CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24367/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubbli Ministero in persona de15.ostituto Procu_ratore [OSCURATO:PERSONA] / ___t,__(97. \ che hae ncluso c dendo I / udito il difensore Ricorso trattato ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; lette le memorie difensive e di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e Troja nell'interesse di Tiralongo, Nastasi e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 luglio 2022, la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Catania, emessa in data 11/11/2020, appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esclusa la circostanza aggravante della natura armata dell'associazione di cui all'articolo 74 d.P.R. 309 del 1990 per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e riconosciute a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente anche alla sopra menzionata aggravante della natura armata dell'associazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e prevalenti per le rimanenti aggravanti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], applicata la diminuente per il rito speciale, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni 10 di reclusione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in anni 8 di reclusione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in anni sei mesi 8 di reclusione, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Gli imputati, all'esito del giudizio di appello, erano stati condannati rispettivamente: per il capo C) - art. 74 comma 1, 2, e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per essersi associati tra loro e con Zuppardo e Capozio, giudicati separatamente, allo scopo di commettere più delitti di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, consistenti nell'acquisto, detenzione a fini di vendita e cessione di sostanze stupefacenti tipo marijuana e cocaina agendo, [OSCURATO:PERSONA] quale in qualità di organizzatore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di partecipi addetti all'acquisto, al trasporto e alla detenzione spaccio di sostanze stupefacenti, il Vaccarisi dal luglio 2017 quale gestore di fatto dell'approvvigionamento della sostanza stupefacente; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di partecipi addetti allo spaccio, [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe addetto allo spaccio di sostanza stupefacente all'occultamento della stessa e la riscossione del denaro provento dell'attività di spaccio, fornendo inoltre ausilio mettendo a disposizione la propria autovettura durante i viaggi per l'approvvigionamento della sostanza stupefacente. Con l'aggravante dell'essere l'associazione armata; nonché per il capo D) - agli artt. 110, 81 comma 2 cod.pen. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - in relazione alla detenzione a fini di spaccio e cessione di sostanza stupefacente, e il solo [OSCURATO:PERSONA] anche per i capi E) e F) - agli artt. 110, 81 comma 2 cod.pen. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - in relazione alla detenzione a fini di spaccio e cessione di sostanza stupefacente. 1.1. Alla conferma della sentenza emessa dal G.U.P. in relazione alla sussistenza e operatività di un'associazione armata finalizzata al narcotraffico operante nel Comune di Avola, nel siracusano, il giudice d'appello è pervenuto condividendo la ricostruzione operata e la valutazione del compendio probatorio posto a base della sentenza di primo grado, avendo unicamente escluso la sussistenza della circostanza della natura armata dell'associazione nei confronti di degli associati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il materiale probatorio, tutto utilizzabile in ragione della scelta degli imputati di essere giudicati con il rito abbreviato, era costituito dalle risultanze dell'ascolto delle conversazioni telefoniche ed ambientali, mezzo di ricerca della prova già significativo per l'accertamento dei fatti in ragione del chiaro tenore dei dialoghi che, pur in presenza di linguaggio criptico, non poneva dubbi sul reale oggetto della conversazione da riferire a sostanze stupefacenti di diverse tipologie (cocaina, marijuana), anche perché era stato confermato dai sequestri delle medesime sostanze. La prova dei reati ascritti a ciascuno degli imputati trovava, poi, conferma negli esiti dei servizi di pedinamento e appostamenti nei sequestri di stupefacenti e di armi (sequestro di un fucile). Sulla scorta di tali elementi la Corte d'appello ha condiviso il giudizio di primo grado circa l'esistenza di una associazione a delinquere armata finalizzata al narcotraffico rientrante nel paradigma normativo di cui all'art. 74 comma 1, 2, 3 e 4 del d.P.R. 9 ottobre 1990, art. 309, (capo A) - e i reati scopo di cui all'art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo C), E) ed F); associazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], a cui era riconosciuto il ruolo di organizzatore, a cui partecipavano a vario titolo, come sopra meglio indicato, gli altri imputati. 1.2. Nel delineare gli elementi probatori significativi per ritenere sussistente il reato associativo, come contestato agli imputati, e i singoli reati scopo, la corte territoriale ha passato in rassegna gli elementi dimostrativi della sussistenza dell'associazione armata finalizzata al narcotraffico operante nel territorio di Avola, che si approvvigionava dello stupefacente da smerciare in Catania, con frequenti viaggi a bordo di due autovetture una quale staffetta, viaggi con i quali Vaccarella, Lazzaro, Vaccarisi e [OSCURATO:PERSONA] trasportavano lo stupefacente acquistato che poi veniva smerciato ad opera di Amore, Nastasi e Tiralongo, attività di spaccio che si delineava monopolista del settore in quel di Avola, con disponibilità di armi da mostrare a coloro che non pagavano i debiti per l'acquisto di stupefacenti.In tale ambito, la sentenza impugnata ha rilevato (v. pagine 18 e ss) come l'operatività del gruppo delineava una logica imprenditoriale e una struttura verticistica del gruppo criminale, che era dotato anche di una cassa comune e provvedeva a corrispondere stipendi agli associati, struttura in seno alla quale ha, poi, descritto i singoli ruoli assunti (v. pagine 16 e ss), il carattere armato, avendo gli associati a disposizione di armi comuni da sparo (v. pagina 15) e la stabilità della medesima e la continuità dell'azione illecita anche dopo l'arresto delle figure apicali Zuppardo e Capozio (v. pag. 29 e ss.) con mutato organigramma. La corte territoriale ha preso atto della rinuncia effettuata in tutto o in parte di motivi di appello da parte degli imputati (vedi infra le singole posizioni) e della ammissione dei fatti resa dagli imputati in relazione all'attività di spaccio che ha giustificato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nei confronti di tutti gli imputati nei termini sopra indicati (par. 1). 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori di fiducia, e ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. L'avv. N. Vaccarisi difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un unico articolato motivo di ricorso, la violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'inosservanza dei criteri di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod.proc.pen. e alla manifesta, contraddittorietà e carenza della motivazione sull'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 74 cit. in relazione alla partecipazione dell'imputato. Argomenta il ricorrente che la motivazione della corte territoriale secondo cui l'imputato spacciava per conto dell'associazione e, dunque, ne era partecipe, sarebbe gravemente carente in quanto fondata sull'affermazione "lascia intendere", non essendo emersa l'esistenza di un vincolo stabile riconducibile all'affectio societatis e non un reciproco affidamento nelle operazioni di scambio. Sarebbe anche illogica la valutazione del contenuto della conversazione del 05/05/2017, essendo del tutto generico il contenuto, mentre sarebbe del tutto inconferente il riferimento all'esistenza di un rapporto tra l'imputato e lo Zuppardo. In altri termini la Corte territoriale non avrebbe valutato e verificato in modo oggettivo la finalità dell'acquirente spacciatore di contribuire in via stabile anche implicitamente alla vita dell'associazione. I giudici territoriali avrebbero così ritenuto sussistenti in capo all'Amore il reato di cui all'articolo 74 cit., quale partecipe, anche nell'ipotesi di un rapporto di reiterata fornitura di sostanza stupefacente, a fronte di un contributo occasionale in assoluta autonomia non idoneo a configurare la consapevole partecipazione nel sodalizio criminoso, in un contesto nel quale il contenuto delle intercettazioni sarebbe del tutto privo di chiarezza quanto al contenuto di queste nel significato attribuito dai giudici territoriali. 2.2. L'avv. G. Troja difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi di ricorso: - Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla carenza, illogicità della motivazione sull'affermazione della responsabilità penale del ricorrente quale partecipe alla associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico dì cui al capo C). Segnatamente dall'analisi delle conversazioni in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi famigliari risultava per nulla certo che il Gianni si identificasse nell'odierno imputato, inoltre un solo viaggio a Catania, effettuato il 24 aprile 2017, non dimostrerebbe la sua partecipazione all'associazione, né la partecipazione potrebbe essere desunta al contenuto delle conversazioni intercettate prive di riferimenti pertinenti. Il ruolo meramente occasionale non consente di ravvisare la condotta partecipativa di cui all'art. 74 cit. - Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla configurabilità della associazione di cui all'art. 74 comma 6 d.P.R. 309 del 1990, sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. e carenza di motivazione in relazione alla configurabilità del concorso esterno nell'associazione finalizzata al narcotraffico. - Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla sussistenza dell'associazione armata di cui all'art. 74 comma 4 d.P.R. n. 309/90. - Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura meramente equivalente alle circostanze aggravanti. 2.3. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e Leotta difensori di [OSCURATO:PERSONA] deducono: - Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al ritenuto ruolo di organizzatore dell'imputato. La condotta concretamente accertata come posta in essere dal Lazzaro non sarebbe caratterizzata da nessuno degli elementi idonei ad attribuire il ruolo di organizzatore all'imputato, non avendo esplicato alcuna autonoma funzione di coordinamento e gestione dell'attività degli altri aderenti, non attuando invero un'attività che assume caratteri dell'essenzialità e dell'infallibilità, condizioni che sono necessarie per la configurazione della qualifica di organizzatore.- Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta circostanza aggravante del carattere armato dell'associazione di cui all'art. 74 comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990. - Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 74 comma 6 d.P.R. n. 309 del 1990. 2.4. L'avv. A.M. Campisi, difensore di [OSCURATO:PERSONA], deduce due motivi di ricorso. - Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta partecipazione dell'imputato nel sodalizio criminoso. Travisamento della prova. La corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato sia sulla sussistenza di un rapporto stabile tra il ricorrente e gli affiliati al sodalizio, sia la consapevolezza di dare un valido contributo all'associazione. La corte territoriale avrebbe travisato la prova dal momento che non risulterebbe che il [OSCURATO:PERSONA] rifornisse di stupefacente il Nastasi, travisato sarebbe anche il contenuto delle conversazioni registrate tra soggetti terzi rispetto all'imputato. - Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'assenza di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza di cui all'art. 114 cod.pen. e al giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e circostanza aggravanti non nella massima estensione. 2.5. L'avv. A.M. Campisi, difensore di [OSCURATO:PERSONA], deduce due motivi di ricorso. - Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta partecipazione dell'imputato nel sodalizio criminoso. Travisamento della prova. La corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato sia sulla sussistenza di un rapporto stabile tra il ricorrente e gli affiliati al sodalizio, sia la consapevolezza di dare un valido contributo all'associazione. La corte territoriale avrebbe illogicamente affermato che dai colloqui tra Capozio, Zuppardo e Lazzaro emergerebbe il monopolio esclusivo dei servigi del Tiralongo, mentre dopo, contraddittoriamente, avrebbe affermato che costoro volevano che il Tiralongo spacciasse solo più per loro e non più per il Magro, affermazione che confermerebbe che il Tiralongo non spacciava per conto dell'associazione capeggiata da costoro, bensì per conto del Magro. Sarebbe stato travisato il contenuto della conversazione del 29/05/2017, mentre nessuna • intercettazione di interesse sarebbe stata registrata nel periodo successivo. Del resto, l'estraneità del Tiralongo sarebbe evidente conclamata dal contenuto dell'intercettazione del 5 maggio 2017 numero 630 avvenuta fra terze persone in cui il Tiralongo non è presente e dove risulterebbe chiaramente la libertà di quest'ultimo e non l'obbligo di acquisto dello stupefacente da cui l'inesistenza di qualsivoglia affectio societatis necessaria per la sussistenza della partecipazione dell'imputato all'associazione - Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'assenza di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza di cui all'art. 114 cod.pen. e al giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e circostanza aggravanti non nella massima estensione. 2.6. L'avv. S. Pappalardo, difensore di [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74 comma 6 d.P.R. n. 309/1990, in presenza di piccolo spaccio da strada caratterizzato da singole modiche cessioni. 2.7. L'avv. G. Testaj difensore di [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74 comma 6 d.P.R. n. 309/1990 sul presupposto che le emergenze probatorie avevano evidenziato come gli acquisti dal fornitore catanese non potessero essere di ingenti quantità, stante l'assenza di capitali all'uopo destinati, risultando invece che il pagamento al fornitore avveniva solo dopo avere venduto lo stupefacente al minuto. La Corte territoriale in assenza di concreti riscontri, quali sequestro di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile al caso concreto l'attenuante dello spaccio di lieve entità esclusivamente sul presupposto che detta qualificazione non potrebbe applicarsi a quei consorti criminali stabili e così ponendosi in palese contrasto col principio ripetutamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui è ben compatibile con l'attività di spaccio non occasionale, l'attenuante in questione posto che lo stesso legislatore ipotizza, all'art. 74 comma 6, un'associazione costituita per commettere i fatti descritti dal comma quinto dell'articolo 73 stesso decreto. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale per il reato di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo C), avendo ammesso la responsabilità in relazione all'attività continuata di cessione di sostanze stupefacenti di cui al capo D), risulta inammissibile perché manifestamente infondato. Secondo la ricostruzione operata dalle conformi sentenze di merito, e non qui rivisitabile, era accertata l'operatività di un'associazione finalizzata al narcotraffico capeggiata da Zuppardo, Capozio finalizzata alla detenzione a fini di vendita e cessione di sostanze stupefacenti tipo marijuana e cocaina che veniva acquistata a Catania e trasportata ad Avola e qui consegnata ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la successiva cessione sulla piazza. L'accertata professionalità dell'agire che si caratterizzava per un consolidato modus operandi, come rilevato dal compendio intercettato dimostrava, secondo i giudici territoriali, il vincolo durevole che si era instaurato tra i partecipi non messo in dubbio dal pur limitato periodo di osservazione. In tale ambito, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto partecipe quale stabile spacciatore sulla piazza di Avola per conto dell'associazione, circostanza questa che ha trovato pieno riscontro sia nelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] che nell'ammettere le sue responsabilità, ha dichiarato di avere rifornito l'Amore di sostanza stupefacente da vendere (cfr. 49) che nelle conversazioni registrate dalle quale emerge anche la circostanza che il predetto era stato redarguito dai capi per il mancato pagamento dei debiti. Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Mazari, Rv. 280450 - 01; Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, Giaquinto, Rv. 267991 - 01; Sez. 6, n. 564 del 29/10/2015, Barretta, Rv. 265763 - 01). La corte territoriale, con motivazione immune da rilievi di illogicità e corretta in diritto, ai fini della prova dell'inserimento organico dell'imputato nell'associazione, ha valorizzato la sua condotta di costante approvvigionamento di droga dal gruppo e la rilevanza obiettiva del ruolo assunto nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso. In definitiva, le conformi pronunce di merito hanno esaminato validamente le caratteristiche operative del gruppo emergenti dal compendio investigativo e hanno solidamente motivato per quale ragione, nel caso concreto, fosse stata superata la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e si fosse realizzato un legame tale da ricondurre la partecipazione del singolo al progetto associativo (Sez. 6, n. 564 del 29/10/2015, dep.2016, Barretta, Rv. 26576301; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 26174701; Sez. 3, n.21755 del 12/03/2014, Anastasi, Rv. 25988101). Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità estrinseca ed intrinseca. 2.1. Il primo motivo di ricorso con cui contesta la correttezza della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale per la partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico e, finanche la sua identificazione, è inammissibile perché non si confronta con la decisione impugnata risultando, quindi, privo di specificità estrinseca. Al netto della richiesta di rivalutazione delle fonti di prova, che promanano principalmente dalle conversazioni intercettate, deve osservarsi che l'imputato ha ammesso, all'udienza del 19 aprile 2022, l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti e i viaggi a Catania per l'approvvigionamento. L'aver ammesso i viaggi e l'attività di spaccio, oggetto del fine dell'associazione, priva, innanzitutto, di rilievo la censura che si appunta sull'identificazione del "Gianni" di cui si parla in conversazioni successive ai fatti, nell'odierno imputato. Contrariamente all'assunto difensivo, risulta, in ogni caso, che l'imputato aveva effettuato una pluralità di viaggi (cfr. pag. 20 e 39), elemento questo che, secondo i giudici territoriali, era dimostrativo della sua partecipazione giacchè egli si accompagnava con la figura apicale Zuppardo, in quel di Catania, per l'approvvigionamento. Di poi, aveva dimostrato la disponibilità all'occultamento dello stupefacente in caso di intervento delle forze dell'ordine. Ma a delineare compiutamente il suo ruolo di partecipe, è la circostanza accertata che, dopo l'arresto di Zuppardo e Capozio, egli unitamente al Vaccarisi aveva preso le redini della gestione dell'attività di spaccio (cfr. pag. 40) continuando ad occuparsi dell'approvvigionamento e dell'attività di riscossione dei debiti dai pusher e, considerati i rapporti tesi con il fornitore catanese, dopo l'arresto del Capozio e dello Zuppardo, aveva cercato nuovi canali di approvvigionamento.La sentenza impugnata, sulla scorta degli elementi di prova qui delineati, ha congruamente argomentato che il [OSCURATO:PERSONA] era pienamente consapevole, avendone preso parte, alla capacità operativa del sodalizio, con la sua divisione dei compiti anche con riferimento all'uso delle armi per ottenere il pagamento dei debiti dei pusher. Né rilevava, contrariamente alla tesi difensiva, il limitato periodo di osservazione. Giova, in linea di principio, ricordare come la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 27844002) abbia ritenuto che non rilevi la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti si possa inferire l'esistenza di un sistema collaudato. Nel caso concreto, la sentenza impugnata ha respinto la censura rilevando come fosse fondata su una valutazione parcellizzata del compendio captativo e il Collegio ritiene che i giudici di merito abbiano dettagliatamente evidenziato e giustificato, in linea con i princìpi enunciati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, il percorso logico-giuridico che ha condotto a ritenere accertata la sussistenza di un elemento organizzativo desumibile dalla predisposizione di mezzi con l'obiettivo di commettere una serie indeterminata di delitti con disponibilità duratura ed indefinita nel tempo da parte dei sodali (Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 27300801). 2.2. Risulta manifestamente infondata la censura che contesta il diniego di riconoscimento dell'associazione finalizzata allo spaccio di lieve entità di cui all'art. 74 comma 6 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fondato sull'occasionalità della condotta. Per la qualificazione della condotta associativa come ipotesi sussumibile nella previsione dell'art.74, comma 6, T.U. Stup. occorre che si accerti, con riguardo al momento genetico, che l'accordo avesse ad oggetto la realizzazione di delitti sussumibile nella previsione dell'art.73, comma 5, T.U. Stup. Occorre, dunque, in primo luogo identificare i criteri che consentono al giudice di accedere a tale qualificazione. Il primo e più evidente criterio è che, ove siano contestati e accertati uno o più reati-fine, nessuno di essi sia sussumibile nelle ipotesi delittuose previste dall'art.73, commi 1 e 4, T.U. Stup., giacchè la realizzazione di reati-scopo non caratterizzati dalla lieve entità può essere assunta, a posteriori, come segno indicativo di un programma delittuoso aperto ad ipotesi di maggiore pericolosità. In tale ottica, il percorso argomentativo che il giudice di merito è tenuto a compiere concerne, in prima istanza, l'indicazione delle ragioni per le quali i reati-scopo possano o non possano essere qualificati come fatti di lieve entità ai sensi dell'art.73, comma 5, T.U. Stup. Tale percorso motivazionale deve seguire, tuttavia, le indicazioni fornite dalla recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione), secondo la quale il giudice è tenuto a svolgere, ed esprimere nella motivazione, una valutazione «complessiva» del caso concreto per desumerne l'insussistenza degli indici della fattispecie di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990. Con la citata sentenza, le Sezioni Unite della Corte di legittimità hanno precisato che nella verifica occorre abbandonare l'idea che gli indici attinenti al valore ponderale, alle modalità del fatto, ai mezzi dell'azione e alla pericolosità sociale della condotta possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, «riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo». Essendovi «la possibilità che tra gli stessi indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso». Solo all'esito «della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri». Il giudizio che ne deriva non può, dunque, prescindere da un bilanciamento tra gli indici emersi dall'attività istruttoria, che devono essere esposti nella loro oggettiva consistenza. Peraltro, occorre, in proposito, rammentare che il giudizio di qualificazione dei reati-fine può prendere in considerazione anche il dato quantitativo inerente agli approvvigionamenti del gruppo quale indice di una finalizzazione di essi alla commissione di fatti non riconducibili allo spaccio di lieve entità, ma deve essere fatta salva, in ogni caso, una valutazione complessiva della pericolosità della condotta alla luce di tutti gli indici disponibili e al grado di offensività dell'associazione criminale. Calati tali principi nel caso concreto, deve rilevarsi in primo luogo che il ricorrente ha ammesso l'attività di spaccio continuata di cui al capo D) qualificata quale violazione art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Se è pur vero che l'imputato ha ammesso il fatto storico e non la sua qualificazione giuridica, non di meno nella sentenza impugnata, sulla scorta delle circostanze dell'azione, della modalità della condotta e anche del quantitativo di stupefacente è stato sequestrato (pag. 19), ha escluso la ricorrenza dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 cit. con riguardo alla contestazione del capo D). Il punto non è ora oggetto di contestazione, risultando, dunque, accertato che l'attività di spaccio continuativamente svolta dal [OSCURATO:PERSONA], e ammessa dallo stesso imputato, non potesse inquadrarsi nell'ipotesi lieve.Ma è guardando al momento genetico, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini della configurabilità del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di lieve entità non è sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di cessione accertati in concreto, occorrendo valutare il momento genetico dell'associazione, nel senso che essa deve essere stata costituita per commettere cessioni di stupefacente di lieve entità, e le potenzialità dell'organizzazione, con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi (Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, Caprioli, Rv. 274696) che si rileva la correttezza della motivazione per cui anche qualora le cessioni sono, di volta in volta, eseguite mediante la consegna agli acquirenti di quantitativi esigui, deve, tuttavia, accompagnarsi ad analoga esiguità delle quantità di droga trattate e offerte in vendita dagli associati nel loro complesso, diversamente, qualora la capacità di approvvigionamento, di sostanze di diversa tipologia, sia rilevante in termini di quantità, deve escludersi la qualificazione dell'associazione ai sensi del comma 6 cit. Rileva il Collegio la corretta qualificazione giuridica operata dai giudici del merito in quanto, in primo luogo, la sussunzione dei fatti ai sensi del comma 1 e 4 ne impedisce la qualificazione ai sensi del comma 6. La capacità di approvvigionamento, (circa grammi 300 a viaggio), impedisce di ritenere che sin dal momento genetico gli associati avessero in animo di compiere solo fatti di lieve entità. 2.3. La censura di vizio di motivazione in relazione alla circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.proc.pen., indicata nell'epigrafe del motivo di ricorso, e come tale generica, è inammissibile. Peraltro, questa Corte di legittimità ha affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo cui la circostanza attenuante della minima partecipazione al fatto non è compatibile con i reati associativi (Sez. 6, n. 15086 del 08/03/2011, Della Ventura, Rv. 249911 - 01, in fattispecie relativa al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; Sez. 1, n. 7188 del 10/12/2020, Pavone, Rv. 280804 - 02; Sez. 5, n. 38847 del 30/10/2002, Hannan, Rv. 222825; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260010 - 01). Quanto ai reati-scopo, va ribadito che non sussiste il dovere di una motivazione esplicita, quando la esclusione dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod.pen. nei confronti del correo che l'abbia invocata possa desumersi implicitamente dal giudizio relativo alla pari efficienza delle cause concorrenti (Sez. 6, n. 22456 del 03/03/2008, Zito, Rv. 240364), risultando, viceversa dal ruolo rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] nel traffico di stupefacenti di non minima partecipazione sol che si consideri che egli partecipava all'approvvigionamento, ruolo essenziale nell'attività reiterata di spaccio.• 2.4. Dal non contestato riepilogo dei motivi di ricorso, non risulta che il ricorrente avesse devoluto la violazione di legge in relazione alla configurazione del concorso esterno, ex art. 110 cod.pen. nel reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui ora censura l'omessa motivazione. 2.5. Quanto alla censura di vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 74 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, del carattere armato dell'associazione, se ne rileva in primo luogo la genericità essendo enunciato in modo perplesso. In ogni caso, la sentenza impugnata ha congruamente argomentato la ricorrenza in capo all'imputato del coefficiente psicologico là dove, a pag. 37, da conto degli elementi fondanti la consapevolezza che i sodali erano soliti recuperare i crediti maturati dall'attività di spaccio, attività a cui prendeva parte anche il [OSCURATO:PERSONA], anche con le armi impiegate per gli scopi sociali (Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Borraccino, Rv. 281212 - 01). 2.6. Infine, manifestamente infondata è anche la doglianza del [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente alle aggravanti contestate. In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460 - 01). Non di meno, in presenza di specifica richiesta, non sussiste il denunciato vizio di motivazione laddove la sentenza impugnata abbia argomentato il diniego di prevalenza, come nel caso in esame, in ragione della parziale confessione e del ruolo assunto dal [OSCURATO:PERSONA] nella compagine sociale dopo l'arresto dello Zuppardo. Si tratta di una motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicità. Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione sul ruolo di organizzatore è, in parte generico, e comunque manifestamente infondato. Al netto di una richiesta di rivalutazione in chiave alternativa della - sola - conversazione prog. 276 del 21/04/2017, il ricorrente non si confronta con la decisione impugnata. La figura di spicco del Lazzaro nel contesto associativo è stata ritenuta, dai giudici del merito con doppio accertamento conforme, sulla scorta dell'attività svolta dal medesimo sia con riguardo al coordinamento dell'attività degli associati . ivi compresi i pusher, sia con riguardo all'attività di approvvigionamento dal fornitore catanese, oltre all'acquisto credito di fronte ai capi Zuppardo e Capozio nell'ambito di attività illecite poste in essere a lato del narcotraffico (cfr. pag. 59). Segnatamente è al Lazzaro e al Capozio che il Tiralongo si rivolge per formulare una proposta di sostituzione del fornitore; sempre il Lazzaro, con Zuppardo e Capozio, si reca a Catania per negoziare le partite all'ingrosso e sempre il Lazzaro decide le strategie per il trasporto dello stupefacente in Avola. Nel territorio siracusano dà le direttive ai pusher per lo spaccio (cfr. pag. 60). Quanto al ruolo di organizzatore del Lazzaro, questo è stato ritenuto in ragione della gestione dell'attività di cessione dei pusher e dell'attività di approvvigionamento in Catania. Trattasi di una ricostruzione giuridicamente corretta e basata su elementi (insindacabili nella ricostruzione fattuale) coerenti e, quindi, qui non censurabili ove si consideri che, secondo assunto pacifico, organizzatore è anche colui che, rispetto al gruppo costituito, non si limiti ad attività intercambiabili e meramente esecutive del progetto criminoso comune, bensì assuma una funzione di fulcro. A tale riguardo la qualifica di organizzatore in un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti spetta a chi assume poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo (Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, P.G. in proc. Pardo, Rv. 271707 - 01; Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256 - 01). Dunque, la qualifica di organizzatore è stata ravvisata, dal giudice di merito, in capo al Lazzaro, in quanto soggetto in posizione di preminenza che organizzava il lavoro degli altri componenti l'associazione, sia in relazione ai rifornimenti di sostanza stupefacente sia all'attività di cessione. 3.2. Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 74 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, del carattere armato dell'associazione, oggetto del secondo motivo di ricorso e della qualificazione dell'associazione ai sensi dell'art. 74 comma 6 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, oggetto del terzo motivo di ricorso, dal non contestato riepilogo dei motivi di appello, non risulta che il ricorrente l'avesse effettivamente devoluta. Deve rammentarsi che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066 - 01).In ogni caso, mette conto rilevare il Collegio che in tema di reati concernenti gli stupefacenti, la circostanza aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, quarto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416 bis, quinto comma, cod. pen. con riguardo all'associazione per delinquere di stampo mafioso - richiede unicamente la disponibilità di armi, non esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dall'associazione criminosa (Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, Platania, Rv. 262714 - 01). Ed ancora, l'aggravante prevista dal comma quarto dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (associazione armata) può essere riconosciuta in capo ai partecipi del sodalizio solo se può postularsi una loro colpevolezza anche in relazione a tale aspetto, che richiede, in base a quanto previsto dal comma secondo dell'art. 59 cod. pen., quantomeno un coefficiente di prevedibilità concreta da parte loro della disponibilità delle armi da parte dell'associazione (Sez. 6, n. 49458 del 21/10/2015, Arianiello, Rv. 266041 - 01) e ciò in quanto il possesso e l'uso di armi non è caratteristica indefettibile di tale struttura illecita (Sez. 6, n. 36198 del 03/07/2014 [OSCURATO:PERSONA]. 260272 - 01). Non di meno, la posizione apicale in seno all'associazione, la consapevolezza della disponibilità delle armi (una di queste sottoposta a sequestro), come evidenziato dalla sentenza impugnata, sono elementi indicativi della consapevolezza in capo al medesimo dell'aggravante speciale. Quanto all'ulteriore censura in punto qualificazione dell'associazione ai sensi dell'art. 74 comma 6 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 si veda supra par. 2.2. Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 4.1. Il primo motivo di ricorso più che a denunciare un vizio di motivazione in relazione alla partecipazione del ricorrente nell'associazione finalizzata al narcotraffico, il ricorrente mira ad una rilettura del compendio probatorio che non è qui ammissibile. Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione ./ ' - limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico i • apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Suprema Corte, le censure sopra ricordate che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Catania alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva. A pag. 44-45, la sentenza impugnata ha diffusamente argomentato la partecipazione del ricorrente nel sodalizio criminoso, risultando accertato che il Nastasi riceveva lo stupefacente da cedere a terzi dai capi Zuppardo, Capozio e Lazzaro. Segnalano, per il rilievo che assume, sebbene il Nastasi non fosse parte delle conversazioni, non di meno era certa la riferibilità al medesimo quando i locutori parlavano tra di loro in quanto o direttamente facevano riferivano al suo nome ([OSCURATO:PERSONA]) e lo apostrofavano come u picciriddu e con appellativo riferito alla contrada di abitazione. In tale ambito assume rilevo, quanto al profilo della consapevolezza di partecipare all'associazione dedita al narcotraffico, la circostanza, cfr. pag. 45, emersa dal compendio intercettato relativa all'incontro, per intervento del Lazzaro, tra il Nastasi e lo Zuppardo al fine di discutere i dettagli dell'attività illecita che il ricorrente doveva intraprendere per il gruppo con divieto di approvvigionarsi da altri. Elementi da cui i giudici territoriali hanno tratto la prova dell'esistenza del pactum e dell'affectio soci etatis, stante l'impegno assunto dal Nastasi di svolgere l'attività di spaccio nei confronti del gruppo capeggiato da Zuppardo, Lazzaro e Capozio. La conferma dell'adesione al patto si ricava, sempre secondo i giudici territoriali, dalla successiva conversazione tra i capi Zuppardo, Lazzaro e Capozio secondo cui anche il Nastasi è "nel gruppo" degli spacciatori per loro conto. Che non si tratti di millanteria risulta chiaramente dalla circostanza che il Nastasi, il 06/09/2017, era stato trovato in possesso di grammi 5 di marijuana e che il giorno precedente era stato rifornito dal Lazzaro per grammi 150 (cfr. pag. 48). Nel rammentare che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni, essendo questione di fatto, è rimessa alla valutazione del giudice di merito e questa si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439), deve osservarsi la congruità, non manifesta illogicità della motivazione e la correttezza giuridica della ritenuta partecipazione all'associazione capeggiata dal Lazzaro, tenuto conto che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il (›'' sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Mazari, Rv. 280450 - 01; Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, Giaquinto, Rv. 267991 - 01; Sez. 6, n. 564 del 29/10/2015, Barretta, Rv. 265763 - 01). 4.2. Il secondo motivo di ricorso con cui si censura il diniego di riconoscimento della circostanza di cui all'art. 114 cod.pen. è manifestamente infondato secondo quando si è esposto al par. 2.3. Questa Corte di legittimità ha affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo cui la circostanza attenuante della minima partecipazione al fatto non è compatibile con i reati associativi (Sez. 6, n. 15086 del 08/03/2011, Della Ventura, Rv. 249911 - 01, in fattispecie relativa al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; Sez. 1, n. 7188 del 10/12/2020, Pavone, Rv. 280804 - 02; Sez. 5, n. 38847 del 30/10/2002, dep. 20/11/2002, Hannan, Rv. 222825; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260010 - 01). 4.3. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile per genericità. Il ricorrente censura il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e l'aggravante dell'associazione armata argomentando che la corte territoriale "avrebbe dovuto applicare la riduzione per le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione", senza ulteriori specificazioni e senza svolgere alcuna concreta critica alla decisione impugnata. Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 5. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza. 5.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Anche il Tiralongo è un soggetto che vende lo stupefacente sulla piazza di Avola. Il suo ruolo di partecipe dell'associazione è ben delineato a pag. 42 della sentenza impugnata. Dai dialoghi registrati tra Capozio e Lazzaro, i giudici del merito tratteggiano la figura del Tiralongo, soggetto operante sulla piazza di spaccio, come persona affidabile per via della puntualità dei pagamenti (a tre giorni precisi mi ha dato i suoi soldi) ed è in grado di saldare i debiti perché è assiduamente impegnato nello spaccio. È evidente, secondo i giudici territoriali, che il Tiralongo è ben consapevole di non essere solo nello svolgimento dell'attività illecita di spaccio e dunque è ben consapevole di dare un contributo all'attività associativa (cfr. pag. 43). La consapevolezza del ricorrente, pusher al dettaglio, di partecipare agli acquisti da parte dell'associazione e, dunque, di collaborare pienamente agli scopi di questa, si ricava dalla circostanza che costoro riversavano nelle mani dei capi il ricavato della vendita per consentite gli ulteriori approvvigionamenti. La sentenza impugnata offre una motivazione congrua e giuridicamente corretta tenuto conto che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Mazari, Rv. 280450 - 01; Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, Giaquinto, Rv. 267991 - 01; Sez. 6, n. 564 del 29/10/2015, Barretta, Rv. 265763 - 01). 5.2. Il secondo motivo di ricorso con cui contesta il diniego di riconoscimento della circostanza di cui all'art. 114 cod.pen. è inammissibile. Sul punto si veda par. par. 2.3. Questa Corte di legittimità ha affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo cui la circostanza attenuante della minima partecipazione al fatto non è compatibile con i reati associativi (Sez. 6, n. 15086 del 08/03/2011, Della Ventura, Rv. 249911 - 01, in fattispecie relativa al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; Sez. 1, n. 7188 del 10/12/2020, Pavone, Rv. 280804 - 02; Sez. 5, n. 38847 del 30/10/2002, dep. 20/11/2002, Hannan, Rv. 222825; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260010 - 01). 5.3. Quanto alla censura sul mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. nella massima estensione se ne rileva la genericità avendo il ricorrente meramente invocato una loro applicazione "nella massima estensione" in quanto il Tiralongo non sarebbe mai stato intercettato direttamente e non sarebbe consapevole della partecipazione al sodalizio. La motivazione, già di pe sé intrinsecamente generica, peraltro neppure si confronta con la decisione risultando così anche estrinsecamente generica. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché generico. Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, contesta la correttezza della motivazione in relazione all'esclusione della qualificazione dell'associazione ai sensi dell'art. 74 comma 6 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Dopo avere enunciato i principi giurisprudenziali nella materia, il ricorso omette il confronto con la decisione impugnata che ha escluso con motivazione a congrua e giuridicamente corretta il riconoscimento dell'ipotesi associativa di cui al comma 6 cit. (si veda supra par. 2.2.). Per giurisprudenza consolidata, la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 cod.proc.pen., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Bourtartur, Rv. 277710 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, Rv. 221693). In tale contesto si è chiarito che il motivo aspecifico omette di assolvere la tipica funzione di una critica avverso la sentenza oggetto di ricorso allorchè la sua capacità censoria non investe l'intera ratio decisoria e laddove la sentenza impugnata contenga una pluralità di ragioni, il motivo che non si confronta con esse finisce per cadere nella genericità che costituisce causa di inammissibilità del ricorso stesso. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 7.1. Il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione dell'associazione ai sensi dell'art. 74 comma 6 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è manifestamente infondato. Sul punto si rimanda a quanto esposto nel par. 2.2. evidenziando, quanto alle specifiche doglianze, che, ferma la non contestazione della fattispecie di cui al capo D), qualificata ai sensi dell'art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che non è necessario per l'esclusione della fattispecie attenuante dell'associazione il sequestro di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, ma occorre guardare al momento genetico che l'accordo avesse ad oggetto la realizzazione di delitti sussumibili nella previsione dell'art.73, comma 5, T.U. Stup. Occorre, dunque, in primo luogo identificare i criteri che consentono al giudice di accedere a tale qualificazione. Il primo e più evidente criterio è che, ove siano contestati e accertati uno o più reati-fine, nessuno di essi sia sussunnibile nelle ipotesi delittuose previste dall'art.73, commi 1 e 4, T.U. Stup., giacchè la realizzazione di reati-scopo non caratterizzati dalla lieve entità può essere assunta, • a posteriori, come segno indicativo di un programma delittuoso aperto ad ipotesi di maggiore pericolosità. In tale ottica, il percorso argomentativo che il giudice di merito è tenuto a compiere concerne, in prima istanza, l'indicazione delle ragioni per le quali i reati-scopo possano o non possano essere qualificati come fatti di lieve entità ai sensi dell'art.73, comma 5, T.U. Stup. Tale percorso motivazionale deve seguire, tuttavia, le indicazioni fornite dalla recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione), secondo la quale il giudice è tenuto a svolgere, ed esprimere nella motivazione, una valutazione «complessiva» del caso concreto per desumerne l'insussistenza degli indici della fattispecie di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990. La sentenza impugnata, dopo avere tratteggiato la partecipazione del Vaccarisi nel delitto associativo, avendo svolto il ruolo chiave di soggetto dedito all'approvvigionamento in Catania e al trasporto in numerose occasioni dello stupefacente in Avola, a pag. 24- 27, dà atto del quantitativo acquistato e trasportato (pari a grammi 300) che non è sussumile nella fattispecie attenuata, oltre tutto in un contesto di viaggi frequenti (cfr. pag. 17). La decisione si pone in linea con lo ius receptum di Questa corte di legittimità secondo cui in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ai fini della qualificazione dei singoli reati scopo come ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può tenersi conto del dato quantitativo relativo agli approvvigionamenti del gruppo, quale indice della finalizzazione degli stessi alla commissione di fatti non riconducibili allo spaccio di lieve entità, fatta salva l'autonomia della valutazione complessiva della pericolosità delle singole condotte di cessione sulla base di tutti gli altri indici disponibili (Sez. 4, n. 476 del 25/11/2021, Quaranta, Rv. 282704 — 01; Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, Degli Angioli, Rv. 278098 — 01). Il ricorso, di conseguenza, va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze