CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 33595/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/1970avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore LUIGI CUOMOche ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;letta la memoria conclusionale e la nota spese della parte civile [OSCURATO:SOCIETA].;udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale ha insistito nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 2 dicembre 2025,confermava la pronuncia del Tribunale di Bologna del 27 novembre 2023 cheaveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] entrambi responsabili dei reati di truffa in danno di compagniaassicurativa, loro rispettivamente contestati.2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputaticon atto dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell’interesse di entrambi gli imputati,lamentava con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:- nullità della sentenza per violazione di legge processuale in relazione allaomessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini in relazione ai fatti del 6dicembre 2017 e del 21 luglio 2018 e radicale difformità tra la richiesta di rinvioa giudizio ed il decreto che dispone il giudizio; al proposito, si deduceva chenessun avviso di conclusione delle indagini ex articolo 415-bis codice procedurapenale era stato notificato al [OSCURATO:PERSONA] su tali nuovi fatti né era stato effettuato undeposito rituale degli atti d'indagine relativi ai sinistri predetti, posto che,l'originario avviso aveva riguardato un solo fatto di reato e precisamente ilsinistro del 10 ottobre 2018 che era poi stato oggetto del capo di imputazione.La Corte di appello, investita della relativa eccezione, aveva errato ritenendosufficiente la connessione dei nuovi fatti rispetto a quelli già contestati e ciòbenché nel fascicolo messo a disposizione dell'imputato non vi fosse alcun attorelativo ai successivi sinistri e ancora alcuna notizia poteva ricavarsi dellasuccessiva integrazione di querela del settembre 2019; conseguentementel’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per fatti per i quali non era mai statoadeguatamente informato e non aveva mai potuto difendersi;- violazione di legge in relazione alla tardività della querela avente adoggetto i fatti contestati ai capi b) e c) dell'imputazione posto che la querelaoriginaria della compagnia UnipolSai concerneva esclusivamente il sinistro del 10ottobre 2018; aveva errato il giudice di merito nel ritenere rituale e tempestivala querela sulla base di una relazione di una società di investigazione privataposto che tale atto doveva ritenersi inutilizzabile per violazione delle regole sulladiscovery e, comunque, l'asserita frode si fondava unicamente su accertamentiinterni a fronte di sinistri già liquidati;- nullità della sentenza impugnata di primo grado e di appello per mancatanotifica dell'avviso di deposito della motivazione della pronuncia del tribunale;benché la pronuncia di primo grado fosse stata depositata oltre il termine fissatodi giorni 90 per il deposito, nessun avviso era stato notificato agli imputati ed aldifensore e l'eccezione era stata ritualmente dedotta in sede di appello senza chel'impugnazione comunque proposta potesse avere effetto sanante;- violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata ammissionedi prove decisive ed in particolare aventi ad oggetto la mancata ammissione deitesti di riferimento ex articolo 195 codice procedura penale e la mancataammissione della prova contraria; la difesa, nel corso del giudizio di primo grado,aveva depositato una memoria in data 4 giugno 2023 chiedendo espressamentel'ammissione di una serie di testi rigettati dal tribunale che illegittimamenteaveva qualificato le richieste come superflue e sovrabbondanti;- erronea applicazione dell'articolo 642 codice penale, vizio di motivazione etravisamento della prova con particolare riguardo alla posizione dell'imputato DiIorio in relazione al concorso di persone nel fatto di cui al capo a); le conclusionidei giudici di merito circa il concorso consapevole del [OSCURATO:PERSONA] nei fatti di reatoerano confutate da una serie di circostanze analiticamente indicate che la Cortedi appello aveva omesso di valutare, integrando un travisamento della prova erendendo una motivazione manifestamente illogica essendo stata accertatal'effettiva verificazione di quei fenomeni elettrici dovuti anche a fenomeni- erronea applicazione dell'articolo 642 codice penale e vizio di motivazionequanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] posto che lo stesso era stato consideratoconcorrente nel reato proprio posto in essere dal contraente senza che fossestato specificato il contributo causale dello stesso rispetto alla mera emissione didocumenti e quali elementi sarebbero dimostrativi della consapevolezza dipartecipare a una frode assicurativa; ancora, non si era appurato qualevantaggio specifico egli avrebbe tratto dalla pretesa frode. Si lamentava inparticolare che il concorso del [OSCURATO:PERSONA] era stato ricavato esclusivamente sullabase della emissione delle fatture trasformate poi in semplici pro forma e sullamancata contabilizzazione e pagamento delle stesse senza però che vi fossealcuna prova del concorso fraudolento nei fatti e quali rapporti economici dettoimputato avesse poi intrattenuto con il [OSCURATO:PERSONA] sottoscrittore delle polizzeassicurative;- violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione dellapena, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensionecondizionale per [OSCURATO:PERSONA] ed alla subordinazione della sospensione condizionaleconcessa al [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della provvisionale, disposta senza considerarela marginalità del suo ruolo rispetto al concorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo non è fondato; ed invero la disciplina dell'avvisoall'indagato della conclusione delle indagini preliminari riguarda soltanto la faseche precede il concreto esercizio dell'azione penale mediante la richiesta di rinvioa giudizio; sul punto si è affermato che la contestazione suppletiva effettuata dalP.M. in sede di udienza preliminare, ai sensi dell'art. 423 cod.proc.pen, nonimplica la necessità di rinnovare l'avviso all'indagato della conclusione delleindagini preliminari previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen. È pertanto affetta daabnormità, provocando un'indebita regressione del procedimento alla fase delleindagini preliminari, l'ordinanza del giudice del dibattimento che dichiara lanullità del decreto di citazione, emesso di seguito alla contestazione suppletiva,asseritamente derivata dalla nullità della richiesta di rinvio a giudizio, formulatain udienza dal P.M. senza reiterazione dell'avviso di conclusione delle indaginipreliminari. (Sez. 5, n. 21703 del 08/04/2003, Pm in proc. strafalaci, Rv. 226282- 01); successivamente è stato ribadito come la contestazione, da parte delpubblico ministero, in sede di udienza preliminare, ai sensi dell'art. 423 cod.proc. pen., di un reato connesso a quello per il quale era stata originariamenteesercitata l'azione penale, non implica la necessità di una rinnovazionedell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., con la conseguenza che deveritenersi abnorme l'ordinanza con la quale il g.u.p., nell'erroneo presupposto chea detta rinnovazione debba invece darsi luogo, disponga la restituzione degli attial P.M. per espletare tale adempimento (Sez. 1, n. 16714 del 29/01/2014, P.g.in proc. bellomonte e altri, Rv. 262326 - 01).Conseguentemente la doglianza, nella misura in cui lamenta l’avvenutorinvio a giudizio per fatti non emersi all’esito delle indagini preliminari e noncontestati nell’avviso di conclusione, non è fondata.2. Reiterativo appare il secondo motivo; con le osservazioni svolte a pagina26 della motivazione la corte di merito ha sottolineato come i fatti oggetto dellecontestazioni suppletive fossero emersi soltanto a seguito delle relazioni diindagine depositate dalla agenzia investigativa a febbraio e luglio del 2019 cosìche le querele di aprile e settembre appaiono tempestive; la corte di merito hafatto applicazione del principio secondo cui il termine per la presentazione dellaquerela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base dielementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva esoggettiva (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di, Rv. 277081 - 01); non assumepertanto alcun rilievo la circostanza che per tali ulteriori episodi la compagniaassicurativa non avesse in precedenza sollevato eccezioni ed operato anche laliquidazioni dei sinistri essendo emerso la natura truffaldina delle operazionisoltanto a seguito delle ulteriori investigazioni effettuate e comunicatesuccessivamente.3. Quanto al terzo motivo, su cui peraltro la difesa non ha insistito in sede didiscussione, vale il principio secondo il quale l'omessa notifica all'imputatodell'avviso di deposito di sentenza configura una nullità di ordine generale "aregime intermedio" che deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo,a norma dell'art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione sianostati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimentoeffettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale. Orbene, nel caso inesame, entrambi gli imputati avevano proposto appello avverso la sentenza diprimo grado a mezzo di atto depositato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale difensoredi fiducia di entrambi, titolare di procura speciale e specifico mandato adimpugnare rilasciato da ciascuno; il lungo atto di impugnazione composto da 81pagine vedeva poi allegate le procure speciali rilasciate da ciascuno degliimputati con mandato ad impugnare la sentenza di primo grado così che deveritenersi la nullità certamente sanata essendo stato proposto ritualmente un attodi impugnazione da parte del difensore degli imputati che prendeva inconsiderazione ogni aspetto della sentenza di primo grado.4. Il quarto motivo è in parte reiterativo ed in parte manifestamenteinfondato; alcuna violazione della disciplina in tema di audizione del teste diriferimento appare essere stata integrata nel corso del giudizio di primo gradoposto che, come spiegato dalla impugnata pronuncia a pagina 27, non sonorisultate circostanze decisive a carico dell'imputato sulla base di dichiarazionirese da soggetti cui avevano fatto riferimento testimoni nel corso dell'istruzionedibattimentale; sul punto, peraltro, il motivo è anche generico nella misura in cuinon indica con precisione le circostanze apprese indirettamente e riferite, poi, indibattimento da ciascun testimone, rispetto alle quali sia stata avanzata unatempestiva e rituale richiesta di audizione ex art. 195 comma 3 cod. proc. pen..4.1 Reiterativa appare la doglianza in ordine alla ordinanza di rigetto dellerichieste di prova avendo, anche in questo caso, i giudici di primo e secondogrado adeguatamente spiegato come le stesse venivano respinte non costituendoprova contraria in senso proprio e non sussistendo gli elementi per il ricorso daparte del tribunale al potere istruttorio integrativo disciplinato dall'articolo 507del codice di procedura penale.5. Il quinto e il sesto motivo reiterano doglianze già adeguatamenteaffrontate e risolte in sede di appello; deve essere ricordato che il vizio ditravisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nelcaso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondogrado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critichecontenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminatidal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nelmedesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di talemacroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, ilriscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze dimerito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti(Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo dilegittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza diappello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unicocomplessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminandole censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudiceed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della primasentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova postia fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418del 16/07/2013, Rv. 257595). Nelcaso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte delgiudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per risponderealle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, ildedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso percassazione; in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguatamotivazione a tutte le osservazioni della difesa dell’imputato che in sostanzaripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico delDi [OSCURATO:PERSONA] è costituito dall’accertata condotta di emissione di fatture per attività diriparazione mai effettivamente svolte poi prodotte dal concorrente [OSCURATO:PERSONA] nelleistanze di liquidazione alla compagnia assicurativa; la specificità delle condotteha pertanto fatto ritenere l’imputato predetto consapevole del fine perseguito dalBurlo tramite la documentazione falsa predisposta e così concorrente anche nelreato di truffa ex art. 642 cod. pen.. Circostanza che secondo la sentenza diprimo grado, la quale in ipotesi di doppia conforme costituisce un unico apparatoargomentativo, emergeva anche all’esito delle inattendibili giustificazioni fornitedal [OSCURATO:PERSONA] al momento del controllo da parte dell’agenzia investigativa cherendevano palese la conoscenza del fine illecito perseguito da [OSCURATO:PERSONA] e lapartecipazione al disegno criminoso.Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindiadeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntualevalutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente daincongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenzaimpugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimitàdiretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice dimerito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativie sia nel complesso esauriente e plausibile.6. Manifestamente infondato è l’ultimo motivo in punto di trattamentosanzionatorio e concessione dei benefici posto che la pena risulta determinata inmisura pari alla media edittale per [OSCURATO:PERSONA] e prossima ai minimi per [OSCURATO:PERSONA] eciascuna determinazione è sorretta da adeguata motivazione non censurabilenella presente sede di legittimità. Anche le considerazioni in punto sospensionecondizionale e subordinazione del beneficio appaiono prive dei lamentati viziavendo il giudice di merito fatto specifico riferimento ad aspetti del fatto e dellapersonalità che hanno giustificato la negazione del beneficio per un imputato e lasubordinazione al risarcimento del danno per il [OSCURATO:PERSONA], il cui ruolo menoessenziale che pure si sottolinea in ricorso è stato quindi valutato specificamente.7. Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.7.1 Al rigetto dei ricorsi non consegue alcuna prescrizione dei reatitrattandosi di fatti commessi dopo il 3 agosto 2017 e per i quali si applica ilprincipio stabilito dalle Sezioni Unite e secondo cui la disciplina della sospensionedel corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdottodall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempodi vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019,non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n.3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reaticommessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla leggen. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, Pg, Rv. 288175 - 01).8. Infine, nulla è dovuto alla parte civile, la quale nel giudizio a trattazionepartecipata si è limitata a trasmettere una conclusionale scritta con allegata notaspese, dovendosi fare applicazione del principio (Sez. U - , n. 27727 del14/12/2023 Ud. (Rv. 286581 – 03) secondo cui nel giudizio di cassazione contrattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso dellespese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nelladiscussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta dicondanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione dinota spese. E nel caso di specie, come anticipato, il difensore della parte civilenon è comparso nell’udienza di trattazione orale fissata per lo svolgimento delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Rigetta la richiesta di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalla parte civile Unipolsai assicurazione s.p.a.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]