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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 22216/2023

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re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20713/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] E.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] M.F. [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione; -intimato - nonchécontro ADER -Agenzia d elle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del Di rettore pro tempore, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difesa per legge; -controricorrente - avverso la sentenza n. 292/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano il [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] srl) in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]., esponendo: -di essere creditrice di [OSCURATO:SOCIETA]. delle somme portate da 27 cartelle di pagamento, relative agli anni di imposta dal 2000 al 2014, tutte regolarmente notificate, per un importo capitaledi circa 24 milioni di euro, oltre ad interessi ed accessori; -di aver, inoltre, notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA] otto avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2007/2020; -che in data 22 marzo 2011 era stata costituita [OSCURATO:SOCIETA] (successivamente divenuta [OSCURATO:SOCIETA].), avente socio unico [OSCURATO:PERSONA] srle; -che il 25 marzo 2011 si era tenuta l’assemblea di [OSCURATO:SOCIETA], in cui, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante del socio unico [OSCURATO:PERSONA]), era stato deliberato l’aumento del capitale sociale da 10 mila a 2.500.000 euro mediante conferimento da parte del socio unico del ramo d’azienda (valutato sulla base di perizia giurata di stima, in euro 2.800.000, di cui euro 2.490.000, imputati a capitale ed euro 310 mila destinati a riserva da sovraprezzo di quote), corrente in Calusco d’Adda; -con successivo atto 20 maggio 2011 la [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto l’intera partecipazione societaria della [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA].

Sulla base di tali circostanze di fatto [OSCURATO:PERSONA] concludeva chiedendo dichiararsi l’inefficacia ex art. 2901 c.c. del conferimento da parte di [OSCURATO:SOCIETA] (sua debitrice) del ramo di azienda nella società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con sentenza n. 2334/2018 –accogliendo la domanda proposta dall’allora [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] srl) e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. –dichiarava l’inefficacia relativa ex art. 2901 3 c.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dell’atto di conferimento del ramo di azienda operativo, corrente in [OSCURATO:PERSONA]Adda, in favore della [OSCURATO:SOCIETA], eseguito con rogito notarile 25 marzo 2011 nell’ambito dell’assemblea della neo costituita [OSCURATO:SOCIETA] e dichiarava la improcedibilità della domanda di risarcimento danni e pagamento dei debiti della [OSCURATO:PERSONA] srl (all’epoca già fallita), eseguiti medio temporedall’accipiens ai sensi dell’art. 52 della Legge fallimentare.

La Corte d’appello di Milano –rigettando l’impugnazione proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e del [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione (rimasto contumace) - integralmente confermava la sentenza del giudice di primo grado.

Occorre aggiungere che nel giudizio di appello si è costituita Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA], in quanto subentrante a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., società incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]., articolando tre motivi.

Con il primo motivo ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha omesso di considerare la sopravvenuta carenza di interesse di Ader, in quanto la società conferitaria, [OSCURATO:SOCIETA]., ha provveduto a saldare integralmente il debito della società conferente [OSCURATO:SOCIETA].

Con il secondo motivo ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione del principio di specialità, di cui all’art. 15 c.p., nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di considerare l’esistenza di un rimedio speciale per la tutela del credito di Ader, alternativo a quello previsto dall’art. 2901 c.c.

Ha sostenuto che l’art. 14 del d. lgs.

N. 472/1997 e l’art. 2901 c.c. si pongano in rapporto di specialità, ragion per cui il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’azione di revocazione in considerazione della speciale tutela per i creditori data dalla responsabilità solidale della società beneficiaria della scissione di cui all’art. 2506 quater c.c. .

Con il terzo motivo ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo e controverso nella parte in cui la corte territoriale ha valutato gli elementi presuntivi posti a fondamento del suo giudizio: sia in punto di eventus damniche in punto di consilium fraudis e di scientia damni .

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA].

Nessuna difesa è stata svolta dal [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

E, se il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni, i Difensori delle parti non hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della motivazione dell’ordinanza entro il termine di cui all’art. 380-bis 1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è improcedibile.

Questa Corte ha di recente affermato (Cass., ord. 24/02/2023, n. 5771) che: È improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell'attestazione di cancelleria circa l'avvenuta pubblicazione, la relativa data e il conseguente numero di pubblicazione, sia perché i suddetti adempimenti sono gli unici che permettono alla S.C. di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza, sia perché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva del numero identificativo non consente di verificare la tempestività dell'impugnazione, né, in caso di accoglimento del ricorso, di formulare un corretto dispositivo che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato .

Tanto si verifica nel caso di specie: nel quale la sentenza impugnata, ancorché corredata da attestazione di conformità, è priva dei dati identificativi autentici e, in quanto tale, non è suscettibile di asseverazione: la quale ultima può conferire al documento prodotto la qualità di conforme ad altro in atti, ma non anche quegli elementi indispensabili per l’identificazione univoca del provvedimento impugnato, riservati alla Cancelleria ed al sistema elettronico, da cui pure può essere ritratta una versione del documento completa e munita di quegli indispensabili dati.

Donde la improcedibilità del ricorso, stimando necessario il Collegio assicurare continuità al descritto approdo ermeneutico, le argomentazioni a sostegno del quale vanno intese qui richiamate.

2. All’improcedibilità del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U.20 febbraio 2020 n. 4315), ma, se nonl’ufficiosità del rilievo, quanto meno la novità della specifica questione processuale idonea a definire il giudizio di legittimità impongono l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali ad esso relative.

P. Q. M. La Corte: -dichiara improcedibile il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali relative al giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20713/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] E.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] M.F. [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione; -intimato - nonchécontro ADER -Agenzia d elle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del Di rettore pro tempore, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difesa per legge; -controricorrente - avverso la sentenza n. 292/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano il [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] srl) in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]., esponendo: -di essere creditrice di [OSCURATO:SOCIETA]. delle somme portate da 27 cartelle di pagamento, relative agli anni di imposta dal 2000 al 2014, tutte regolarmente notificate, per un importo capitaledi circa 24 milioni di euro, oltre ad interessi ed accessori; -di aver, inoltre, notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA] otto avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2007/2020; -che in data 22 marzo 2011 era stata costituita [OSCURATO:SOCIETA] (successivamente divenuta [OSCURATO:SOCIETA].), avente socio unico [OSCURATO:PERSONA] srle; -che il 25 marzo 2011 si era tenuta l’assemblea di [OSCURATO:SOCIETA], in cui, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante del socio unico [OSCURATO:PERSONA]), era stato deliberato l’aumento del capitale sociale da 10 mila a 2.500.000 euro mediante conferimento da parte del socio unico del ramo d’azienda (valutato sulla base di perizia giurata di stima, in euro 2.800.000, di cui euro 2.490.000, imputati a capitale ed euro 310 mila destinati a riserva da sovraprezzo di quote), corrente in Calusco d’Adda; -con successivo atto 20 maggio 2011 la [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto l’intera partecipazione societaria della [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. Sulla base di tali circostanze di fatto [OSCURATO:PERSONA] concludeva chiedendo dichiararsi l’inefficacia ex art. 2901 c.c. del conferimento da parte di [OSCURATO:SOCIETA] (sua debitrice) del ramo di azienda nella società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con sentenza n. 2334/2018 –accogliendo la domanda proposta dall’allora [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] srl) e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. –dichiarava l’inefficacia relativa ex art. 2901 3 c.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dell’atto di conferimento del ramo di azienda operativo, corrente in [OSCURATO:PERSONA]Adda, in favore della [OSCURATO:SOCIETA], eseguito con rogito notarile 25 marzo 2011 nell’ambito dell’assemblea della neo costituita [OSCURATO:SOCIETA] e dichiarava la improcedibilità della domanda di risarcimento danni e pagamento dei debiti della [OSCURATO:PERSONA] srl (all’epoca già fallita), eseguiti medio temporedall’accipiens ai sensi dell’art. 52 della Legge fallimentare. La Corte d’appello di Milano –rigettando l’impugnazione proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e del [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione (rimasto contumace) - integralmente confermava la sentenza del giudice di primo grado. Occorre aggiungere che nel giudizio di appello si è costituita Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA], in quanto subentrante a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., società incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]., articolando tre motivi. Con il primo motivo ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha omesso di considerare la sopravvenuta carenza di interesse di Ader, in quanto la società conferitaria, [OSCURATO:SOCIETA]., ha provveduto a saldare integralmente il debito della società conferente [OSCURATO:SOCIETA]. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione del principio di specialità, di cui all’art. 15 c.p., nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di considerare l’esistenza di un rimedio speciale per la tutela del credito di Ader, alternativo a quello previsto dall’art. 2901 c.c. Ha sostenuto che l’art. 14 del d. lgs. N. 472/1997 e l’art. 2901 c.c. si pongano in rapporto di specialità, ragion per cui il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’azione di revocazione in considerazione della speciale tutela per i creditori data dalla responsabilità solidale della società beneficiaria della scissione di cui all’art. 2506 quater c.c. . Con il terzo motivo ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo e controverso nella parte in cui la corte territoriale ha valutato gli elementi presuntivi posti a fondamento del suo giudizio: sia in punto di eventus damniche in punto di consilium fraudis e di scientia damni . Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA]. Nessuna difesa è stata svolta dal [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. E, se il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni, i Difensori delle parti non hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della motivazione dell’ordinanza entro il termine di cui all’art. 380-bis 1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è improcedibile. Questa Corte ha di recente affermato (Cass., ord. 24/02/2023, n. 5771) che: È improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell'attestazione di cancelleria circa l'avvenuta pubblicazione, la relativa data e il conseguente numero di pubblicazione, sia perché i suddetti adempimenti sono gli unici che permettono alla S.C. di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza, sia perché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva del numero identificativo non consente di verificare la tempestività dell'impugnazione, né, in caso di accoglimento del ricorso, di formulare un corretto dispositivo che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato . Tanto si verifica nel caso di specie: nel quale la sentenza impugnata, ancorché corredata da attestazione di conformità, è priva dei dati identificativi autentici e, in quanto tale, non è suscettibile di asseverazione: la quale ultima può conferire al documento prodotto la qualità di conforme ad altro in atti, ma non anche quegli elementi indispensabili per l’identificazione univoca del provvedimento impugnato, riservati alla Cancelleria ed al sistema elettronico, da cui pure può essere ritratta una versione del documento completa e munita di quegli indispensabili dati. Donde la improcedibilità del ricorso, stimando necessario il Collegio assicurare continuità al descritto approdo ermeneutico, le argomentazioni a sostegno del quale vanno intese qui richiamate. 2. All’improcedibilità del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U.20 febbraio 2020 n. 4315), ma, se nonl’ufficiosità del rilievo, quanto meno la novità della specifica questione processuale idonea a definire il giudizio di legittimità impongono l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali ad esso relative. P. Q. M. La Corte: -dichiara improcedibile il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali relative al giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo u
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