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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 45329/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato Bacau il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ivrea in data 24/5/2023 nel procedimento n. 2674/2018 R.G.N.R. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Co ordinanza in data 24 maggio 2023 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ivrea ha rigettato la richiesta di costituzione di parte civile di [OSCURATO:PERSONA] soggetto danneggiato nell'ambito del proc. n. 2674/2018 r.g.n.r., a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] il quale denuncia la manifesta illogicità della motivazione e l'abnormità del provvedimento in quanto da un lato il giudice ha riconosciuto a Ciprian la qualità di danneggiato dal reato, dall'altro non gli ha consentito di esperire la tutela dei proprio diritti in sede penale.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Va preliminarmente rilevato che non è stata rinvenuta in atti la procura speciale necessaria per legittimare il difensore alla presentazione del ricorso.

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore della parte civile non munito di procura speciale (Sez. 5, Sentenza n. 5238 del 22/11/2013, Rv. 258719).

Nel caso in esame, è lo stesso avvocato che ha sottoscritto il ricorso a qualificarsi come difensore di fiducia e non quale procuratore speciale.

Ciò premesso, si osserva che non spetta a questa Corte ricercare nei fascicoli processuali l'originario atto di nomina, essendo onere del ricorrente, ove necessario, per il principio di autosufficienza del ricorso, allegare tale atto o indicare in modo specifico la sua collocazione all'interno del fascicolo processuale.

Orbene, la mancata produzione e la mancata indicazione della collocazione, nel fascicolo, dell'atto di nomina, unitamente alla qualificazione del professionista quale difensore e non quale procuratore speciale, rende il ricorso inammissibile.

2. In ogni caso, va rilevato che ad essere impugnato è un provvedimento per sua natura inoppugnabile.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, confermata dalle Sezioni unite, "l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile" (cfr: Cass. pen., Sez. un., 19 maggio 1999, Pediconi, RV 213858).

Nè è possibile, nel caso concreto, ritenere la ricorribilità del provvedimento sotto il profilo dell'abnormità del medesimo, trattandosi di ordinanza espressamente prevista dall'ordinamento processuale penale ed emessa dall'organo giudiziario dotato del relativo potere.

Al riguardo si è pronunciata la Corte costituzionale stabilendo anzitutto che non sussiste alcuna disparità di trattamento del danneggiato dal reato rispetto al pubblico ministero ed all'imputato, dal momento che a questi ultimi non è data la facoltà di impugnare immediatamente l'ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile.

Nè - sempre secondo i detti giudici - il fatto che il danneggiato non possa, per effetto delle norme in questione, partecipare al processo penale incide in modo apprezzabile sul diritto costituzionale garantito dalla difesa: e ciò in quanto resta per lui impregiudicato l'esercizio dell'azione in sede civile.

Del resto - è stato infine chiarito - "un diverso sistema di attuazione del diritto di difesa - imperniato sulla immediata impugnabilità, da parte del danneggiato, dell'ordinanza che ne esclude la costituzione di parte civile - non sarebbe realizzabile senza grave intralcio per la prosecuzione del processo penale, confliggendo con le esigenze di speditezza di questo" (Corte costituzionale, sentenza numero 166 del 1975).

E tali argomenti - utilizzati dalla Corte costituzionale mentre era in vigore il codice di procedura penale del 1930 - sono oggi ancora più validi, ove si consideri che il codice di rito vigente ha introdotto una nuova disciplina relativa ai rapporti tra azione civile ed azione penale, consentendo al danneggiato di agire autonomamente in sede civile, senza subire il pregiudizio della eventuale pronuncia di una sentenza penale assolutoria ( Sez.2, Ordinanza n. 43248 del 07/11/2001, Rv. 220612.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .

Così deciso in Roma, 5/10/2023 Il co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato Bacau il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ivrea in data 24/5/2023 nel procedimento n. 2674/2018 R.G.N.R. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Co ordinanza in data 24 maggio 2023 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ivrea ha rigettato la richiesta di costituzione di parte civile di [OSCURATO:PERSONA] soggetto danneggiato nell'ambito del proc. n. 2674/2018 r.g.n.r., a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri. 2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] il quale denuncia la manifesta illogicità della motivazione e l'abnormità del provvedimento in quanto da un lato il giudice ha riconosciuto a Ciprian la qualità di danneggiato dal reato, dall'altro non gli ha consentito di esperire la tutela dei proprio diritti in sede penale.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va preliminarmente rilevato che non è stata rinvenuta in atti la procura speciale necessaria per legittimare il difensore alla presentazione del ricorso. È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore della parte civile non munito di procura speciale (Sez. 5, Sentenza n. 5238 del 22/11/2013, Rv. 258719). Nel caso in esame, è lo stesso avvocato che ha sottoscritto il ricorso a qualificarsi come difensore di fiducia e non quale procuratore speciale. Ciò premesso, si osserva che non spetta a questa Corte ricercare nei fascicoli processuali l'originario atto di nomina, essendo onere del ricorrente, ove necessario, per il principio di autosufficienza del ricorso, allegare tale atto o indicare in modo specifico la sua collocazione all'interno del fascicolo processuale. Orbene, la mancata produzione e la mancata indicazione della collocazione, nel fascicolo, dell'atto di nomina, unitamente alla qualificazione del professionista quale difensore e non quale procuratore speciale, rende il ricorso inammissibile. 2. In ogni caso, va rilevato che ad essere impugnato è un provvedimento per sua natura inoppugnabile. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, confermata dalle Sezioni unite, "l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile" (cfr: Cass. pen., Sez. un., 19 maggio 1999, Pediconi, RV 213858). Nè è possibile, nel caso concreto, ritenere la ricorribilità del provvedimento sotto il profilo dell'abnormità del medesimo, trattandosi di ordinanza espressamente prevista dall'ordinamento processuale penale ed emessa dall'organo giudiziario dotato del relativo potere. Al riguardo si è pronunciata la Corte costituzionale stabilendo anzitutto che non sussiste alcuna disparità di trattamento del danneggiato dal reato rispetto al pubblico ministero ed all'imputato, dal momento che a questi ultimi non è data la facoltà di impugnare immediatamente l'ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile. Nè - sempre secondo i detti giudici - il fatto che il danneggiato non possa, per effetto delle norme in questione, partecipare al processo penale incide in modo apprezzabile sul diritto costituzionale garantito dalla difesa: e ciò in quanto resta per lui impregiudicato l'esercizio dell'azione in sede civile. Del resto - è stato infine chiarito - "un diverso sistema di attuazione del diritto di difesa - imperniato sulla immediata impugnabilità, da parte del danneggiato, dell'ordinanza che ne esclude la costituzione di parte civile - non sarebbe realizzabile senza grave intralcio per la prosecuzione del processo penale, confliggendo con le esigenze di speditezza di questo" (Corte costituzionale, sentenza numero 166 del 1975). E tali argomenti - utilizzati dalla Corte costituzionale mentre era in vigore il codice di procedura penale del 1930 - sono oggi ancora più validi, ove si consideri che il codice di rito vigente ha introdotto una nuova disciplina relativa ai rapporti tra azione civile ed azione penale, consentendo al danneggiato di agire autonomamente in sede civile, senza subire il pregiudizio della eventuale pronuncia di una sentenza penale assolutoria ( Sez.2, Ordinanza n. 43248 del 07/11/2001, Rv. 220612. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deciso in Roma, 5/10/2023 Il co
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