CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 24037/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzacon cui in data 31.1.2025 la Corte d’Appello di Bari ha confermato la sentenzadel Tribunale di Bari in data 10.11.2022 di condanna alla pena di mesi sei direclusione per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011;[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo sul diniego della causa di non punibilità di cui all’art.131-bis cod. pen. sia manifestamente infondato, in quanto non muove alcunacritica specifica alla motivazione della sentenza impugnata, che ha richiamatoadeguatamente le modalità del fatto e i precedenti dell’imputato, così facendocorretta applicazione del principio secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causadi esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sullatenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art.133, comma primo, cod. pen (Sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Deplano, Rv.283044 – 01; Sez. 6, n. 55107 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Milone, Rv. 274467 – 01);[OSCURATO:PERSONA] che anche il secondo motivo, relativo alla pena sostitutiva, siamanifestamente infondato, in quanto si fonda su una censura che non trovariscontro negli atti processuali, ovvero che l’imputato non sia gravato daprecedenti numerosi e specifici, laddove dall’esame del certificato del casellariogiudiziale risulta invece che [OSCURATO:PERSONA] abbia riportato plurime pregresse condanne,una delle quali nel 2022 anche per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del2011;Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]