CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09086/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CANCELL!Al SENTENZA t -3 MAR 2023 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inannmissibilità dei ricorsi lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 29 marzo 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Palermo il 27 novembre 2019 a [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 6 mesi di reclusione e di C 250 di multa ed a [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 6 mesi e 10 giorni di reclusione e di C 300 di multa. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per i reati, accertati in Palermo il 19 agosto 2014, di cui ai capi: a) ex artt. 110, 648 cod. pen. perché, in concorso tra loro, al fine di trarne ingiusto profitto derivante dalla commissione del delitto di cui al capo c), acquistavano o comunque ricevevano da ignoti n. 3.859 supporti audiovisivi illecitamente duplicati e quindi privi di bollino S.I.A.E. attestante l'assolvimento del tributo a tutela del diritto d'autore, provento del delitto ex art. 171 -ter, lett. a) della legge n. 633 del 1941, commesso in data non conosciuta in danno della S.I.A.E. e n.236 capi e/o accessori di abbigliamento, nella consapevolezza della provenienza delittuosa delle cose; b) ex artt. 110 e 474 cod. pen., accertato in Palermo il 19 agosto 2014 perché, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, introducevano nel territorio dello Stato, i capi di abbigliamento con i seguenti marchi o segni distintivi esteri contraffatti: n.64 NIKE; n.71 ADIDAS; n.17 PUMA; n.25 MACRON; n.25 società sportiva Juventus; n.7 società sportiva Barcellona; n.4 società sportiva Roma; n.3 società sportiva [OSCURATO:PERSONA]; n.1 società sportiva Inter. [OSCURATO:PERSONA] è stato, altresì, condannato per il reato di cui al capo 2) ex art. 648 cod. pen. perché, al fine di procurarsi un profitto, riceveva n. 563 cd musicali provento di delitto; in Palermo, in data anteriore e prossima al 2 febbraio 2014. In primo grado gli imputati sono stati assolti perché il fatto non sussiste dal reato di cui al capo c), ex art. 171 -ter, lett. d), legge n. 633 del 1941 (accertati in Palermo 11 19 agosto 2014). [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto anche dal reato di cui al capo 1), ex art. 171 -ter, lett. d), legge n. 633 del 1941 (in Palermo, in data anteriore e prossima al 2 febbraio 2014), perché il fatto non sussiste. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con l'unico motivo, deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 125, 192, 648 e 474 cod. pen. La Corte territoriale si sarebbe limitata a reiterare le argomentazioni della sentenza di primo grado, omettendo di valutare il motivo di appello sulla contraddizione tra l'assoluzione dell'imputato dal reato ex art. 171-ter, lett. d), legge n. 633 del 1941 e la condanna per il reato di ricettazione di cui al capo a); non avrebbe motivato sul perché il ricorrente sarebbe stato complice di [OSCURATO:PERSONA], nella cui disponibilità sono stati rinvenuti i CD sequestrati. Quanto al capo b), il fatto concretizzerebbe un'ipotesi di falso grossolano ed innocuo, non valutato dalla Corte territoriale che si sarebbe limitata a richiamare acriticamente alcuni principi giurisprudenziali. I giudici di merito avrebbero dovuto, invece, considerare l'evidente difformità dei prodotti venduti dall'imputato a pochi euro rispetto a quelli originali, di prezzo decisamente superiore. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone 4 motivi. 3.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione agli artt. 110, 648 e 474 cod. pen. Non sarebbe emerso alcun elemento che provi la detenzione illegale dei 563 CD musicali, tenuto conto che i supporti audio erano stati sottoposti solo ad un'ispezione, senza effettuare ulteriori accertamenti. L'imputato è stato, infatti, assolto dal reato ex art. 171-ter, lett. d), legge n. 633 del 1941, in assenza di accertamenti specifici in relazione all'originalità dei supporti detenuti. Come risulterebbe dalla comunicazione di notizia di reato e dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] la merce sequestrata destinata alla vendita presso il mercato di Ballarò era di sua proprietà e [OSCURATO:PERSONA], quando il coimputato era assente, avrebbe mostrato in via del tutto occasionale la merce contenuta nel magazzino in via dell'Albergheria n. 113 e dell'immobile al civico 28 della medesima via, di cui era locatario. La Corte territoriale avrebbe omesso di valutare tali elementi ed avrebbe dovuto assolvere l'imputato ex art. 530, comma 2 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi a) e b) dell'imputazione. In relazione al reato di cui al capo a) relativo ai 3.859 supporti audiovisivi, l'imputato avrebbe dovuto essere assolto essendo venuto meno il reato presupposto ex art. 171-ter, lett. d), legge n. 633 del 1941. Quanto al capo b) la fattispecie non presenterebbe il necessario grado di offensività, trattandosi di contraffazione riconoscibile ictu ocull, senza particolari indagini. I capi di abbigliamento, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sarebbero stati destinati alla vendita presso il mercato di Ballarò, caratterizzato dalla presenza di prodotti acquistabili a basso prezzo da parte dei meno abbienti. 2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Il comportamento tenuto dall'imputato, che aveva mostrato spontaneamente la merce contenuta all'interno del magazzino e si era reso disponibile a sottoporsi agli accertamenti, rappresenterebbe un indice sintomatico della scarsa offensività dei fatti contestati. 2.4. Con il quarto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione della circostanza attenuante ex art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. che sarebbe fondato su circostanze ipotetiche relative al presumibile guadagno che gli imputati avrebbero realizzato, in contrasto con l'effettivo valore della res oggetto di sequestro. [OSCURATO:PERSONA] . 1. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto, al di fuori del primo capoverso, risulta ripetitivo delle medesime censure proposte in grado di appello. [OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 42046 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 277710, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. 1.1. In ogni caso, contrariamente a quanto si rappresenta nel ricorso a pag. 2 primo capoverso, la Corte di appello ha specificamente risposto ad ogni motivo di appello. 1.2. Quanto al capo a), rispetto al quale il ricorso si incentra sui soli CD, la Corte di appello ha correttamente ritenuto che il reato presupposto della ricettazione sia il delitto ex art. 171 -ter, comma 1, lett. a), legge n. 633 del 1941 tenuto conto della formulazione dell'imputazione. La Corte territoriale, cfr. pag. 2 e ss., ha specificamente indicato gli elementi di prova in base ai quali i CD detenuti non siano originali ma abusivamente duplicati: ha rilevato che i supporti informatici contenenti le opere dell'ingegno (CD o DVD contenenti film o brani musicali) erano contenuti in custodie aventi una copertina palesemente fotocopiata, erano privi del marchio S.I.A.E. e non erano muniti di alcuna indicazione circa il contenuto dell'opera o i dati della casa discografica detentrice dei relativi diritti d'autore. 1.3. Inoltre, gli imputati sono stati assolti dal reato sub capo C) ex art. 171- ter, lett. d), legge n. 633 del 1941, anche se il capo di imputazione recita «non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione abusiva, detenevano per la vendita i supporti audiovisivi di cui al capo a) illecitamente duplicati e quindi privi di bollino SIAE attestante l'assolvimento del tributo a tutela del diritto di autore»; il fatto contestato, in sostanza, era relativo al delitto di cui alla lett. c) della norma. Non vi è stata impugnazione, sul capo, da parte del Pubblico ministero.1.4. Tali considerazioni valgono per il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che prospetta questioni identiche. 1.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - e le stesse considerazioni valgono per il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - è manifestamente infondato nella parte in cui invoca l'applicazione del falso grossolano. Sul capo, il ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata; è, inoltre, manifestamente infondato perché contrario al costante orientamento della giurisprudenza secondo cui integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Cfr. Sez. 2 n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814). 2. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nella parte relativa al reato ex art. 648 cod. pen. di cui al capo 2), è manifestamente infondato. 2.1. Come già rilevato per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha correttamente ritenuto che il reato presupposto del delitto ex art. 648 cod. pen. sia quello ex art. 171 -ter, comma 1, lett. a), legge n. 633 del 1941 ed ha anche indicato gli elementi di prova da cui emerge che i 563 supporti erano stati abusivamente duplicati. 2.1.1. Per altro, come osservato anche per [OSCURATO:PERSONA], l'imputato è stato assolto dal reato di cui al capo 1), in relazione alla lett. d) dell'art. 171 -ter, anche se al fatto contestato era applicabile la lett. c); in assenza di impugnazione, l'assoluzione è diventata definitiva. 2.1.2. La Corte territoriale ha indicato che l'imputato, all'atto dell'intervento della polizia giudiziaria, era circondato da diversi clienti, intenti ad osservare i supporti audiovisivi privi del contrassegno S.I.A.E. di produzione artigianale, prodotti con l'ausilio di una fotocopiatrice. 2.1.3. Manifestamente infondate risultano le deduzioni difensive concernenti l'assenza di motivazione in relazione al concorso nei reati ascritti ai due coimputati.La sentenza impugnata ha individuato precisamente tutti gli elementi da cui si desume il concorso di entrambi gli imputati nei reati contestati: i due ricorrenti avevano libero accesso ai magazzini in cui è stata ritrovata la merce contraffatta; la disponibilità delle chiavi di uno dei due magazzini in capo a [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha, inoltre, fatto riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che ha ammesso di aiutare il coimputato nella vendita dei supporti informatici abusivi. Va ricordato che la prova della partecipazione all'ideazione ed alla programmazione del fatto delittuoso secondo le modalità che ne hanno caratterizzato l'esecuzione, può essere desunta in via logica dalla pluralità di elementi probatori e indiziari che, proiettandosi sull'intero arco dell'impresa criminosa, denotino il ruolo svolto dall'imputato (Sez. 2 n. 27382 del 26/04/2017, in motivazione; Sez. 1, n. 10211 del 25/09/1992, Fosso, Rv. 192293). 2.2. Il secondo motivo, relativo al reato ex art. 648 cod. pen., per la detenzione dei soli 3859 supporti audiovisivi, e nella parte in cui invoca l'applicazione del falso grossolano all'art. 474 cod. pen., è inammissibile per le considerazioni già esposte nell'analisi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. Il motivo, inoltre, non si confronta con la motivazione in diritto della sentenza, nella parte in cui richiama la giurisprudenza sul punto. Va aggiunto che la sentenza impugnata, dopo aver ricostruito i fatti, (pagg. 2-3), ha evidenziato che i capi di abbigliamento, a seguito di un attento controllo da parte della [OSCURATO:PERSONA], presentassero cuciture imprecise e difformi dagli articoli commercializzati nei punti vendita ufficiali. Da ciò è stata ritenuta provata la contraffazione dei marchi sui capi di abbigliamento destinati alla vendita. 2.2.2. È irrilevante il rilievo difensivo concernente il prezzo di vendita estremamente basso dei prodotti contraffatti, in ragione della preminenza che assume, nel delitto di contraffazione ex art. 474 cod. pen., la tutela dei cittadini, che ripongono un legittimo affidamento sul segno distintivo di un prodotto, e del titolare del marchio affinché non circolino prodotti con il proprio marchio contraffatto. In ogni caso, la Corte di appello ha correttamente evidenziato che la certezza sulla falsità dei prodotti sia stata raggiunta solo a seguito di un attento controllo sulle cuciture dei capi di abbigliamento e non derivasse da elementi percepibili ictu oculi. 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 2.3.1. L'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile ai reati ex art. 648, comma 2, cod. pen. per il limite di pena di tale reato. 2.3.2. Va ribadito il principio per cui — cfr. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. Cfr. nello stesso senso Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647: in motivazione la Corte ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto. Inoltre, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 — 01). Cfr. inoltre Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033 per cui l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo all'assenza di motivazione in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., ravvisando nel passaggio della motivazione della sentenza della corte di appello relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen., che l'appellante chiedeva di escludere, un'implicita esclusione della particolare tenuità del fatto). 2.3.2. Valutando la complessiva motivazione della sentenza, deve ritenersi che il rigetto, relativo solo al delitto ex art. 474 cod. pen., sia avvenuto richiamando i parametri ex art. 131, comma 1, cod. pen.: la motivazione della sentenza fa riferimento alla gravità dei reati, desunta in particolare dal numero di beni detenuti e dalla la non occasionalità delle condotte, tenuto conto delle descritte modalità della condotta e dalla propensione a rifornirsi di beni di origine delittuosa. La Corte di appello ha, dunque, fatto riferimento anche all'intensità del dolo. La condotta collaborativa tenuta dall'imputato nel sottoporsi agli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA] è un elemento implicitamente valutato e ritenuto recessivo rispetto a quello evidenziati e rilevanti ex art. 133, comma 1, cod. pen. 2.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Il ricorso si sostanzia nella mera descrizione della circostanza attenuante ex art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., e nel richiamo alla giurisprudenza ma non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza che ha negato l'applicazione della circostanza attenuante attribuendo rilevanza ai danni che la essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti». Per altro, l'unificazione per effetto del medesimo disegno criminoso con un reato la cui gravità impone ex lege, per i limiti edittali, l'applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., costituisce elemento di valutazione della gravità idoneo ad escludere la particolare tenuità del fatto. 2.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Il ricorso si sostanzia nella mera descrizione della circostanza attenuante ex art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., e nel richiamo alla giurisprudenza ma non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza che ha negato l'applicazione della circostanza attenuante attribuendo rilevanza ai danni che la messa in vendita dei prodotti avrebbe determinato e ai guadagni che gli imputati avrebbero ottenuto dal commercio abusivo, con una motivazione priva di vizi logici e corretta in diritto. 3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della