edificatoria conferita al bene dal piano regolatore generale …decidendo di annullare l'avviso di liquidazione come se tale destinazione non avesse alcun rilievo»; 2.2. la doglianza va disattesa; 2.3.al riguardo la Commissione tributaria regionale ha motivato come segue:« … in relazione alla eccepita carenza dimotivazione della sentenza impugnata, ilCollegio rileva che i giudici di prime cure hanno esposto, in maniera puntuale, dettagliata ed esauriente, i fatti rilevanti per la controversia posta alla loro attenzione e le ragionigiuridiche della decisione presa. I nfatti in relazione alla pretesa fi scale avanzata d all ’ Ufficio , nella sentenza si rileva, tra l’altro: «… ma, nel caso in cui ilcontribuente contesta la scelta dell’Ufficio, il giudice tributario deve svolgere attenta attività di controllo finalizzata a verificare se gli atti di trasfer i mento indicati dall’Ufficio siano o meno utilizzati in cons i deraz i one delle caratterist i che specifichedel bene oggetto dl valutaz i one . E , nel caso i n esame, dag li att i prodotti in giudizio risulta abbondantemente provato che il terreno oggetto della compravendita … , pur se ricadente in “zona D4", per tutte l e negatività evidenziate dal ricorrente neg l i atti di causa ha una limitata potenzialitàedificatoria e presenta caratteristiche proprie che l o rendono affatto paragonabile con quella descritta negli atti di comparazione per la rettifica del valore operata con l'avviso direttifica impugnato»; 2.4. come già evidenziato da questa Corte (cfr. Cass. n. 31048 del 28/12/2017), i n tema d'imposta di registro, per le aree ricomprese nel piano regolatore generale, l'edificabilità può essere esclusa solo da vincoli assoluti, mentre vincoli specifici possono incidere unicamente sul valore venale dell'immobile, da stimare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie; 2.5. ciò posto, la Commissione tributaria regionale non ha affatto escluso la natura edificabile dell'area e, quindi, il presupposto impositivo, ma ha esaminato l'ulteriore questione, proposta fin dal primo grado, relativa alla corretta attribuzione di valore da parte dell'Agenzia delle entrate, affermando che il terreno aveva «una limitata potenzialità edificatoria …presenta(ndo)… caratteristiche proprie che lo rend (evano)… affatto paragonabile con quella descritta negli atti di comparazione per la rettifica del valore operata con l'avviso di rettifica impugnato»; 2.6. trattasi, quindi, di questione inerente piuttosto alla correttezza della valutazione compiuta dall'Agenzia delle Entrate, ed alla concreta determinazione del valore venale del terreno, con conseguente infondatezza delle censure dell’Ufficiocirca la pretesa mancata valutazione da parte della Commissione tributaria regionale della «destinazione … edificatoria conferita al bene dal piano regolatore generale»; 3.1. con il terzo motivo di ricorso l’Ufficio denuncia,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 2, 36 e 53 d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 112 e 117 cod. proc. civ. per avere la Commissione tributaria regionale annullato l’avviso di liquidazione senza tener conto della natura edificabile del terreno in questione«al fine della determinazione concreta del valore (che, pertanto, … non … (era)… stata operata», omettendo, quindi, di «indagare nel merito la pretesa tributaria»; 3.2. la doglianza, da riqualificare come censura di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è fondata; 3.3.il giudizio tributario non si connota, invero, come un giudizio di mera « impugnazione - annullamento » , bensì come un giudizio di «impugnazione-merito», in quanto non finalizzato soltanto alla eliminazione del l'atto impugnato, ma diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria, con quantificazione della pretesa erariale (cfr. Cass. 10/09/2020, n. 18777; Cass. 28/06/2016, n. 13294);3.4.ne consegue che la Commissione tributaria regionale non avrebbe potuto annullare sic et simpliciter l’atto impositivo , così sancendo l’illegittimità in sé della pretesa tributaria ma, quale giudice del merito di questa, avrebbe dovuto, sulla base dei parametri giudicati corretti in luogo di quelli, di cui all’avviso, stimato errone o , rideterminare le somme comunque dovute dal contribuenti, a titolo di imposta; 4. il ricorso va pertanto accolto limitatamente al primo ed al terzo motivo, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenzain relazione aimotivi accolt i e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tribu taria di secondo grado del Molisein diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, respint o il secondomotivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiv i accolt i e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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